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Milano Terza Sede Brevetti

Tribunale dei brevetti a Milano: ecco perché l’Italia ha ragione a rivendicare la terza sede

L'intervento degli avvocati Cristiano Bacchini (vice presidente AIPPI, Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale, Gruppo Italiano) e Antonio Bana (componente Comitato esecutivo AIPPI Gruppo Italiano).

Il governo italiano ha annunciato che candiderà Milano per ospitare la terza sede del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), in sostituzione di Londra. Il 10 settembre è in programma a Bruxelles una riunione del Comitato preparatorio del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), l’organo che si sta occupando di rendere operativo il tribunale una volta che dovesse entrare in vigore l’accordo del 2013. Ci sono, però, alcune controversie interpretative da dirimere.

LA DECISIONE DEL REGNO UNITO

Con una nota ufficiale del 20 luglio 2020 il Regno Unito ha ritirato con effetto immediato la ratifica dell’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti, e lo ha fatto – parola del Ministro Amanda Solloway – perché “Il Regno Unito non desidera essere più parte del sistema del Tribunale Unificato dei Brevetti. Partecipare a un Tribunale che applica un diritto dell’Ue ed è vincolato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea sarebbe incoerente con gli obiettivi del governo di diventare una nazione autonoma e indipendente”.

LE CONSEGUENZE

Ciò pone un delicato problema interpretativo visto che l’articolo 89 dell’accordo recita: “Il trattato entra in vigore il 1 gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione conformemente all’articolo 84, inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell’anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell’accordo”.

La decisione del Regno Unito, ovvero il ritiro del solo strumento di ratifica, potrebbe di fatto impedire l’entrata in vigore del Trattato, posto che il Regno Unito rappresenta appunto il terzo Stato nel quale il maggior numero dei brevetti europei aveva avuto effetto nell’anno precedente a quello in cui ha avuto luogo la firma dell’accordo, ossia il 2012. Infatti, da una interpretazione letterale della disposizione sopra riportata, il deposito dello strumento di ratifica da parte di Germania, Francia e Regno Unito è a tutti gli effetti condizione per l’entrata in vigore dell’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti.

A dirimere il caso potrebbe essere l’art. 62 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969 che prescrive, tra l’altro, “un fondamentale mutamento di circostanze che si sia prodotto in relazione a quelle che esistevano al momento della conclusione di un trattato e che non era stato previsto dalle parti, non può essere invocato come motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso, a meno che:

a) l’esistenza di tali circostanze non abbia costituito una base essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dal trattato”. Ovvero il caso della Gran Bretagna.

Non solo. L’art. 55 della Convenzione di Vienna recita: “A meno che il trattato non disponga altrimenti, a un trattato multilaterale non si pone termine per il solo motivo che il numero delle parti è inferiore al numero necessario per la sua entrata in vigore”.

COSA PUÒ FARE L’ITALIA

Detto ciò, l’Italia, che ha firmato il Trattato nel 2013 e ratificato a seguito dell’entrata in vigore della legge 3 novembre 2016 n. 214, all’esito del recesso del Regno Unito, diviene formalmente il terzo Paese che nel 2012 aveva il maggior numero di brevetti europei in vigore (190.000). Ciò è confermato da uno studio del marzo 2020 del Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs presso il Parlamento Europeo.

Vi è, pertanto, la concreta possibilità che l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti entri in vigore all’indomani della nuova ratifica del Trattato da parte della Germania, e che, al tempo stesso, l’Italia rivendichi il ruolo che le spetta.

Ciò premesso, il recesso da parte del Regno Unito comporta una modifica sostanziale dell’art. 7 par. 2 dell’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti che recita: “La divisione centrale ha la propria sede a Parigi, con sezioni a Londra e a Monaco. I casi dinanzi alla divisione centrale sono distribuiti conformemente all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente accordo”.

LE SOLUZIONI EUROPEE

La Dottrina a livello europeo ha ipotizzato diverse soluzioni a questa impasse:

a) Accorpamento delle competenze della sezione di Londra alla sede di Parigi (sede centrale);

b) accorpamento delle competenze della sezione di Londra, quantomeno temporaneo, alla sezione di Monaco e alla sede di Parigi.

Quanto sopra in ragione delle disposizioni di cui all’art. 87 par. 2 dell’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti, “Il comitato amministrativo può modificare il presente accordo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell’Unione”.

Detta modifica, a nostro avviso, tuttavia non può essere adottata né dal comitato preparatorio né tantomeno dal comitato amministrativo di cui all’art 87 dell’Accordo, posto che travalica le competenze ivi indicate, non potendo essere considerato, l’accorpamento delle competenze ut supra richiamato, alla stregua di un adeguamento al diritto dell’Unione.

Sussistono pertanto condizioni favorevoli a sostenere una candidatura nazionale sostitutiva di Londra e noi riteniamo che il buon senso e il rispetto del numero di pratiche che gravitano sul capoluogo lombardo e che ne fanno capofila del genio italiano debbano rappresentare le prime argomentazioni forti con le quali il governo italiano sostenga in sede europea la candidatura di Milano.

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