skip to Main Content

Conte Conte Emergenza

Ecco i settori che non chiuderanno. Il testo integrale del decreto

Le novità contenute nel decreto firmato dal premier Conte con gli 80 settori economici che non chiuderanno

E’ di 80 voci l’elenco delle attività che continueranno a rimanere aperte dopo la nuova stretta per contenere l’epidemia del Coronavirus.

L’allegato al Dpcm precisa che continueranno a essere consentita anche attività legate alle famiglie, dalle colf e badanti conviventi ai portieri nei condomini.

Resteranno in funzione l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center.

La lista potrà essere aggiornata con decreto del Mise sentito il Mef.

La novità rispetto alla bozza? Tre giorni in più alle imprese per prepararsi e smaltire le merci già in consegna.

ECCO LA LISTA COMPLETA DELLE ATTIVITA’ CHE NON CHIUDERANNO

La stretta fino al 3 aprile varrà da lunedì 23 marzo, ma fino a mercoledì 25 sono stati concessi alle imprese due giorni in più per spedire la merce in giacenza.

Il testo bollinato e pronto per la Gazzetta ufficiale consente infatti le attività a ciclo continuo, previa comunicazione al prefetto che potrà però tornare sui suoi passi.

Aperti anche gli impianti della difesa e dell’aerospazio.

E sono sempre consentite la produzione, il trasporto e la vendita di farmaci, alimentari, prodotti agricoli, nonché i lavori di pubblica utilità e le edicole con tutti i mezzi di informazione. Per tutte le attività commerciali e industriali sospese vale comunque la possibilità di proseguire da remoto con il telelavoro.

Stop ai cantieri edili, restano aperti solo quelli legati alle opere pubbliche di manutenzione ferroviaria e stradale e ad altre opere particolari, legate al comparto infrastrutture. Il Dpcm decreta, quindi, la sospensione dei cantieri legati alla costruzione o alla ristrutturazione delle abitazioni. A non essere sospesi sono tutti cantieri connessi al codice Ateco “ingegneria civile”, incluso nella lista delle attività che resteranno garantite.

Nonostante l’annuncio notturno del premier, Giuseppe Conte, il braccio di ferro sulle attività da includere e da escludere dalla lista è andato avanti a lungo, con le imprese in pressing per tenere aperto il più possibile, evitando dimenticanze vitali per le filiere ‘strategiche’, e i sindacati in allarme per il rischio che alla fine troppe attività restassero aperte vanificando gli intenti di preservare la salute dei lavoratori.

La tensione sale quando circola un elenco che include anche i codici 24 e 25, cioè “metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo” che di fatto avrebbe significato lasciare aperto “il 70% delle imprese metalmeccaniche”.

Goccia che fa traboccare il vaso per i sindacati che, nonostante le due voci spariscano dall’elenco definitivo, mandano un messaggio a Conte: se si dovessero allargare troppo le maglie i sindacati sono pronti anche allo sciopero generale.

La lista in effetti, il compromesso finale, potrà essere aggiornata in un secondo momento con decreto del ministero dello Sviluppo economico (sentito il Mef) e anche i prefetti avranno potere di bloccare eventuali aperture ‘fuori schema’.

ECCO LA LISTA COMPLETA DELLE ATTIVITA’ CHE NON CHIUDERANNO

Gli studi dei professionisti, dopo i vari allarmi lanciati dalle categorie, resteranno aperti (commercialisti, avvocati, ma anche ingegneri e architetti) – ma non in Lombardia -, così come l’intera filiera della stampa, dalla carta al commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali fino ai servizi di informazione e comunicazione.

Oltre alle edicole, comunque, continueranno a operare anche i tabaccai, nonostante lo stop a Lotto e scommesse.

Le famiglie potranno continuare ad avere colf e badanti conviventi e pure a servirsi del portiere in condominio.

Scorrendo la lista compare una serie di servizi, a partire dai call center, che potranno continueranno ad operare rispettando ovviamente le regole sulle distanze e i protocolli siglati la scorsa settimana sull’uso di guanti e mascherine per ridurre il più possibile il rischio contagio (regola che vale per tutte le attività aperte).

Nell’ambito delle aziende restano attive tutte le filiere ritenute essenziali, e quindi legate al settore alimentare, a quello farmaceutico e biomedicale, compresa la fabbricazione forniture mediche e dentistiche. Inclusa anche la filiera del legno e, la fabbricazione delle bare.

ECCO LA LISTA COMPLETA DELLE ATTIVITA’ CHE NON CHIUDERANNO

Netta, invece, la riduzione delle attività della Pubblica amministrazione: restano di fatto aperte gli esercizi legati a sanità, difesa e istruzione, rigorosamente a distanza.

Non chiudono anche i servizi dell’Inps, e l’assistenza sociale residenziale e non residenziale.

Sul fronte agroalimentare restano attive l’industria delle bevande, le industrie del cibo, la zootecnia.

Anche l’industria tessile potrà continuare a operare escluso, però, l’abbigliamento.

Le produzioni gomma, materie plastiche e prodotti chimici non saranno interrotte, così come le raffinerie petrolifere non saranno fermate. ”

Salve” anche le attività legate all’idraulica, all’installazione di impianti elettrici, di riscaldamento o di condizionatori, oltre alle diverse forniture, dall’energia elettrica all’acqua al gas.

Previste anche la manutenzione sia di pc e telefoni sia di elettrodomestici e, come attività legate ai servizi essenziali, restano attive anche le riparazioni della strumentistica utilizzata nella filiera alimentare, farmaceutica o dei trasporti (comprese le riparazioni di auto e moto).

Questi ultimi, infatti, saranno assicurati anche da lunedì.

Il Dpcm lascia libero il trasporto terrestre, marittimo e aereo, oltre al trasporto merci. Attive anche la gestione fognaria e quella della raccolta dei rifiuti, oltre alle attività bancarie, postali, assicurative e finanziarie. Non sono intaccati nemmeno i servizi di vigilanza privata oltre alle attività di pulizia e disinfezione.

+++

ECCO LA LISTA COMPLETA DELLE ATTIVITA’ CHE NON CHIUDERANNO

+++

ECCO IL TESTO DEL DECRETO (TRATTO DAL SITO DEL GOVERNO)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

  • a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
  • b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
  • c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
  • e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
  • f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2.  Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 MARZO 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Allegato 1

 

ECCO IL DECRETO 22 MARZO 2020 FIRMATO DA CONTE 

ECCO LA LISTA COMPLETA DELLE ATTIVITA’ CHE NON CHIUDERANNO

Back To Top