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Autostrade, che cosa consigliano i tecnici di Camera e Senato sulla ricostruzione del Ponte Morandi

Estratto di un rapporto dell'ufficio studi di Camera e Senato sul decreto Genova che riguarda la ricostruzione del Ponte e il ruolo di Autostrade per l'Italia escluso dal governo

Disciplina degli affidamenti del Commissario (comma 7)

Il comma 7 disciplina l’affidamento, da parte del Commissario straordinario, della realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, disponendo che avvenga:

ai sensi dell’art. 32 della direttiva 2014/24/UE; Il paragrafo 1 dell’art. 32 della direttiva citata (recepita con il D.Lgs. 50/2016, c.d. Codice dei contratti pubblici) consente agli Stati membri di prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici aggiudichino appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Ciò è possibile, tra l’altro, in base al disposto del paragrafo 2, lettera c), “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”. Tale previsione è recepita, in termini identici, nell’art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici).

ad uno o più operatori economici “estranei” a concessionarie autostradali; la norma prevede infatti che tali operatori non devono avere alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in società concessionarie di strade a pedaggio, né essere da queste ultime controllate o, comunque, ad esse collegate, anche al fine di evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali. Si segnala, in giurisprudenza, la sentenza del Consiglio di Stato, III Sez., 18/01/2018, n. 310, in cui si chiarisce che la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara riveste carattere di eccezionalità rispetto all’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, per cui la scelta di tale modalità richiede un “particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell’amministrazione committente dimostrarne l’effettiva esistenza”.

L’articolo in esame prevede altresì che l’aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati.

(Estratto di un rapporto dell’ufficio studi di Camera e Senato sul decreto Genova che riguarda la ricostruzione del Ponte e il ruolo di Autostrade per l’Italia escluso dal governo)

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