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Lavoro

Perché gli infortuni sul lavoro non sono una fatalità

Il 28 Aprile ricorre la Giornata internazionale per la prevenzione e salute sul lavoro. L'intervento di Alessandra Servidori

Ogni giorno ci sono infortuni nelle fabbriche, cantieri e scuole lavoro, dove muoiono ragazzi di 18 anni. Dato che non dobbiamo mai rassegnarci, bisogna porsi, ma soprattutto porre, delle domande.

Noi dobbiamo chiedere al Parlamento di oggi ciò che dal 2022 si chiede a quello di ieri: in primis bisogna fare funzionare bene tutti gli organi di vigilanza. Bisogna poi cambiare alcune norme dello stesso codice penale perché serve fare una Procura nazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro specializzata e con competenze estese. La riduzione degli infortuni mortali sul lavoro deve passare attraverso una precisa organizzazione aziendale che definisca ruoli, responsabilità e compiti per la gestione della sicurezza. Un tema importante perché per le imprese vuol dire organizzare i ruoli di ciascun lavoratore e fare in modo che chi ha delle responsabilità, abbia anche i poteri per realizzare misure di sicurezza adeguate. È così, infatti, che si vede la serietà di un’impresa. Le lacune nella gestione della sicurezza aziendale si traducono inevitabilmente in un incremento degli infortuni mortali sul lavoro. Implementare la gestione della sicurezza e definire ruoli, compiti e responsabilità, significa prevenire. E la prevenzione è l’unico modo che abbiamo per invertire la tendenza degli infortuni mortali sul lavoro.

Una indagine condotta dall’Osservatorio di Accredia in collaborazione con il Censis ci aiuta a comprendere come l’organizzazione della sicurezza aziendale rappresenti lo snodo cruciale per attuare una corretta ed efficace politica di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. E così, se ogni azienda fosse certificata con un sistema di gestione a norma si registrerebbero 80.000 incidenti in meno all’anno, con un risparmio in termini di costi sociali pari ad almeno 4 miliardi di euro. Di questi, circa 1,1 miliardi di euro riguarderebbero il settore delle costruzioni, 410 milioni quello tessile, 300 la metallurgia e 270 i trasporti.

L’Ispettorato nazionale del lavoro INL, con la nota n. 1095 del 2023, ha indicato ai propri Uffici del territorio le priorità dell’attività di vigilanza nel corso del corrente anno e indicate nel documento di programmazione. In particolare, le azioni saranno dedicate alla prevenzione e promozione della sicurezza e della legalità mediante attività informative rivolte anche agli studenti prossimi all’inserimento nel mondo del lavoro, al contrasto dei fenomeni di irregolarità che pregiudicano i diritti dei lavoratori particolarmente vulnerabili, nonché, alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro con azioni di contrasto al lavoro “nero”. Il documento di programmazione dedica, inoltre, una specifica sezione alle vigilanze mirate al recupero contributivo e assicurativo, e alle azioni di contrasto alle irregolarità relative alle misure di integrazione salariale e sostegno al reddito. Non solo contrasto agli infortuni sul lavoro e lavoro “nero” ma – come è consuetudine a dire il vero – l’obiettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro è quello di orientare prioritariamente l’attività di vigilanza verso tutti i fenomeni illeciti di particolare disvalore socio-economico.

È evidente che l’Ispettorato vuole inoltre ricordare l’opportunità, se non la necessità, di coltivare collaborazioni e sinergie con altre autorità e altri organi di controllo, nonché “con le organizzazioni attive a presidio e tutela dei diritti dei lavoratori, della legalità e del corretto funzionamento del mercato del lavoro.” Del resto, le collaborazioni garantiscono da sempre una maggior efficacia degli accertamenti, se non altro per evitare sovrapposizioni di intervento e per garantire un razionale presidio del territorio. Il che non è proprio quello che accade perché i vari organismi raramente collaborano efficacemente.

Vero è, seppure in aumento, l’organico ispettivo a disposizione dell’Agenzia non è ancora a livelli ottimali. Il documento di programmazione conta circa 1.600 ispettori effettivamente adibiti alla attività di vigilanza, dei quali soltanto 215 tecnici, ossia specializzati nella vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A questi si aggiungono 884 ispettori dell’INPS, 210 ispettori dell’INAIL, 477 militari dell’Arma, questi ultimi prevalentemente destinati a funzioni di polizia giudiziaria. Ebbene, alla platea ispettiva dell’Agenzia – con esclusione quindi del personale INPS e INAIL – è chiesto di effettuare 75.000 accessi, con un incremento di circa il 18% delle ispezioni attivate nel corso del 2022. È lecito chiedersi  se è credibile.

Il documento di programmazione è sostanzialmente diviso in tre parti: una prima parte fornisce indicazioni sulle attività di prevenzione e promozione della sicurezza e della legalità; una seconda parte dedicata alla attività di accertamento avviata a seguito di specifica richiesta di intervento e una terza parte – la più cospicua – dedicata alla vigilanza di iniziativa. È da sottolineare l’importanza che merita l’attività di vigilanza che se avviata su denuncia, l’Ispettorato porrà prioritaria attenzione ai lavoratori particolarmente “vulnerabili”. In particolare, si chiede maggiore attenzione “al contrasto dei fenomeni di irregolarità che pregiudicano i diritti dei lavoratori minori, disabili e provenienti da Paesi terzi, nonché delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri.

Per quanto riguarda la materia prevenzionistica i settori prioritari sui quali indirizzare la vigilanza nel corso del 2023 sono l’edilizia, l’agricoltura, la logistica e i trasporti.

Per quanto concerne le azioni di contrasto al lavoro “nero” gli interventi avverranno prioritariamente nei settori in cui, sulla base dei dati statistici in possesso e tenuto conto di particolari situazioni territoriali (es. vocazione turistica-stagionalità), si riscontra mediamente una maggiore presenza di lavoro sommerso. In tale ambito l’Ispettorato dovrà peraltro dare applicazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso attenzionando – così riporta il documento di programmazione – le attività svolte nell’ambito degli eventi fieristici e di intrattenimento, nonché le attività svolte in orario serale e notturno, nei fine settimana e nelle festività.

Il documento di programmazione pone assoluta attenzione anche a tutti i fenomeni legati alle esternalizzazioni illecite dei processi produttivi ed ai distacchi illeciti “nonché ai fenomeni elusivi della responsabilità datoriale connessi ai nuovi modelli di organizzazione del lavoro e alla diffusione delle diverse tipologie lavorative proprie della GIG economy” e, chiaramente, a tutti i fenomeni di caporalato, per i quali si sottolinea ancora una volta la necessità di un approccio multi-agenzia e “in collaborazione sinergica con tutte le autorità competenti e le organizzazioni interessate al contrasto allo sfruttamento lavorativo”.

Inoltre è importante ricordare la necessità di attenzionare tutte le forme di lavoro “grigio” (diversa qualificazione del rapporto di lavoro/corretto inquadramento/regime orario), il lavoro prestato attraverso piattaforme informatiche (in particolare quello prestato dai cc.dd. rider) – con specifico riferimento al rispetto delle norme prevenzionistiche ed al contrasto di possibili forme di discriminazione connesse al funzionamento degli algoritmi – ed i fenomeni illeciti con aspetti transfrontalieri.

Il documento di programmazione dedica una specifica sezione alle vigilanze mirate al recupero contributivo e assicurativo, entrambe indirizzate prioritariamente nei confronti di alcuni specifici ambiti settoriali (manifatturiero, logistica, trasporto aereo, GIG economy, grandi aziende e cooperative di produzione e servizi, agricoltura ecc. per quanto riguarda il recupero contributivo; settore servizi pubblicitari, fabbricazione e manutenzione di apparecchi di sollevamento e di macchine e macchinari, settore costruzione di navi e imbarcazioni, attività connesse alle sale da gioco ecc. per quanto concerne il recupero assicurativo).

Ricordiamo che con la Legge 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Stiamo parlando del cosiddetto “Decreto Fiscale” (o anche “Fisco Lavoro”), che contiene anche modifiche rilevanti al D. Lgs. 81/08, il ben noto Testo Unico Sicurezza sul Lavoro. Con l’entrata in vigore del decreto sono state introdotte misure preventive per una più efficace e professionale valutazione dei rischi, anche in merito alla sorveglianza sanitaria negli ambienti di lavoro, soprattutto nei cantieri, a tutela dei lavoratori. Le principali novità a partire da gennaio 2022 sono la formazione adeguata e specifica dei datori di lavoro(già prevista per i dirigenti e i preposti) che diventa obbligatoria con aggiornamento periodico, così come stabilito nell’Accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni; il rafforzamento della figura del preposto. Si definisce i due obblighi del datore di lavoro non delegabili: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP).

Dunque l’Ispettorato nazionale del lavoro con il documento di programmazione si impegna ad una attività stringente che, ci auguriamo possa portare ad un netto miglioramento della situazione, rimarcando che è fondamentale la collaborazione di tutte le strutture e gli organismi anche attraverso una piattaforma unica dei dati in possesso dei singoli uffici.

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