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Lavoratori Fragili

Cosa non funziona nel decreto sui concorsi pubblici per le persone con Dsa?

L'intervento di Francesco Alberto Comellini e Francesco Provinciali

 

Ieri era il primo maggio, forse è stata una festa per molti ma non per le persone con disabilità o dsa in cerca di occupazione.

Il DM del novembre 2021 sui Concorsi pubblici che prevede misure compensative per i candidati con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) contiene una incongruenza che potrebbe, quasi certamente, dare adito ad un corposo contenzioso a seguito dello svolgimento delle procedure concorsuali in atto, il che produrrà un rallentamento delle procedure assunzionali e l’allontanamento del tanto agognato lavoro.

Se per le persone con disabilità bene o male determinate tutele per favorire l’integrazione nel mondo del lavoro ci sono, anche sotto il profilo delle misure compensative da applicare nei concorsi pubblici, per le persone con DSA siamo all’anno zero nonostante la legge 170 del 2010 che ha segnato una svolta per la diagnosi e il riconoscimento di tali disturbi che, di fatto, segnano la vita delle persone.

Ora il recente decreto interministeriale del novembre scorso, che introduce la previsione di misure compensative in favore dei candidati con DSA che si accingono a partecipare ai concorsi pubblici, grazie anche alla spinta generata dal PNRR che sta favorendo la creazione di migliaia di posti di lavoro nella Pubblica Amministrazione, sta entrando nel vivo ma, se a pensar male si fa peccato, talvolta ci si azzecca come diceva il Divo Giulio.

Ma quale è il nodo, del Decreto interministeriale citato sul quale la festa dei lavoratori ci ha fatto riflettere?

La DSA è diagnosticata ai sensi dell’art. 3 della legge 170/2010 ai fini scolastici. Le successive linee guida hanno poi provveduto alla definizione della metodologia per la certificazione della diagnosi di DSA da parte dei gruppi multidisciplinari finalizzati alla definizione del profilo funzionale.

Il DM in questione invece (firmato da Brunetta, Orlando, Stefani ma, stranamente, NON da Speranza che pure avrebbe avuto piena dignità di firma visto che si coinvolgono le ASL mediante le Commissioni medico-legali) prevede, ai fini della richiesta da parte del candidato delle misure compensative da attuare nella prova concorsuale (art. 2 comma 2) che questi dimostri la “necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica.”.

Il problema, tuttavia, è che non tutte le ASL hanno le commissioni medico-legali o le nominano differentemente e non tutte le commissioni delle ASL hanno nel loro seno gli esperti e i professionisti necessari e appositamente formati per la certificazione della DSA, quindi il rimando del decreto in subordine è alle altre strutture pubbliche. Questo sebbene l’art. 3 della 170/2010 – non richiamato nell’articolato del DM citato – invece preveda che “Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi (ndr: di DSA) nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate”.

Quindi, se da un lato non si comprende perché, anche in un’ottica di semplificazione ed economicità dell’azione amministrativa, il DM interministeriale del novembre 2021 a firma dei Ministri della Pubblica Amministrazione, del Lavoro e delle Disabilità (eppure quest’ultimo dovrebbe avere la competenza necessaria per comprendere il tema…) che richiama la 170/2010 nei “Visto” ma non nell’articolato, nel prevedere le commissioni medico-legali, ci si chiede perché non preveda la possibilità di avvalersi della certificazione della diagnosi del profilo funzionale resa ai sensi proprio dell’art. 3, comma 1 della legge 170/2010 e che, magari, è già posseduta dall’interessato al concorso?

Il rischio, neppure troppo velato, è che vi sia un massivo ricorso da parte dei candidati per attivare le procedure per ottenere la certificazione di DSA per, ad esempio, ottenere dei tempi di prova aggiuntivi o altre misure compensative di favore, intasando cosi le strutture delle ASL deputate al rilascio di dette certificazioni o altre strutture il cui arretrato è cronico. Addirittura, per contro, con l’articolo 3 del DM, che prevede la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale (immagino a discrezione della Commissione ma la norma regolamentare nulla dice in merito) si potrebbe determinare la necessità di prevedere in tutte le commissioni di esame dei concorsi pubblici un esperto in materia di DSA. Poi, sempre all’articolo 3 del DM, la sostituzione della prova scritta con quella orale è concessa “sulla base della documentazione presentata che attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia”.

Qui la questione si fa interessante. Solo queste due tipologie di DSA? Perché? Sappiamo bene che le DSA sono anche altre e non occorre consultare corposi studi clinici, sarebbe bastato all’estensore del DL interministeriale in commento, richiamare l’art. 1, comma da 2 a 5 della legge 170/2010, per scoprire che (come recita il comma 6 del medesimo articolo) “la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme”.

Caro Ministro Brunetta, caro Ministro Orlando, e cara Ministra Stefani, non vogliamo essere come Cassandra ma prevediamo, purtroppo, molto lavoro, in sequenza per: le Commissioni medico legali, per i Tar, per il Consiglio di Stato ma anche per il Ministro Speranza che forse una circolare esplicativa alle ASL se non la ha già fatta, dovrebbe farla per spiegare come vada certificata una DSA anche avvalendosi di quanto già previsto dalla L. 170/2010. Forse grazie a questo bislacco decreto ci scopriremo un Paese affollato di persone con disturbi specifici dell’apprendimento e, nel frattempo, visti i numerosi errori in danno delle persone con disabilità e DSA ci si chiede quando i ministeri si doteranno di strutture e personale competente in materia di disabilità e DSA per una più cogente coerenza della produzione normativa e regolamentare, soprattutto quando questa incide sui diritti delle persone e potrebbe rallentare una piena integrazione occupazionale? Dunque immaginiamo che ieri sia stato un buon primo maggio per Ministri sopra citati, nella speranza che possano presto adeguare il loro DM onde evitare il sorgere di possibili contenziosi che allontaneranno la concreta possibilità per le persone con DSA di partecipare serenamente ai concorsi pubblici e con essa la speranza di un lavoro.

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