L’auto a guida autonoma potrà scarrozzare anche sulle strade italiane. In Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile è stato infatti pubblicato il decreto Smart Road, sulle “Modalità attuative e strumenti operativi della sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica”. Le nuove regole, in pratica, aprono la strada per la sperimentazione anche sul nostro territorio delle driverless car, le auto senza conducente.
GUIDA AUTONOMA, NON ASSISTITA
Partiamo dalla definizione. La SAE – Society of Automotive Engineers (ente internazionale di normazione nel campo dell’industria aerospaziale, automobilistica e veicolistica) ha stabilito sei livelli di guida autonoma.
Livello 0. Si tratta di auto dotate di sistemi di sicurezza che ci avvertono di alcuni aspetti della guida e di certe condizioni della strada, ma che in nessun caso possono prendere il controllo dell’auto.
Livello 1. In questa categoria rientrano le auto dotate almeno del sistema di mantenimento della corsia, ovvero di un sistema che interviene con piccole correzioni dello sterzo per mantenere l’auto in corsia, e di controllo della velocità adattivo.
Livello 2. Si tratta di auto dotate di sistemi che permettono al guidatore di togliere le mani dal volante momentaneamente, senza però che distolga l’attenzione dalla strada.
Livello 3. La vettura procede autonomamente, senza intervento umano, su tratti stradali mediamente controllati come autostrade e superstrade. Il sistema di guida autonoma in questo caso deve essere attivato espressamente dal guidatore, che deve prestare sempre attenzione.
Livello 4. L’auto può fare a meno dell’attenzione del guidatore, ma solo quando la vettura può contare su tutte le informazioni necessarie sull’ambiente circostante e sul percorso. Si tratta del livello dei modelli più avanzati attualmente in fase di prove, come quelli ad esempio di Google e Uber.
Livello 5. Nessun prototipo ancora di vetture di questo tipo: il veicolo non dipende in nessun caso dall’intervento umano e i passeggeri a bordo dell’auto possono disinteressarsi completamente del percorso.
Anche il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti parte dalla definizione delle auto cui sono destinate le nuove norme sulle smart road, il veicolo a guida automatica, è “un veicolo dotato di tecnologie capaci di adottare e attuare comportamenti di guida senza l’intervento attivo del guidatore, in determinati ambiti stradali e condizioni esterne”.
Sempre nel decreto si legge che “non è considerato veicolo a guida automatica un veicolo omologato per la circolazione sulle strade pubbliche italiane secondo le regole vigenti e dotato di uno o piu’ sistemi di assistenza alla guida, che vengono attivati da un guidatore al solo scopo di attuare comportamenti di guida da egli stesso decisi e che comunque necessitano di una continua partecipazione attiva da parte del conducente alla attività di guida”.
IL CONDUCENTE? UN SUPERVISORE
Attenzione, il conducente, seppur l’auto si sposta in piena autonoma, dovrà essere sempre in grado di prendere il comando del mezzo, in caso di necessità o pericolo. Il ruolo del conducente sarà quell di “supervisore”, si legge nel decreto. “L’occupante del veicolo, il quale dovrà essere sempre in grado di assumere il controllo del veicolo indipendentemente dal grado di automazione dello stesso, in qualunque momento se ne presenti la necessita’, agendo sui comandi del veicolo in assoluta precedenza sui sistemi automatizzati e che, pertanto, è il responsabile della circolazione del veicolo. Quando ne assuma la guida effettiva, in modalità manuale, assume il ruolo di conducente”.
AL VIA SPERIMENTAZIONE
“La sperimentazione su strade pubbliche di veicoli a guida automatica è autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale – Direzione generale per la motorizzazione”- recita il decreto. E “l’autorizzazione di cui al comma 1 può essere chiesta, singolarmente o in maniera congiunta, dal costruttore del veicolo equipaggiato con le tecnologie di guida automatica, nonché dagli istituti universitari e dagli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli equipaggiati con le tecnologie di automazione della guida”.
MODELLI GIA’ OMOLOGATI
Le auto oggetto della sperimentazione dovranno essere di modelli già omologati, in versione a guida tradizionale (fanno eccezione gli enti di ricerca che sono a lavoro su nuove soluzioni tecnologiche). Sarà il ministero e l’ente proprietario dovranno rilasciare autorizzazione solo a veicoli dotati di targa prova.
“L’autorizzazione può essere rilasciata con riferimento unicamente a veicoli che siano già stati omologati, nella versione priva delle tecnologie di guida automatica, secondo la normativa vigente. Rimane impregiudicata la facoltà per le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, loro rappresentanti, concessionari e commissionari, per i costruttori delle tecnologie di guida automatica, nonché per gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli di effettuare prove di validazione su strada di un nuovo modello precedenti l’avvio della produzione in serie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474”, si legge sempre nel decreto.