skip to Main Content

Fringe Benefit

Perché in Italia mancano (ancora) le tutele ai lavoratori fragili

L'intervento di Francesco Alberto Comellini  e Francesco Provinciali.

 

Questa storia della continua rincorsa a far valere e approvare sul piano normativo le tutele a favore dei lavoratori fragili è una storia tutta italiana, emblematica del dire e disdire, fare e disfare.

Tutto poteva essere molto più semplice, netto, chiaro, diretto e intellegibile.

Invece siamo ancora qui, oggi, ad esperire un ultimo tentativo per sanare un vulnus temporale che l’art.10 della legge 52/2022 di conversione del DL 24/2022 ha omesso, dimenticato, nonostante ad esempio i ripetuti appelli dell’On.le Massimiliano De Toma che aveva presentato un emendamento completo che prevedeva il ripristino del lavoro agile e l’equiparazione del periodo eventuale di malattia dei fragili al ricovero ospedaliero, con decorrenza dal 1° aprile u.s.. Un appello accorato e carico di umanità e senso di responsabilità rivolto a tutto il Parlamento senza distinzioni di gruppi, partiti o fedi politiche.

Ciò per evitare che un immunodepresso, un chemioterapico, un invalido ex legge 104/92 dovessero far ricorso al periodo di comporto contrattuale ove non addirittura alle ferie, nel periodo successivo alla fine dello stato di emergenza e fino al 30 giugno p.v. .

Forse solo chi è malato e fragile si rende conto del danno che l’approvazione della legge priva della retrodatazione poteva procurare.

Eppure siamo ancora qui a perorare questa causa.

Dimenticanza, errore materiale, indifferenza? Non importa : bisogna aggiungere il pezzo che manca a questa legge.

Come tutti sanno il 23 maggio è stata pubblicata in gazzetta ufficiale la legge 19 maggio 2022 n. 52 di conversione con modificazioni del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022.

Per quanto riguarda i lavoratori fragili, ma esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie
e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all’articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e’ prorogata fino al 30 giugno 2022.

In tal modo resta indubbiamente un buco dal 1.4 al 24.5 perché, come tutti sanno sulla base dell’art. 15, comma 5 della legge 400/88, le modifiche al testo apportate dal Parlamento nel corso dell’esame per la conversione in legge, entrano in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione della stessa. Pertanto la proroga di cui all’art. 10, comma 1-bis, introdotta con riformulazione del governo degli emendamenti che tutti i gruppi parlamentari hanno frettolosamente depositato “per esserci” e che equipara il periodo di assenza per malattia dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero, sino al 30 giugno 2022, non sana tuttavia la situazione di chi, per effetto della “dimenticanza originaria” da parte del governo (la 4 del governo dei migliori) di assicurate le tutele dal 1.4.22, per chi si è assentato dal lavoro mettendosi in malattia per evitare il rischio di contagio e che, magari, per effetto di tale fatto dovesse aver superato il periodo di comporto contrattuale.

A tal fine e per recuperare lo svarione del governo e di quei parlamentari che supinamente hanno accettato una riformulazione non completa , dovrebbe essere depositato oggi un emendamento che precisa come la proroga per i laboratori fragili è “dal 1 aprile 2022 al 30 giugno 2022” .

In tal modo il legislatore accorto è sensibile potrà recuperare all’errore.

Tuttavia ci si augura veramente che in futuro i tecnici che redigono i decreti legge o le norme in sede di conversione degli stessi, prestino più attenzione ai diritti dei lavoratori fragili e delle persone con disabilità che non possono, stare sempre a rincorrere gli errori altrui ed essere così penalizzati

Back To Top