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Pubblica Amministrazione

Tutti i paletti Anac agli avvocati consulenti della pubblica amministrazione

L'articolo di Luigi Oliveri

Niente intuitu personae per gli incarichi assegnati agli avvocati da parte delle amministrazioni pubbliche.

Le linee guida 12/2018 dell’Anac respingono le teorie dei legali e danno corretta attuazione alle disposizioni del dlgs 50/2016.

L’Agenzia anticorruzione guidata da Raffaele Cantone indica due diverse fattispecie di relazione tra p.a. e legali. Si tratta di appalti veri e propri, ancorché a «regime semplificato» nel caso in cui oggetto dell’incarico siano servizi giuridici non ricompresi tra quelli elencati nell’articolo 17, comma 1, lettera d), del codice dei contratti.

In questo caso, quindi, si applicano le disposizioni degli articolo 140, 142 e 143 del codice dei contratti. L’ipotesi ricorre, in particolare, laddove l’amministrazione intenda affidare per un periodo triennale servizi legali come consulenze non legate a specifiche controversie in corso o potenziali, oppure una certa tipologia di contenzioso. Le linee guida consigliano di ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per individuare il contraente, considerando che l’elemento prezzo o costo non può essere il parametro principale della selezione.

Rientrano invece tra gli appalti «esclusi» gli affidamenti del patrocinio legale di singole vertenze episodiche.

Le linee guida tolgono di mezzo qualsiasi possibilità ad affidamenti basati sulla sola «fiducia» o «intuitu personae»: infatti, precisano che quando si possa applicare l’articolo 17, comma 1, lettera d), è obbligatorio il rispetto dei principi imposti ai contratti «esclusi» dall’articolo 4 del dlgs 50/2016. Si tratta dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

L’economicità non può essere intesa come ricerca del ribasso, ma di motivazioni sulla congruità della spesa, che può scaturire dal confronto con la spesa per precedenti affidamenti o di altre amministrazioni, ma anche dal raffronto di più preventivi, liberamente raccolti.

In particolare, sono i principi di imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità ad impedire assegnazioni dell’incarico legati a componenti fiduciarie, guidate, cioè, da valutazioni sostanzialmente non motivabili. Le linee guida, a proposito del principio di trasparenza, insistono sull’obbligo di specificare «le ragioni che sono alla base delle scelte compiute», precisando che la consistenza dell’immancabile motivazione cresce al crescere del valore e dell’importanza dell’affidamento.

L’utilizzo di elenchi di professionisti è ammesso, come strumento di semplificazione della scelta, purché gli elenchi siano costituiti a seguito di procedure aperte e pubbliche, a loro volta obbedienti ai principi posti dall’articolo 4 del dlgs 50/2016.

Le linee guida non escludono la possibilità di affidamenti diretti, cioè senza nemmeno quelle specifiche cautele motivazionali (confronto tra preventivi o con precedenti servizi). Ma, anche in questo caso, occorre rispettare i principi di cui all’articolo 4 del dlgs 50/2016, da dimostrare quindi con una motivazione specifica, la cui obbligatorietà esclude qualsiasi scelta fiduciaria.

L’Anac, però, tipicizza due possibilità di affidamento diretto. La prima è la «consequenzialità degli incarichi», derivante ad esempio dall’affidamento al medesimo professionista di ulteriori diversi gradi di giudizio; analoga è la «complementarietà» degli incarichi riguardanti vertenze o casi connessi tra loro. Molto utile è l’indicazione secondo la quale è opportuno che le amministrazioni evidenzino sin dall’avviso per il primo affidamento l’opzione di successivi incarichi diretti, chiedendo la formulazione dell’offerta per la prestazione opzionale. La seconda ipotesi è l’assoluta particolarità della vertenza, che propone un tema in tutto innovativo, che non consente confronti utili tra più professionisti.

 

Articolo pubblicato su ItaliaOggi

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