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Asl Friulane

Come funziona la vaccinazione nelle aziende? Le regole del Garante Privacy

Che cosa ha stabilito il Garante per la riservatezza dei dati personali sulla vaccinazione nelle aziende.

 

La campagna vaccinale in Italia sta procedendo a ritmi sostenuti, seppure negli ultimi giorni il ritmo sta rallentando specie per le prime dosi. Alcune aziende vorrebbero dare la possibilità ai propri dipendenti di vaccinarsi in ufficio, altre ancora vorrebbero sapere se i propri dipendenti sono vaccinati. Queste eventualità aprono molti scenari in tema di tutela della privacy e dei sensibilissimi dati sanitari. “Ciò che possiamo richiedere – ha detto Pasquale Stanzione, presidente del Garante per la protezione dei dati personali sull’Avvenire – è che sia sempre rispettato quel principio di proporzionalità tra i beni giuridici in gioco (privacy, libertà di circolazione, sanità pubblica, iniziativa economica) senza il quale un diritto rischia di divenire, inammissibilmente, tiranno sull’altro”. Su questi argomenti il Garante della Privacy ha fatto chiarezza con il documento di indirizzo “Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali” i cui contenuti sono ben sintetizzati nelle Faq. 

La vaccinazione nei luoghi di lavoro

Prima di tutto il Garante sottolinea che la vaccinazione nei luoghi di lavoro “rappresenta un’opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie dell’offerta vaccinale che sono e saranno sempre garantite, nel rispetto delle tempistiche dettate dal piano nazionale di vaccinazione, qualora il lavoratore non intenda aderire”. Dunque, se da un lato la vaccinazione in ufficio può rappresentare un’opportunità per supportare la campagna vaccinale e per rendere più semplice per i lavoratori l’accesso alla vaccinazione, dall’altra, il Garante specifica che “dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati, delle norme emanate nel contesto dell’emergenza epidemiologica in corso, nonché delle disposizioni nazionali più specifiche e di maggior garanzia previste dall’ordinamento nazionale a tutela della dignità e della libertà dell’interessato sui luoghi di lavoro (art. 88 Regolamento e 113 Codice)”. 

Il ruolo del medico competente

Il titolare del trattamento dei dati personali dei lavoratori è il medico competete. Il Garante lo spiega bene nel documento “Il ruolo del “medico competente” in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale”. La funzione del medico competente viene definita espressione dell’interesse pubblico di tutela del lavoratore e della collettività. Per questo il professionista “deve trattare i dati in modo autonomo, nel rispetto della disciplina di protezione dei dati e dei principi che regolano l’attività diagnostica, delle regole di deontologia professionale, con particolare riguardo al segreto”. Le sue valutazioni non possono “essere condizionate dalle scelte organizzative e gestionali dell’ente/datore di lavoro” e non deve “seguire le istruzioni del datore di lavoro, rispetto al quale deve, al contrario, mantenere autonomia e terzietà”. 

Le informazioni sullo stato della vaccinazione 

Come spiegato dalle Faq del Garante il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale nemmeno se questi comunicano il proprio consenso alla condivisione dei loro dati per via “dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo”. Il datore di lavoro, inoltre, non può in alcun modo chiedere al medico competente di fornire i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può trattare i dati sanitari dei lavoratori. Ciò che è consentito al datore di lavoro è acquisite “i giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati”.

Green Pass: il datore di lavoro non può chiederlo 

Per il Green Pass vado la medesima argomentazione dello stato della vaccinazione. La richiesta di esibizione o possesso del green pass potrà essere trattata nel contesto lavorativo solo dal medico competente. 

La richiesta di vaccinazione per l’accesso ai luoghi di lavoro 

Questo punto spinoso riguarda soprattutto chi svolge mansioni nell’ambito della sanità. Il Governo ha emanato il dl 44 dell’1 aprile 2021, applicabile fino al 31 dicembre 2021 salvo proroghe. Allo stato il personale sanitario è obbligato “a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”, in caso di rifiuto “il datore di lavoro deve adibire il sanitario, ove possibile, a mansioni diverse, anche inferiori “che non implichino rischi di diffusione del contagio”. Se non ci dovessero essere altre posizioni libere “si prevede la sospensione della retribuzione”. Per tutte le altre professioni che esulino il campo medico, ancora una volta, solo il medico competente può “trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica”. 

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