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Conte

Ecco le misure economiche del decreto anti Covid-19. Bozza e relazione illustrativa

Ecco la relazione illustrativa delle misure economiche contenute nella bozza del decreto anti Corovirus

BOZZA DECRETO COVID TER DEL 15/3/2020

Articolo 1

L’articolo è finalizzato ad attribuire la possibilità di incrementare il valore orario delle prestazioni straordinarie svolte, dal personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.

Articolo 2

L’articolo prevede un potenziamento strutturale degli Uffici periferici del Ministero della salute nel nord Italia (gli Uffici USMAF-SASN e gli Uffici UVAC-PIF) deputati ai controlli sanitari su passeggeri e merci presso i principali porti e aeroporti del Paese. Al riguardo, va evidenziato che l’emergenza sanitaria in atto, oltre a generare la necessità di una rapida risposta in termini di personale sanitario addetto direttamente ai controlli sanitari, ha messo in luce l’esigenza di un potenziamento strutturale delle articolazioni territoriali del Ministero della salute, anche in considerazione degli effetti del processo di globalizzazione in atto, a garanzia dell’efficacia delle operazioni di controllo su merci e alimenti e, quindi, a tutela dei traffici commerciali e della competitività del sistema economico italiano. Non è superfluo evidenziare che gli Uffici periferici del Ministero, attraverso l’espletamento delle attività rese a richiesta ed utilità dei privati come previste dalla normativa vigente, assicura notevoli entrate all’erario. Grazie all’aumento dei posti a bando in procedure concorsuali in corso, sarà possibile assicurare che le assunzioni del personale interessato avvengano già a partire dal mese di giugno e che sia soddisfatto, almeno in parte, il bisogno straordinario di professionalità sanitarie, cui, allo stato, si fa fronte ricorrendo all’esterno.

Articolo 3

Si prevede il potenziamento delle reti di assistenza territoriale in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica. Si prevede il potenziamento delle reti di assistenza territoriale in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica. La diffusione del COVID-19 interessa l’intero territorio nazionale; il numero dei contagiati e dei ricoverati presso le strutture ospedaliere e, in particolare, in terapia intensiva aumenta esponenzialmente. Al fine di preparare una risposta adeguata ad un ulteriore possibile incremento del numero dei ricoverati, sulla scorta delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, di cui all’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 2020, il Ministero della salute con circolare del 1° marzo 2020, avente ad oggetto: “Incremento disponibilità posti letto del servizio sanitario nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell’emergenza COVID-19”, ha richiesto alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di predisporre, con urgenza, un Piano finalizzato ad aumentare, a livello regionale, del 50% il numero dei posti letto in terapia intensiva e del 100% il numero dei posti letto nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB n. 2619 del 29 febbraio 2020. Onde consentire l’incremento delle attività assistenziali conseguenti alle ulteriori disponibilità di posti letto, il comma 1 della presente disposizione consente alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle aziende sanitarie di stipulare contratti con le strutture private accreditate, ai sensi dell’articolo 8- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all’articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Nel caso in cui le strutture pubbliche e quelle private accreditate individuate dal Piano regionale non siano in grado di soddisfare il fabbisogno stimato dalla menzionata circolare del Ministero della salute 1° marzo 2020, ai sensi del successivo comma 2, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, sono autorizzate a sottoscrivere contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi di cui all’articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo. In altri termini, in considerazione del contesto emergenziale, si rinuncia, temporaneamente, ad avvalersi di strutture dotate dei più rigorosi requisiti richiesti per l’accreditamento, senza rinunciare alle garanzie assicurate da strutture, che munite dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio, operano, attualmente, nel privato. Con il comma 3 si dispone che, al fine di fronteggiare l’eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell’emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell’infezione, le strutture private, accreditate e non, sono tenute a mettere a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le prestazioni rese sono remunerate dalle regioni richiedenti, corrispondendo al proprietario dei beni messi a disposizione, una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del presente decreto. Il comma 4, prevede che i contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonché le misure di cui al comma 3 cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Con tale disposizione, si intende prevenire l’insorgere di ogni potenziale pretesa, in particolare, da parte delle strutture private autorizzate, che, naturalmente, non potranno neanche rivendicare un diritto all’accreditamento. Considerato che nelle regioni in crisi (ad esempio, la Lombardia), sono state già attivate le misure previste da questo articolo per far fronte all’emergenza COVID-19, vengono fatti salvi gli accordi medio tempore stipulati dalle regioni e dalle aziende sanitarie con i soggetti accreditati in deroga ai tetti di spesa nonché gli accordi stipulati in deroga alle disposizioni vigenti con strutture autorizzate non accreditate, al fine di incrementare la disponibilità di posti letto nei reparti di terapia intensiva, pneumologia e malattie infettive. Saranno parimenti fatte salve le misure adottate, nei confronti delle strutture private, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie ai sensi del comma 3, al fine di fronteggiare l’eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell’emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell’infezione da COVID-19.

Articolo 4

L’articolo introduce norme dirette ad individuare e quindi a disciplinare delle aree sanitarie temporanee, che le regioni e le province autonome potranno attivare in strutture di accoglienza e assistenza, pubbliche e private, così come in qualsiasi altro luogo idoneo. I requisiti richiesti per l’accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza. Laddove necessario, si potranno effettuare opere edilizie in deroga alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali. Le opere edilizie potranno essere altresì effettuate negli ospedali, nei policlinici universitari, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifiche nelle strutture accreditate ed autorizzate. La previsione ha un carattere che può definirsi residuale e di chiusura del sistema delineato per l’emergenza, con la specifica norma contenuta nel comma 3.

Articolo 5

L’articolo prevede che Invitalia s.p.a., in qualità di soggetto gestore delle principali agevolazioni nazionali alle imprese, sia autorizzata a erogare finanziamenti a fondo perduto o contributi in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese che producono dispositivi di protezione individuale e medicali, per assicurarne l’adeguata fornitura nel periodo di emergenza del COVID-19. Il Dipartimento della Protezione Civile sentita l’Agenzia definisce le modalità di attivazione e gestione dell’agevolazione, entro 5 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione. Tali finanziamenti potranno essere erogati anche alle aziende che forniscono mascherine chirurgiche, nonché mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità, come previsto dall’articolo 34, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, in corso di conversione.

Articolo 6

La disposizione prevede il potere del Capo del Dipartimento della protezione civile di disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, nonché del Prefetto di provvedere alla requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, e delle relative procedure indennitarie. Si tratta di disposizione necessaria a garantire la disponibilità di beni, mobili e immobili, indispensabili per fronteggiare l’emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19. Infine, solo qualora, una volta dimessi i pazienti in fase acuta, non sia possibile per gli stessi il confinamento al proprio domicilio, proprio per far fronte alle esigenze di accoglienza degli stessi, si consente al Prefetto, sentito il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, di requisire strutture alberghiere idonee ad ospitare persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. Il parere del Dipartimento di prevenzione è necessario al fine delle verifiche della idoneità di requisiti minimi strutturali.

Articolo 7

Con tale disposizione, in considerazione della situazione emergenziale in atto, si approntano presidi sanitari straordinari anche per il servizio sanitario militare in grado sia di fronteggiare il recente trend incrementale dei contagi sia di sostenere e supportare sinergicamente tutte le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale. Si tratta, in definitiva, di affrontare una situazione del tutto straordinaria, non codificata e senza precedenti, tenuta presente la ristrettissima tempistica a disposizione, approntando istituti e modalità con carattere di eccezionalità e non ripetibilità [ancorché in linea con i principi generali dell’ordinamento], che consentono alla Difesa e alle Forze armate di approntare le indispensabili risposte connotate da credibilità, adeguatezza e tempestività. Ciò premesso, è fondamentale, pertanto, rinforzare temporaneamente e in via eccezionale i servizi sanitari delle Forze armate, attraverso il potenziamento delle risorse umane e strumentali. In particolare, è stata stimata la necessità di incrementare il personale medico e infermieristico militare per 320 unità, di cui 120 medici e 200 infermieri, attraverso l’arruolamento straordinario e temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno. Tale personale sarà inquadrato con il grado di Tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri, in linea con la ripartizione in categorie per il personale militare prevista dal Codice dell’ordinamento militare. In particolare, a tale personale sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico indicati per i pari grado in servizio permanente. Ciò in analogia a quanto disposto per altre fattispecie di servizio temporaneo, tuttavia non utilizzabili nella situazione contingente a causa della ristrettezza dei tempi (artt. 937, comma 2, 988, 1799 del COM). Le predisposte procedure per l’arruolamento, per quanto semplificate, rispondono all’obiettivo di garantire, in una tempistica adeguata e comunque entro il prossimo mese di aprile, la selezione delle migliori professionalità possibili, attraverso i giudizi formulati dalle commissioni di avanzamento dell’Esercito italiano istituzionalmente competenti per tali necessità. Si tratta, in particolare, della analoga procedura utilizzata per la costituzione della c.d. “riserva selezionata”, la cui disciplina discende dall’articolo 674, comma 5, e 987 del Codice dell’ordinamento militare, per l’acquisizione di particolari e pregiate professionalità di cui le Forze armate risultano carenti per lo svolgimento delle attività operative prevalentemente all’estero. Per la medesima finalità è altresì autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui all’articolo 937, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Articolo 8

Nell’ambito delle misure approntate per affrontare la situazione emergenziale in atto connessa alla diffusione esponenziale del COVID 19, la disposizione è volta ad autorizzare il Ministero della difesa, per la durata dell’emergenza e previa verifica dell’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, a conferire fino a un massimo di sei incarichi a tempo determinato di durata annuale non rinnovabile a personale di livello non dirigenziale appartenente all’Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica. Tale autorizzazione risponde alle necessità di far fronte all’incremento esponenziale delle prestazioni a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche e dalla connessa necessità di sviluppo di test patogeni rari, di garantire i livelli essenziali di assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento per il conferimento dei citati incarichi è analogo a quello già disciplinato dall’articolo 2, commi dall’1 al 3, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, in riferimento alle misure urgenti per l’accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario nazionale. Parimenti, la disposizione prevede che le attività professionale svolte nell’ambito dell’incarico costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali future per l’assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa.

Articolo 9

Con tale norma si adottano misure per fronteggiare lo stato di diffusione del virus COVID-19, che richiede un potenziamento della sanità militare quale organizzazione presente sul territorio in grado di supportare la gestione dei casi urgenti e per il contenimento degli effetti negativi che l’epidemia sta producendo. Il potenziamento richiede una serie di interventi volti soprattutto alla realizzazione delle strutture sanitarie dedicate e all’acquisto di tutti quei dispositivi e presidi sanitari idonei a gestire in sicurezza l’emergenza. Il materiale di seguito elencato è necessario per supportare l’esigenza straordinaria di approntamento delle misure di gestione di pazienti in alto biocontenimento su tutto il territorio nazionale. In particolare, è necessario: – acquisizione di due ospedali campali con le relative attrezzature, in grado di garantire le attività di terapia intensiva; – acquisizione di 6 ambulanze per il trasporto di pazienti in assetto di biocontenimento; – acquisizione di 3 camere isolate campali a pressione negativa e sistemi di trasporto isolati; – acquisizione straordinaria di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario; – acquisizione straordinaria di farmaci per assistenza e terapia di supporto; – potenziamento della struttura diagnostica del Dipartimento scientifico del Policlinico militare “Celio di Roma”. Scopo della disposizione è, pertanto, l’aumento delle capacità di ricovero sul territorio nazionale, sia in strutture sanitarie militari esistenti che in strutture campali ad hoc destinate. Si rafforza inoltre la capacità di trasporto aereo e terrestre di pazienti in alto biocontenimento, la capacità di diagnostica rapida per specifica patologia nonché farmaci e dispostivi di protezione individuale per l’assistenza dei malati e dei contagiati. Relativamente al comma 2, per la produzione e l’immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, tra cui disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericida, è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del Ministero della salute, come previsto e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392. Il Ministero della salute, con decreto 27 dicembre 2012 ha disciplinato le ipotesi in cui lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (SCFM) può essere autorizzato a produrre materie prime farmaceutiche, antidoti ed altri medicinali per finalità di protezione e trattamento sanitario, in caso di particolari emergenze. Considerata la difficoltà di approvvigionamento di disinfettanti da impiegarsi per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ravvisandosi l’opportunità di avvalersi dello SCFM quale risorsa fondamentale nella specifica materia, come già avvenuto in occasione delle misure emergenziali adottate in occasione del dilagarsi dell’influenza A(H1N1) (c.d. influenza suina), con la presente disposizione si autorizza lo Stabilimento alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, per oltre 35.000 litri.

Articolo 10

Con tale diposizione si consente all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con le medesime modalità di reclutamento di cui all’articolo 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata non superiore a sei mesi, un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e tecnopatici.

BOZZA DECRETO COVID TER DEL 15/3/2020

Articolo 11

L’articolo prevede che per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell’emergenza COVID-19, ivi compreso il reclutamento di personale, anche in deroga alle percentuali di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, lo stanziamento dell’Istituto superiore di sanità è incrementato di euro 4.000.000 Il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, in comando o distacco presso l’Istituto superiore di sanità mantiene, ove più favorevole, il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, in godimento .

Articolo 12

Si propone, quale ulteriore misura volta a far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e a garantire i livelli essenziali di assistenza, la possibilità di trattenere in servizio il personale del Servizio sanitario nazionale che avrebbe i requisiti per il collocamento in quiescenza, solo nell’eventualità in cui non sia possibile diversamente procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14. Considerato che si potrà ricorrere al trattenimento in servizio solo quando non sia possibile procedere diversamente al reclutamento, la disposizione dovrebbe essere neutra dal punto di vista finanziario. .

Articolo 13

La disposizione è finalizzata a consentire, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell’Unione europea o in Paesi terzi, l’esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Con tale deroga, prevista soltanto per il periodo di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si intende fornire alle regioni e Province autonome la possibilità di poter far fronte con celerità alle carenze di personale sanitario. A tal fine, gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza, alle regioni e Province autonome, le quali possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, nei limiti delle risorse previste dal medesimo decreto legge.

Articolo 14

In considerazione dell’emergenza in atto, si propone di inserire una disposizione dal tenore analogo a quella di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, anche a coloro che lavorano nei settori delle imprese indispensabili alla produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici. A tali lavoratori, non si applicherà la misura della quarantena con sorveglianza attiva anche nell’ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15

La norma in esame è finalizzata a far fronte alla situazione emergenziale da COVID – 19 connotata dalla oggettiva e grave carenza di mascherine chirurgiche e prevede, limitatamente al periodo dell’emergenza, la possibilità di mettere in commercio le menzionate mascherine anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia. Tuttavia, al fine di avvalersi della suddetta deroga, prevede che il produttore autocertifichi sotto la propria responsabilità che la produzione ed il prodotto siano conformi alla normativa vigente sugli standard di sicurezza. La norma continua prevedendo che l’ISS intervenga comunque nel processo valutativo entro e non oltre i 15 giorni dalla acquisizione dell’autocertificazione da parte del produttore. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è garantita con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a legislazione vigente.

Articolo 16

La proposta normativa in esame muove dalla necessità di contenere il diffondersi del virus COVID-19, con specifico riguardo alla tipologia di lavoratori che non sono nelle condizioni oggettive di poter mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro nell’esercizio della loro attività. Allo scopo, la norma consente, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, la possibilità che vengano utilizzati quali dispositivi di protezione di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso, come è noto, risulta già disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9. La proposta normativa al comma 2, è finalizzata a consentire sull’intero territorio nazionale, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, come misura di protezione individuale, l’uso di mascherine filtranti anche privi del marchio CE.

Articolo 17

Reca le disposizioni per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle misure di cui agli articoli precedenti.

Articolo 18

La disposizione prevede norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario. In particolare, è prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per un periodo massimo di nove settimane. Sono poi previste procedure semplificate derogando ai limiti previste dalla normativa vigente, per esempio escludendo il versamento del contributo addizionale. Stabiliti inoltre termini per la presentazione della domanda. Il predetto trattamento è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. I fondi di cui all’articolo 27, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Articolo 19

La norma prevede la possibilità, per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di trattamento ordinario ai sensi dell’articolo 19, dispensandole dal versamento dei contributi addizionali, escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti dal calcolo del limite massimo di durata e stabilendo, altresì, deroghe ai termini procedimentali previsti in materia dalla normativa vigente.

Articolo 20

Analogamente a quanto disposto dall’articolo 19 per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinari, la norma introduce, per I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno già in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario ai sensi dell’articolo 18, anche in questo caso dispensandoli dal versamento dei contributi addizionali ed escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti dal calcolo del limite massimo di durata.

Articolo 21

Quale forma di tutela residuale rispetto ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo e della pesca, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, le Regioni e Province autonome, possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Sono esclusi i datori di lavoro domestico. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Sono stabilite poi le modalità di concessione del trattamento ed è previsto un monitoraggio da parte dell’INPS.

Articolo 22

La disposizione prevede per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione o di 1/365 del reddito. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.

Articolo 23

La disposizione prevede la possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020.

Articolo 24

Per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico viene riconosciuto il diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 22, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica. Il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, alternativo agli speciali congedi, è elevato a 1000 euro per i medici, gli infermieri, i tecnici di laboratorio biomedico, i tecnici di radiologia medica, gli operatori sociosanitari del settore pubblico e per i ricercatori presso istituzioni universitarie nonché dei centri e istituti di ricerca privati accreditati impegnati a contrastare il diffondersi del COVID-19.

Articolo 25

Per i lavoratori del settore privato viene equiparato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a COVID-19, ai periodi di malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e detto periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto. Vengono poi stabilite modalità operative per la redazione dei certificati da parte del medico curante. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri sono posti a carico dello Stato.

Articolo 26

È riconosciuta un’indennità pari a 500 euro in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’Inps che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito.

Articolo 27

La norma riconosce un’indennità una tantum pari a 500 euro ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Articolo 28

È riconosciuta un’indennità pari a 500 euro In favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che alla data del 23 febbraio 2020 hanno terminato la NASPI. Sono stabilite le modalità di concessione del beneficio da parte dell’INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

Articolo 29

È prevista in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore agricolo che alla data del 23 febbraio 2020 hanno terminato la disoccupazione agricola un’indennità pari a 500 euro. Sono stabilite le modalità di concessione del beneficio da parte dell’INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

Articolo 30

La norma stabilisce la non cumulabilità delle indennità di cui agli articoli 26, 27, 28, 29 e 38.

Articolo 31

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 è prorogato al 1° giugno 2020.

Articolo 32

Sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi nell’anno 2020, mentre per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Ampliati altresì di 30 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.

Articolo 33

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.

Articolo 34

I commi 1 e 2 della disposizione prevedono il differimento di una serie di termini al fine di prevenire gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica in atto e delle conseguenti misure di contenimento e gestione adottate, sulla funzionalità degli enti del Terzo settore, che impediscono l’organizzazione, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli enti del terzo settore. La previsione di cui al comma 3 risponde alla medesima finalità relativamente all’approvazione dei bilanci delle organizzazioni considerate, nel periodo transitorio, enti del terzo settore, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 del d.lgs. n.117/2017, con riferimento a quelle per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada entro il periodo emergenziale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio e che siano conseguentemente tenute, per legge o anche per disposizioni recate dai rispettivi statuti, a riunire gli organi competenti per procedere alla suddetta approvazione. Considerando che lo stato di emergenza di cui alla sopra citata deliberazione ha la durata di sei mesi, la disposizione concede agli enti un congruo termine per il completamento dell’adempimento in questione successivamente alla conclusione del periodo emergenziale.

Articolo 35

La disposizione in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede una serie di deroghe in favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Essi, infatti, in deroga alla normativa vigente possono: a) acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all’istituto previdenziale; b) approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l’afflusso dell’utenza, il servizio all’utenza può essere modulato, assicurando l’apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l’organizzazione dell’attività con modalità a distanza; c) entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell’attività assistenziale svolta nell’anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all’estero

Articolo 36

La disposizione sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, termini che riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020, consentendo anche la rateizzazione dei pagamenti senza applicazione di sanzioni e interessi.

Articolo 37

La norma stabilisce in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, il riconoscimento di una indennità una tantum pari a 500 euro, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione.

Articolo 38

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

Articolo 39

Considerate le misure adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale e la raccomandazione, contenuta all’art. 1, comma 1, lett. a del DPCM 8/3/2020, con riferimento alle aree del Paese più colpite dalla diffusione del virus di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute” e, all’art. 3, comma 1, lett. c), con riferimento all’intero territorio nazionale, “di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari”, e considerato altresì che col DPCM 9/3/2020 sono state estese all’intero territorio nazionale le misure di contrasto e prevenzione già disposte per le aree del Paese più colpite col DPCM 8/3/2020, si rende necessario limitare gli spostamenti non indispensabili delle persone. In proposito, l’articolo 4 del DL n. 4/2019, convertito con L. n. 26/2019, prevede che il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Reddito di cittadinanza non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro tramite l’apposita piattaforma digitale entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, ai fini della convocazione, entro gli stessi termini, presso i servizi per l’impiego ovvero presso i servizi sociali dei Comuni, per la sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l’inclusione sociale richiesti ai beneficiari della misura non altrimenti esentati. La convocazione presso i servizi sociali ovvero presso i servizi per il lavoro genererebbe nelle attuali condizioni esigenze di spostamento e afflussi di personale presso i servizi pubblici che possono essere evitati con la sospensione dei termini previsti dall’articolo 4. L’articolo 9 dello stesso decreto-legge prevede, al comma 2, la scelta da parte del beneficiario dell’Assegno di Ricollocazione, entro trenta giorni dal riconoscimento dello stesso, a pena di decadenza dal beneficio, del soggetto erogatore e l’inizio del Programma di ricerca intensiva. Considerata la limitazione degli spostamenti e le altre misure previste dal DPCM del 8 marzo 2020 risulta di difficile attuazione la partecipazione e l’avvio a programmi di politica attiva anche in considerazione della sospensione delle attività prevista dallo stesso DPCM. Analoghe motivazioni valgono per le disposizioni di cui al Decreto legislativo n.22 del 2015 per i percettori di NASPI e DISCOLL nonché per i beneficiari di integrazioni salariali di cui all’art. 8 e 24 bis del Dlgs 148/2015. Al termine del periodo di validità delle misure emergenziali gli obblighi e i termini per la convocazione ai fini della sottoscrizione dei patti verrebbero ripristinati, non dovendosi contare, a tali fini, i giorni di sospensione e fermo restando il riconoscimento del beneficio anche per il periodo di sospensione dei termini. Per le medesime ragioni di opportunità sono sospesi anche gli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12 marzo 1999, n. 68), le procedure di avviamento a selezione effettuate dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici (legge 28 febbraio 1987, n. 56), nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento nell’ambito del patto di servizio personalizzato (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150), così come richiesto in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 12 marzo 2020.

Articolo 40

La norma prevede la sospensione dell’attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione.

Articolo 41

Il primo comma della disposizione prevede la sospensione a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al …… 2020 dei termini di decadenza e prescrizionali relativi alle richieste da produrre all’INAIL per l’accesso alle prestazioni erogate dall’Istituto, nonché dei termini di scadenza relativi alla revisione delle rendite. Il secondo comma relativo alla tutela infortunistica Inail nei casi di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, ha una portata chiarificatrice in ordine ad alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa antinfortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro. In particolare, il primo periodo stabilisce che il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica all’Inail che prende in carico ed assicura la relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio. La tutela assicurativa Inail di norma spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro o durante lo svolgimento delle attività lavorative, opera infatti anche nei casi di infezione da coronavirus contratta in occasione di lavoro. Nel secondo periodo dell’articolo si chiariscono gli ambiti della tutela assicurativa, anche in considerazione delle misure di profilassi adottate dalle autorità sanitarie per la emergenza da infezione da coronavirus (SARS- CoV-2). E’ previsto che le prestazioni Inail si applichino anche durante il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con conseguente astensione dal lavoro, a tutti i casi accertati di infezione dipendente da causa di lavoro. La precisazione è utile anche al fine di evitare incertezze o sovrapposizioni in presenza di altri interventi di sostegno previsti per i periodi di astensione dal lavoro in questione a favore dei soggetti posti in sorveglianza sanitaria per i quali il contagio da occasione di lavoro non sia accertato, circostanza quest’ultima che esclude la possibilità di intervento della tutela assicurativa Inail. L’ultimo periodo dell’articolo in esame, nel precisare che gli eventi lesivi derivanti da infezioni da coronavirus in occasione di lavoro gravano sulla gestione assicurativa dell’Inail, dispone che gli eventi in questione non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, di cui agli articoli 19 e seguenti, del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019, concernente l’approvazione delle nuove tariffe dei premi Inail e le relative modalità di applicazione. Ciò al fine di non far pesare direttamente su ciascun datore di lavoro pubblico o privato, l’eventuale aggravio di premio assicurativo derivante da un’oscillazione in malus scaturita dall’incremento dell’incidenza infortunistica/tecnopatica per infezione da coronavirus (SARS- CoV-2), non certamente attribuibile a specifiche responsabilità o inadempienze del datore di lavoro, in considerazione delle caratteristiche che ha assunto il contagio. Pertanto, in analogia a come l’istituto opera per altre tipologie di infortuni non direttamente imputabili al datore di lavoro, come ad esempio gli infortuni in itinere, gli effetti degli eventi in esame non fanno parte del bilancio infortunistico dell’azienda in termini di oscillazione del tasso applicato, ma sono attribuiti secondo principi di mutualità, mediante forme di “caricamento” indiretto sul tasso medio nazionale.

Articolo 42

La norma prevede il trasferimento dell’importo di 50 milioni di euro, da parte dell’INAIL ad Invitalia, da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale. Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria svolte dall’INAIL, la norma prevede altresì l’autorizzazione all’assunzione, con contestuale incremento della dotazione organica, di un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigente medico di primo livello, nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro e l’autorizzazione ad assumere con le medesime modalità di reclutamento di cui all’articolo 1, del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, 300 unità di personale, di cui 200 medici e 100 infermieri.

Articolo 43

La disposizione, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che, in conseguenza dll’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e che nel corso del 2019 hanno prodotto un reddito da lavoro non superiore a 10.000,00 euro, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti, di una indennità, i cui criteri di priorità e modalità di attribuzione sono demandati ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 44

La disposizione si rende necessaria per evitare che il personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull’intero territorio nazionale sia chiamato ad operare per ragioni indifferibili sprovvisto del rinnovo delle relative autorizzazioni tecniche. Infatti, le disposizioni straordinarie adottate per l’emergenza epidemiologica impediscono lo svolgimento di quelle attività formative che necessariamente non possono essere erogate a distanza, come è il caso dei moduli di aggiornamento pratico. Rimane fermo l’obbligo per il datore di lavoro di erogare ugualmente la formazione teorica, in modalità a distanza.

Articolo 45

La norma dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti. E’ previsto altresì che durante tale periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Articolo 46

Il comma 1 stabilisce le condizioni di operatività delle strutture, pubbliche o private accreditate presso il SSN, che erogano prestazioni per persone con disabilità. Per tutti i centri che erogano prestazioni socioassistenziali, educative, socio-formative, sanitarie e socio-sanitarie (si adotta una definizione ampia in considerazione della varia casistica di tali centri, spesso differenziati in base alla linea di finanziamento) si considerano prevalenti gli aspetti di prevenzione dal contagio e quindi si opta per la loro chiusura. Nel caso in cui però in tali centri siano previste prestazioni di tipo sanitario, non differibili, per persone con disabilità con alta necessità di sostegno, le stesse possono essere fornite con modalità e a condizione che siano rispettate le misure di contenimento e di distanziamento sociale prescritte. Quale disposizione di chiusura, e tenuto conto della possibilità che già alcune persone con disabilità abbiano spontaneamente rinunciato alla frequenza, l’ultimo periodo prevede la deroga a qualsiasi norma, disposizione o direttiva che preveda, in caso di assenza volontaria dalle attività di tali centri, la perdita del diritto di frequenza, stabilendo che per tutta la durata dello stato di emergenza, anche retroattivamente, le assenze non vanno conteggiate e non costituiscono motivo di perdita del diritto di frequenza. Il comma 2 aggiunge il comma 2- bis all’art. 9 del decreto-legge n.14, 2020 stabilendo che le prestazioni sanitarie di essenziale necessità, ancorchè non sia previsto che possano essere effettuate a distanza, si intendono autorizzate, ai fini del rimborso della spesa, per tutta la durata dello stato di emergenza. Il comma 3, per facilitare il più possibile il ricorso allo smart working per chi abbia nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità che abbia perso la possibilità di essere accudita in uno dei centri la cui attività è sospesa, prevede che il datore di lavoro sia comunque tenuto ad autorizzarlo, e quindi impone al datore di lavoro l’obbligo di un eventuale diniego espresso e motivato. Nel caso di figlio minore, a carico del datore di lavoro vi è obbligo di concedere lo smart working, che può essere negato solo nel caso in cui lo stesso sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa ed è in tal caso a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrarlo. Ugualmente al fine di rafforzare la tutela del lavoratore che sia genitore convivente di una persona con disabilità il comma 4 prevede che l’assenza dal posto di lavoro sia da considerare causa di forza maggiore e quindi non possa dar luogo a giustificato motivo di licenziamento perché non integra né la fattispecie dell’inadempimento contrattuale né della rottura del rapporto fiduciario. Il comma 5 porta a 10 (dagli attuali 3), per il periodo di emergenza, il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa concessi dall’art. 33 della legge 104/1992 al familiare che accudisce una persona con disabilità. Il comma 6 estende, a tutela del lavoratore con disabilità, il regime dei permessi per i figli con riconoscimento della disabilità grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20 e dlgs 151/2001) al lavoratore cui sia riconosciuta la disabilità grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché, applicando il principio generale enunciato dall’articolo 3 comma 1 della medesima legge n. 104/1992, a tutti quei lavoratori comunque in possesso di certificazione rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale che attesti maggiore rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.

Articolo 47

La disposizione prevede che nel periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici, le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari. Le priorità di tali prestazioni sono individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori. Dette prestazioni sono retribuite ai gestori privati convenzionati con quota parte dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio standard; la corresponsione della restante quota è subordinata alla verifica del mantenimento delle strutture attualmente interdette. Tali pagamenti comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia. Articolo 48 In relazione all’emergenza epidemiologica, si propongono ulteriori interventi del Fondo di garanzia PMI (integrativi della previsione dell’articolo 25 del decreto-legge n. 9/2020), che costituiscono una deroga, giustificabile solo in ragione del carattere temporaneo e contingente, della ordinaria disciplina del Fondo (comma 1), non più circoscritta alle sole “zone rosse”, ma improntata in un’ottica di contenimento degli effetti complessivi sul sistema delle imprese. In particolare, si prevede al comma 1, per un arco di tempo limitato: – la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo, pertanto, l’obbligo di versamento delle commissioni per l’accesso al Fondo, ove previste. Dette commissioni vengono, infatti, tradizionalmente ribaltate dal soggetto finanziatore sul beneficiario. La loro eliminazione, pertanto, si traduce in un minor costo del credito per l’impresa; – l’innalzamento dell’importo massimo garantito a 5 milioni di euro, in modo da ridare capacità anche alle imprese che hanno già esaurito gli spazi di garanzia sul Fondo. Ai sensi della disciplina UE l’operatività dell’intervento è comunque subordinato all’adeguamento del metodo di calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lorda – ESL a suo tempo notificato alla Commissione Europea; – l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo. La misura (fino ad oggi circoscritta al solo ambito delle garanzie di portafoglio), consentirebbe di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute comunque affidabili dal sistema bancario; – il rafforzamento delle sinergie con le risorse aggiuntive delle Sezioni speciali per innalzare fino al massimo dell’80% la garanzia del Fondo sulle diverse tipologia di operazioni, incentivando anche l’impiego delle risorse comunitarie dei Fondi strutturali; – l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all’emergenza coronavirus; – esclusione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, del modulo “andamentale” ai fini della valutazione per l’accesso al Fondo che verrebbe fatta esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia; – eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate (che, com’è noto, comportano oneri di gestione per l’erario, senza alcun vantaggio per l’impresa); – la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari; – la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia; – possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento. Come già detto, infatti, l’integrazione con le sezioni speciali (regionali e nazionali) consente di portare all’80% la garanzia diretta e al 90% la riassicurazione su tutte le operazioni; – La sospensione per 3 mesi dei termini previsti per la gestione del Fondo. Il comma 2, invece, ha carattere strutturale ed è volto invece ad estendere anche a soggetti privati la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l’intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della SACE S.p.A.), secondo le modalità stabilite dall’apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il Comma 3 estende l’impiego delle risorse del Fondo per le garanzie di portafoglio (oggi plafonate dall’art. 4 del DM 14 novembre 2017), nonché ai portafogli di minibond. Il Comma 4 contiene la copertura finanziaria dell’intervento. Articolo 49 Comma 1. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), modificano la disciplina indicata all’art 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di indennizzo per gli azionisti. Le modifiche in commento consentono alla Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, di autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), modificano la disciplina indicata all’art 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di indennizzo per gli obbligazionisti. Le modifiche in commento consentono alla Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, di autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio. Comma 2. In considerazione dell’elevato numero dei risparmiatori interessati all’accesso delle prestazioni del FIR per la erogazione degli indennizzi e delle difficoltà operative nel rilascio da parte degli operatori creditizi competenti della documentazione bancaria necessaria, le disposizioni di cui al comma 2 modificano l’art. 1, comma 237, della legge 27/12/2019, n. 160, prevedendo un’ulteriore proroga della data ultima per il deposito delle istanze di indennizzo. Il termine del 18 aprile 2020 è prorogato al 18 giugno 2020. Articolo 50 Scopo della norma è prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse dai confidi di cui all’art.112 del TUB in conseguenza del nuovo assetto istituzionale preposto al loro controllo. Nel luglio scorso è stato infatti istituito (ed è operativo a tutti gli effetti) l’Organismo previsto dall’art. 112 bis del TUB, i cui costi di funzionamento sono interamente a carico dei confidi iscritti al relativo elenco. Contenere tali costi è possibile senza alcun onere per il bilancio dello Stato, agendo su due leve che corrispondo ai due commi della proposta normativa: 1. consentendo ai confidi di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili (che hanno natura privatistica) in misura pari agli importi corrisposti all’Organismo che li vigila; 2. esplicitando che la natura giuridica di tale Organismo è la medesima di quello (concepito contestualmente) degli Agenti e Mediatori Creditizi, sicché risultano applicabili le norme vigenti per le persone giuridiche di diritto privato e non quelle (ben più onerose) in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego. Primo comma. Il primo e secondo comma dell’art. 112 bis del TUB prevedono che <<1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato ((…)), con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell’elenco di cui all’articolo 112, comma 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze approva lo Statuto dell’Organismo, sentita la Banca d’Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell’organo di controllo. 2. L’Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell’elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 112, comma 2.>>. Ai sensi del comma 22 dell’articolo 13 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 <>.

I fondi interconsortili, hanno natura privatistica e funzioni di carattere privatistico (riassicurano e prestano servizi ai confidi aderenti). La possibilità per i confidi ex art. 112 TUB di dedurre i costi sostenuti per il funzionamento dell’Organismo che ha una funzione pubblica dai contributi per i fondi interconsortili appare un intervento particolarmente proporzionato all’attuale situazione. Secondo comma. Tra le innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 <> vi è la previsione di tre Organismi preposti alla tenuta di altrettanti elenchi e alle relative attività di controllo (e, se del caso, di sanzione, inclusa la cancellazione) nei confronti dei soggetti, operanti nel settore finanziario, tenuti all’iscrizione. Alla luce della predetta riforma del 2010, il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), per come riformato e vigente, prevede: – all’articolo 113, un Organismo preposto alla tenuta dell’elenco riservato agli operatori che, in deroga all’articolo 106, comma 1, esercitano l’attività di microcredito. Per consentire la costituzione di tale Organismo, al momento, si è in attesa della iscrizione di un numero di operatori sufficiente (nelle more l’elenco è tenuto dalla Banca d’Italia); – all’articolo 112 bis, un Organismo preposto alla tenuta dell’elenco dei confidi – enti mutualistici che facilitano i rapporti di credito delle Piccole e Medie Imprese fornendogli garanzie a fronte dei finanziamenti bancari – con volume di attività minore di euro 150 milioni. Tale Organismo, disciplinato dal Decreto del Ministero della Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 n. 53, è stato costituito il 18 luglio 2019. Esso è tenuto a operare in ossequio allo statuto e al relativo regolamento approvati con D.M. 30 Agosto 2019; – all’art. 128 undecies, un Organismo preposto alla tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi che è stato il primo ad essere costituito e opera regolarmente da diversi anni. I tre Organismi, concepiti contestualmente, presentano evidenti affinità, a partire dalla personalità giuridica di diritto privato e da un sistema di finanziamento basato sui contributi versati dagli stessi soggetti tenuti all’iscrizione negli elenchi. Tuttavia, quando l’Organismo di cui all’art. 128 undecies TUB si accingeva a divenire operativo, l’art.13 del Decreto Legislativo 19 settembre 2012, n. 169 (il cosiddetto “secondo correttivo”) ha modificato l’art. 20 del Decreto Legislativo 141 del 2010, introducendo il comma 3 bis, il quale stabilisce che <<l’attività dell’organismo,=”” anche=”” nei=”” rapporti=”” con=”” i=”” terzi,=”” è=”” disciplinata=”” dal=”” codice=”” civile=”” e=”” dalle=”” altre=”” norme=”” applicabili=”” alle=”” persone=”” giuridiche=”” di=”” diritto=”” privato.=”” e’=”” in=”” ogni=”” caso=”” esclusa=”” l’applicazione=”” all’organismo=”” delle=”” vigenti=”” materia=”” contratti=”” pubblici=”” pubblico=”” impiego=””>>. La ratio di tale norma è chiaramente individuabile nella meritevole esigenza di contenere tempi e costi per l’operatività di un soggetto che svolge funzioni di interesse pubblico ma la cui natura giuridica è privata e i cui costi non gravano sullo Stato bensì, come già evidenziato, sui soggetti tenuti all’iscrizione (che, poi, li ribaltano sulla clientela, costituita per lo più da soggetti esposti al rischio di razionamento del credito). Tali esigenze sono perfettamente identiche anche per gli altri due Organismi previsti dalla normativa di settore. Pertanto, considerato che il neocostituito Organismo per i Confidi Minori si va strutturando ed ha preso a esercitare le proprie funzioni, si ritiene opportuno restituire l’originaria organicità alla materia e, quindi, superare le incertezze sulla possibile natura speciale (a vantaggio del solo Organismo ex art. 128 undecies) del comma 3 bis dell’art. 20 del Decreto Legislativo 141 del 2010.

Articolo 51

La direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) è stata recentemente modificata dalla direttiva (UE) 2019/2177 insieme ad una organica riforma dei Regolamenti UE che hanno istituito le Autorità europee di vigilanza nel settore finanziario (EBA, EIOPA e ESMA). L’articolo 4 della nuova direttiva, recante i termini per il recepimento, al paragrafo 3, secondo periodo, prevede che: “Gli Stati membri applicano le misure di cui all’articolo 2, punto 1), entro 6 mesi e un giorno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.” (Si tratta di misure concernenti l’aggiustamento per la volatilità della struttura per scadenza dei tassi privi di rischio in relazione al calcolo delle riserve tecniche). L’aggiustamento per la volatilità è una misura utilizzata largamente dalle imprese assicurative italiane al fine di ridurre la volatilità artificiale nei bilanci (generata da variazioni di attivo e passivo non corrispondenti a variazioni nel profilo di rischio) e garantire che le stesse possano continuare a fornire coperture a lungo termine ad un prezzo accessibile. La modifica consiste nell’abbassare il riferimento da 100 punti base a 85 punti base, modifica necessaria allo scopo di facilitare l’attivazione della componente nazionale dell’aggiustamento rendendola più sensibile alle oscillazioni dello spread nazionale. Si è pertanto intervenuti sull’art. 36-septies, comma 9, del CAP prevedendo che la modifica abbia effetto a decorrere dall’esercizio 2019, fatto salvo quanto disposto dall’art. 36-octies, ossia fatta salva l’adozione da parte dell’EIOPA delle misure tecniche e dell’endorsement delle stesse da parte della Commissione europea mediante proprio regolamento di esecuzione per rendere concretamente applicabile l’aggiustamento per la volatilità. Al fine di consentire al mercato italiano di utilizzare la misura già nel 2019 è opportuno anticipare il recepimento di questa parte della direttiva senza attendere l’inserimento della stessa in una legge di delegazione europea. Del resto, la disposizione in questione non contiene opzioni o discrezionalità di sorta e quindi è possibile il suo recepimento mediante una immediata modifica del Codice delle Assicurazioni.

Articolo 52

Per mitigare le ripercussioni negative sul settore del turismo derivanti dall’emergenza sanitaria in atto, è opportuno prevedere per il 2020 alcune misure di sostegno del credito all’esportazione, anche in coerenza con quanto emerso in occasione della presentazione del “Piano straordinario per il Made in Italy” nel corrente mese di marzo. L’intervento normativo disciplina la procedura per il rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per operazioni deliberate dalla società in relazione ad alcune importanti commesse per la costruzione di navi da parte di imprese italiane. Più in particolare, la disposizione è intesa ad accelerare la procedura di rilascio della garanzia dello Stato ai sensi dell’articolo 6, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (c.d. “riassicurazione MEF-SACE”), permettendo in tal modo il definitivo perfezionamento di operazioni commerciali strategiche per l’economia italiana e il mantenimento dei livelli di occupazione in questo particolare frangente. La disposizione precisa i limiti e le condizioni di riassicurazione da parte dello Stato in merito alle predette operazioni, nel rispetto dei principi generali che regolano la materia a legislazione vigente. Articolo 53 Il Fondo di solidarietà di cui all’art. 2, commi da 475 a 480 della Legge n. 244/2007, come modificato dalla legge n. 92/2012 (istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito da Consap S.p.A.) consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare: – cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; – cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; – cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia; – morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%. La disciplina attuativa del Fondo è stata adottata con il regolamento di cui al D.M. 21 giugno 2010 n.132, come modificato e integrato dal DM 22/02/2013 n. 37. Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro. Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda; È ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi. Il Dl n. 9/2020, (art. 26) sempre in relazione all’emergenza coronavirus, ha esteso l’intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito. Con la chiusura delle attività commerciali e professionali in conseguenza dell’epidemia di coronavirus è plausibile ritenere che molte “partite iva” si possano trovare in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della abitazione principale. Al fine di offrire un sollievo immediato a tali soggetti in difficoltà la norma di cui al comma 1 si propone di ammetterli, a fronte di un calo apprezzabile del fatturato, ai benefici del Fondo. Allo stesso tempo, tenuto conto del gap temporale che strutturalmente presenta l’ISEE nel registrare i cali di reddito si è ritenuto, nell’eccezionalità della situazione, di escluderlo dai requisiti per l’accesso al Fondo. Il comma 2 è volto a fare chiarezza sugli oneri a carico del Fondo (e quindi dell’erario). La previsione originaria, infatti, rimetteva al Fondo il pagamento della quota interessi maturata nel periodo di sospensione, ma “al netto della componente di spread” fissata da ciascuna banca. Nel periodo più recente Euribor e IRS sono in territorio negativo; ne risulta una equivocità/inutilità della previsione. In questo senso la norma chiarisce che il Fondo riconosce alla banca la metà della quota interessi. Il Comma 4 consente di dare rapida emanazione alla disciplina di attuazione Articolo 54 La disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza economica. I crediti deteriorati oggetto dell’incentivo possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento. Anche per ridurre gli oneri di cessione, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. L’intervento consente alle imprese di anticipare l’utilizzo come crediti d’imposta, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell’immediato una riduzione del carico fiscale. Ciò consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l’emergenza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che a fronte di tale anticipazione, viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione. Più in particolare, per le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di DTA riferite a i) perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del TUIR, e ii) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile. Per consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma, ai soli fini della relativa applicazione, non rilevano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del TUIR, previsti per soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile. Per quanto riguarda la definizione di debitore inadempiente il comma 3 5 stabilisce che si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto. Inoltre il comma 6 dispone che la norma in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. La quota massima di DTA trasformabili in credito d’imposta è determinata in funzione dell’ammontare massimo di componenti cui esse si riferiscono. A tal fine, nel comma 1 viene posto un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Allo stesso tempo, sempre ai fini della norma in esame, è posto un limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020 che rilevano ai fini della trasformazione; per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo. Ciò comporta, per fare un esempio, che se una società cede crediti per 1 mld, potrà trasformare in credito d’imposta al massimo una quota di DTA riferibile a 200 mln di euro di componenti indicati dalla norma, equivalente – supponendo che l’aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24% – a 48 mln di euro. La trasformazione in credito d’imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio, ad esempio per non superamento del probability test, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti. La trasformazione avviene alla data della cessione dei crediti. Ciò significa che il credito d’imposta sorgerà per l’intero ammontare alla data di cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti il cedente non potrà più portare in compensazione dei redditi le perdite, né dedurre o usufruire tramite credito d’imposta l’eccedenza del rendimento nozionale, corrispondenti alla quota di DTA trasformabili in credito d’imposta ai sensi della disposizione in esame. I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o ceduti secondo le procedure dell’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Le società che vogliono procedere alla trasformazione di DTA in credito d’imposta ai sensi della disposizione in esame, devono esercitare l’opzione di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L’opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l’opzione ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. L’esercizio dell’opzione comporta il cumulo delle DTA trasformabili e di quelle trasformate ai sensi della presente disposizione nell’ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al citato art. 11 del decretolegge 3 maggio 2016, n. 59. La disposizione non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Articolo 55 La misura consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia (comma 1). La finalità della moratoria è quella di evitare che un calo della domanda molto forte, anche se verosimilmente limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull’attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari. Il comma 2 dispone che della moratoria possano beneficiare, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che: i) le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020; ii) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese.Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente; iii) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore. La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito gli effetti dell’epidemia. A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia (comma 3). Il comma 4 stabilisce inoltre che la disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di pubblicazione del presente decreto non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato” ai sensi della disciplina rilevante. Il comma 5 dispone che la moratoria può essere richiesta dalle microimprese e dalle imprese di piccola e media dimensione aventi sede in Italia. La moratoria, benché limitata nel tempo, priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali (c.d. “concessioni”, secondo la terminologia anche in uso nelle discipline di settore) in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori. La moratoria, che non genera nuovi o maggiori oneri per le banche (rispetta quindi il principio della neutralità attuariale) e che riguarda crediti non deteriorati, è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria. In questo periodo, gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto e/o sconfinamento. Per attenuare gli effetti economici di un possibile peggioramento significativo nella qualità del credito al termine del periodo di moratoria, è necessario prevedere una forma di garanzia pubblica che copra parzialmente le esposizioni interessate. A tal fine, il comma 6 stabilisce che, per mitigare il rischio di una stretta creditizia in una fase di incertezza dovuta alla diffusione dell’epidemia causata dal Coronavirus e in linea con le previsioni di cui all’articolo 107 del Trattato sull’Unione europea, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese (“il Fondo”). Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore inoltra una semplice richiesta telematica con indicazione dell’importo massimo garantito. La garanzia copre solo parzialmente i danni subiti dalle banche in conseguenza dell’evento eccezionale e dal grave turbamento dell’economia costituito dall’epidemia e limita pertanto l’azzardo morale, e si estende a una quota degli importi così determinati: i) su ciascuna linea di credito prorogata, a una quota pari al 33 per cento del maggiore credito utilizzato tra la data dell’entrata in vigore del decreto e il 30 settembre 2020; ii) su un importo pari al 33 per cento dei prestiti in scadenza che hanno beneficiato di un allungamento della durata; iii) su un importo pari al 33 per cento delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale che siano state sospese. Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi, l’attuazione della moratoria comporta che il relativo contratto di provvista si allunghi automaticamente in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti terzi. Per i finanziamenti agevolati, è prevista una comunicazione all’ente incentivante. Infine, con i commi da 7 a 11 si disciplinano modalità e i termini in base ai quali la garanzia viene in essere e può essere escussa, nonché la percentuale minima di accantonamento a copertura del rischio.

BOZZA DECRETO COVID TER DEL 15/3/2020

Articolo 56

La disposizione è finalizzata a supportare la liquidità delle imprese nel contesto dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. In estrema sintesi, la disposizione consente: – alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza; – a CDP, di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse; – allo Stato, di concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema. L’attuazione in termini operativi della disposizione – sul fronte dei finanziamenti concretamente garantibili – potrà essere variamente modulata a seconda delle esigenze delle imprese colpite dall’emergenza e del sistema bancario (ad esempio, CDP potrà concedere garanzie su portafogli di finanziamenti bancari, anche di prima perdita – c.d. “first loss” – ovvero, eventualmente, garanzie su singoli finanziamenti assunti dalle banche – c.d. “loan by loan”). In particolare, l’operatività di portafoglio interviene su aggregati omogenei di finanziamenti bancari: la garanzia è prestata sul portafoglio complessivo di finanziamenti e copre porzioni del portafoglio stesso caratterizzate da differenti livelli di rischio. Nello specifico, in caso di garanzia di prima perdita, la garanzia copre tutti i finanziamenti non ripagati fino ad una quota massima percentuale predefinita (c.d. “cap massimo alle perdite”). In caso di prima perdita pari ad esempio al 10% del portafoglio di finanziamenti, la leva della garanzia è almeno 20x (per cui, per ogni euro garantito l’ammontare del portafoglio di finanziamenti è almeno di venti euro). Nel caso di specie, con una dotazione del fondo MEF pari a 500 milioni di euro, si garantirebbero portafogli bancari per un ammontare complessivo di almeno 10 miliardi di euro. Si segnala, peraltro, che il meccanismo consentirebbe alle banche di liberare capitale regolamentare e di applicare la c.d. “supervisory formula” sulla tranche senior: in forza di tale formula, le banche applicano una percentuale di assorbimento del loro capitale sui singoli finanziamenti pari al 15% anziché, tipicamente, al 75/100%. In questo modo, le banche hanno incentivo ad erogare più credito alle imprese grazie al ridotto assorbimento di capitale. Nei limiti previsti dal cap massimo alle perdite, con un finanziamento bancario pari a 100 euro, CDP potrà assumere sino all’80% del rischio e il MEF potrà assumere sino all’80% del rischio CDP. In altre parole, il rischio residuo per il MEF sarebbe pari al 64%, quello CDP al 16%, quello della banca pari al 20%. Tale meccanismo consente di eliminare fenomeni di moral hazard in quanto i soggetti interessati assumerebbero tutti quota parte del rischio. Lo strumento non si sovrappone al Fondo di garanzia PMI in quanto, tra l’altro: (i) assume un ambito soggettivo ben più ampio. Mentre il Fondo PMI opera solo a beneficio di PMI (imprese con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro annui, numero di dipendenti inferiore a 250 unità e attivo di bilancio inferiore a 43 milioni di euro), il meccanismo di cui alla proposta normativa potrà operare anche a favore di imprese non qualificate quali PMI ai sensi della normativa europea quali, ad esempio, le c.d. “imprese Mid-Cap” (imprese con un numero di dipendenti inferiore a 3 mila unità); (ii) assume un ambito oggettivo più ampio: il meccanismo di cui alla proposta normativa potrà operare su portafogli già esistenti, differenziandosi così dall’operatività del Fondo che, invece, opera garantendo unicamente nuovi portafogli (c.d. “portafogli di nuova originazione”); (iii) non assorbe in alcun modo il regime “de minimis”: il meccanismo del Fondo di garanzia PMI si inquadra nell’ambito del regime “de minimis”, per cui le imprese possono ottenere i benefici del Fondo solo entro i limiti della normativa europea (Equivalente Sovvenzione Lorda pari a 200.000 euro in 3 anni). Il meccanismo di cui alla proposta normativa, invece, non assorbe in alcun modo il predetto limite “de minimis”. I due strumenti, pertanto, sono pienamente complementari e il DM attuativo potrà meglio definire i rispettivi ambiti applicativi. Più in particolare, la disposizione prevede: – che le esposizioni (anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti) assunte da CDP in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato in relazione all’emergenza epidemiologica possono essere assistite dalla garanzia dello Stato; – che la garanzia dello Stato è rilasciata in favore di CDP a prima domanda, è onerosa, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell’Unione europea; – che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si stabiliscano le modalità attuative della disposizione [(ivi inclusi i settori in cui le imprese beneficiarie operano, ulteriori rispetto a quelli identificati dalla proposta normativa)]. La percentuale della garanzia non può eccedere l’ottanta per cento dell’esposizione di Cassa depositi e prestiti S.p.A. Il DPCM assicurerà comunque complementarietà con il Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Fondo di garanzia PMI); – che, a copertura delle garanzie dello Stato, sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020. È autorizzata allo scopo l’istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La dotazione del fondo può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali.

Articolo 57

Il vigente articolo 8, commi 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha sospeso fino al 30 aprile 2020 – per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. La norma in esame, al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto, da un lato, estende la sospensione di cui al citato articolo 8 ad ulteriori categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza, Tale sospensione è limitata ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Inoltre il comma 3 prevede nei confronti dei medesimi soggetti la sospensione anche dei termini di versamento dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. Il comma 4 prevede che, alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi ai sensi dei commi precedenti e dell’articolo 8 del decreto legge n. 9 del 2020 siano effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi – oltre che in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, come previsto dal comma 2 del predetto articolo 8 – anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Infine, il comma 5 disciplina la sospensione per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), stabilendo che le stesse possono non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.

Articolo 58

La norma contiene misure di sostegno per i contribuenti, correlate alle misure introdotte per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID–19, consistenti nella sospensione dei termini per gli adempimenti e di taluni versamenti. Più in particolare, la disposizione al comma 1 prevede la sospensione dei soli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, per il periodo dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020, rimanendo ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. Per quanto riguarda i versamenti, la disposizione stabilisce, al comma 2, specifiche previsioni per sostenere i titolari di partita Iva di minori dimensioni, individuati in base ai ricavi o ai compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 hanno determinato maggiore incidenza sulla liquidità. Ai suddetti soggetti è consentito di non procedere ai versamenti, in scadenza nel mese di marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, relativi alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, relativi all’imposta sul valore aggiunto e relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Il comma 3 dispone che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. Il comma 4 disciplina la ripresa della riscossione, prevedendo che i versamenti sospesi, ai sensi del comma 2 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Il comma 5 prevede che gli adempimenti sospesi siano effettuati entro il 30 giugno 2020. Infine, il comma 6 dispone in favore dei soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, il non assoggettamento alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché a quelle previste a titolo d’imposta e a titolo d’acconto dall’art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, da parte del sostituto d’imposta, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 30 aprile 31 marzo 2020. L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Articolo 59

La disposizione proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020..

Articolo 60

L’articolo prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria. Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione, di cui all’art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Articolo 61

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, il comma 1 della disposizione introduce un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione. L’agevolazione spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020. Il comma 2 rinvia le disposizioni di attuazione del credito d’imposta ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, con il quale sono definite le disposizioni applicative anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti. Il comma 3 reca la copertura finanziaria della disposizione.

Articolo 62

La disposizione in esame riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19. In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del d.P.C.M. dell’11 marzo 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da CoViD-19 sull’intero territorio nazionale), la misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità. La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a (…) milioni di euro per l’anno 2020, si provvede (…). Articolo 63 La norma è finalizzata a promuovere le erogazioni liberali destinate a fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata da COVID-19. Il comma 1 prevede che per le predette erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%. La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro. Il comma 2 – perseguendo le medesime finalità – estende alle predette erogazioni liberali le disposizioni di cui all’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, previste per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Di conseguenza, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, le predette erogazioni sono deducibili dal reddito d’impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Il comma 3 prevede, infine, che, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento. Infine, per assicurare idonea trasparenza della fonte e dell’impiego delle suddette liberalità, il comma 4 prevede la redazione di apposita separata rendicontazione, da pubblicarsi, al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, presso il sito internet della stessa pubblica amministrazione (o altro ideo sito internet).

Articolo 64

L’articolo sospende, coerentemente con la disposizione di carattere generale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. In particolare, per quanto riguarda l’attività di consulenza, il primo comma, secondo periodo, della disposizione in esame, prevede la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini entro i quali l’Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della documentazione integrativa presentata dal contribuente, alle istanze di interpello presentate a norma dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Sono inoltre sospesi i termini di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all’articolo 1–bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli 31–ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il medesimo periodo di sospensione si applica anche al termine per la regolarizzazione delle predette istanze, previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2016. Inoltre, in relazione alle medesime istanze di interpello, il comma 2 stabilisce che – laddove tali istanze siano presentate durante il periodo di sospensione – i termini per la risposta, così come il termine previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2016 per la regolarizzazione delle medesime istanze, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Infine, in considerazione della situazione emergenziale, viene stabilito che per il solo periodo di sospensione degli adempimenti, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it. Sono, altresì, sospese le attività consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis c.p.c, 155- quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La disposizione non si applica nei casi di indifferibilità ed urgenza. L’articolo si conclude prevedendo, in generale, che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Articolo 65

L’articolo al comma 1 prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. La disposizione precisa, inoltre, che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Viene prevista l’applicabilità delle disposizioni dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015. Il comma 2 prevede che le disposizioni del comma 1 si applichino anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. Il comma 3, infine, contempla, il differimento al 30 giugno 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio e del 31 maggio 2020, relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter» (articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e articolo 5, comma 1, lettera d),del decreto-legge n.119 del 2018, e articolo 16-bis, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge n. 34 del 2019), nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto «saldo e stralcio» (articolo 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018), coerentemente con il termine individuato in applicazione della previsione del comma 1. Il comma 4 prevede lo slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, i quali, a legislazione vigente (cfr. articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999), scadrebbero, rispettivamente, nel 2021, nel 2022 e nel 2023. Ciò, tenuto conto: • della sospensione generalizzata dei termini di versamento delle somme derivanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione, disposta a causa degli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale; • dell’esigenza di evitare che l’approssimarsi della scadenza dei termini di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità imponga agli agenti della riscossione di portare a termine le attività di riscossione riguardanti i carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020 e, in tal modo, di intensificare le azioni di recupero coattivo nei confronti di soggetti che prevedibilmente, anche una volta scadute le predette sospensioni, continueranno ad avere difficoltà nell’assolvimento delle obbligazioni derivanti dai carichi in parola.

Articolo 66

I DPCM adottati nei mesi di febbraio e di marzo per far fronte all’emergenza Coronavirus sul territorio nazionale hanno previsto la chiusura, prima su una parte del territorio poi sull’intero territorio nazionale, delle sale giochi, sale con apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lett. b) del TULPS (VLT) e, parzialmente dei bar ed altri esercizi pubblici ove sono collocati il maggior numero di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a) del TULPS (AWP), rendendo, pertanto, impossibile o difficile la raccolta di gioco pubblico, anche in considerazione del divieto di spostamento fisico sul territorio (che riguarda naturalmente anche gli operatori del gioco) e che impedisce materialmente il prelievo del contante dagli apparecchi medesimi. La sospensione dei termini di versamento del PREU di cui al comma 1 dell’articolo e la correlata facoltà di rateizzazione delle somme dovute consentirebbe, peraltro, all’intera filiera del gioco e ai concessionari di Stato di far fronte all’emergenza di tipo finanziario prodottasi, evitando, altresì, importanti ricadute anche sui livelli occupazionali. Il comma 2 stabilisce che il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo non sono dovuti per i periodi di sospensione dell’attività, disposti in relazione all’emergenza sanitaria in atto. Il comma 3 proroga di sei mesi la scadenza dei termini previsti per l’indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell’entrata in vigore del Registro Unico del gioco, in considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all’insorgere dell’emergenza sanitaria. Per gli stessi motivi, la norma proroga anche l’entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione.

Articolo 67

La disposizione reca misure finalizzate a incrementare le risorse per il salario accessorio del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del fatto che esso è chiamato a un grande sforzo per dare attuazione al rafforzamento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del “Coronavirus”, alla cosiddetta Brexit, nonché dell’azione di contrasto alle frodi in materia di accisa, nel settore dei carburanti e degli idrocarburi, dell’attività di accertamento e controllo connesse alla lotteria nazionale degli scontrini, nonché alle ulteriori attività previste dalla legge di bilancio in materia di giochi e di nuove imposizioni (bevande edulcorate, imposta sui prodotti accessori dei tabacchi da fumo, plastic tax) e, in ambito doganale. La parte prevalente delle risorse variabili destinate a finanziare il salario accessorio del personale è da tempo non utilizzabile a causa delle norme sul contenimento dei fondi della contrattazione integrativa succedutesi nel tempo (art. 9, comma 2-bis¸ del decreto legge 78 del 2010, art. 1, comma 236, della legge 208 del 2015 e, da ultimo, art. 23, comma 2, del decreto legislativo 75 del 2017). Ci si riferisce in particolare alle risorse variabili accertate e trasferite con decreto del Ministero vigilante ai sensi dell’art. 3, comma 165, della legge 350 del 2003. Si tratta di importi consistenti che solo le Agenzie fiscali si trovano a non poter utilizzare per intero. E si tratta, in larga prevalenza, di somme derivanti dall’attività di controllo tributario svolta proprio dal personale delle Agenzie fiscali. A partire dall’anno 2012, delle somme trasferite a tale titolo per un importo medio annuo di 40 milioni di euro circa, oltre la metà sono rimaste inutilizzabili tanto da arrivare nel 2017 a disporre di un importo non attribuito al personale di circa 124 milioni di euro relativi agli ultimi sei anni. In tale contesto, la norma proposta intende introdurre una deroga a tali limiti, deroga giustificata dal particolare rilievo strategico dell’attività svolta dall’Agenzia. La misura prevede un incremento delle risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate. L’incremento sarà pari a 8 milioni di euro per l’anno 2020. Grazie a tale maggiore disponibilità sarebbe possibile incrementare le quote di salario accessorio destinate a tutto il personale. Le somme in questione deriverebbero da maggiori finanziamenti.

Articolo 68

L’articolo prevede che i contribuenti che decidano di non avvalersi di una delle sospensioni di versamenti previste dal titolo IV e dall’articolo 36 possono chiedere che della circostanza sia data comunicazione sul sito istituzionale del MEF, al fine di ritrarne il conseguente vantaggio in termini di immagine nei confronti dell’opinione pubblica.

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