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Aerazione

Quale responsabilità per i dirigenti scolastici in caso di contagio Covid?

Riportiamo la lettere inviata dal Governo ai Dirigenti scolastici per chiarire le responsabilità in caso di contagio da Covid a scuola

 

ai Dirigenti Scolastici
ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
alle OO.SS.

 

Oggetto: Responsabilità dei DS in materia di prevenzione e sicurezza – Covid-19

Gentilissimi, anche in questi giorni sono state diffuse voci che, pur prive di fondamento, hanno alimentato in maniera ingiustificata i timori in merito alla responsabilità dei dirigenti scolastici in materia di sicurezza specifica in ordine all’emergenza epidemiologica. In singolare parallelismo, molti colleghi hanno informato il Dipartimento di cosiddette “diffide” che esigerebbero l’adozione da parte dei dirigenti scolastici di comportamenti opposti a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Il perdurare dell’epidemia, l’esigenza primaria di riapertura (e di mantenimento della stessa) delle istituzioni scolastiche, la tranquillità dell’intera comunità educante e la tutela dell’azione dei dirigenti scolastici richiedono alcune precisazioni.

In merito alle responsabilità dei dirigenti scolastici, già la circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020, in premessa ricorda che “l’art. 42, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ha chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione”, ma ha precisato che “il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio… Non possono perciò confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell’imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro. Pertanto, la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1. comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020. n. 33″.

Una parola chiarificatrice in materia è stata infine detta dal legislatore. L’articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 ha introdotto una disposizione che limita la responsabilità dei datori di lavoro per infortuni da Covid-19: “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati (scii., dirigenti scolastici) adempiono l’obbligo di tutela della salute e sicurezza di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione, l’adozione e il mantenimento delle prescrizioni e delle misure contenute nel Protocollo condiviso dal Governo e dalle parti sociali il 24 aprile 2020”, nonché delle eventuali successive modificazioni, “e degli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano, in ogni caso, le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.

In sintesi: il rischio di contagio e diffusione del Covid-19 comporta l’adozione di specifiche cautele e misure organizzative e protettive previste nei protocolli stipulati dal Governo e organizzazioni sindacali, nonché nei protocolli e linee guida adottati per lo specifico delle istituzioni scolastiche la cui osservanza è idonea a rappresentare quali assolti gli obblighi richiamati. ex art. 2087 cc. da parte del datore di lavoro (e nel caso specifico delle istituzioni scolastiche. da parte dei dirigynti scolastici). In sostanza, i dirigenti scolastici possono veder esdudere ogni timore di una semplicistica, ma errata, automatica corrispondenza tra malattia da Covid-19, infortunio sul lavoro, riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro applicando quanto previsto dal protocollo generale sulla sicurezza siglato in data 6 agosto 2020 e dallo specifico protocollo per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia in via di pubblicazione; dal complesso delle disposizioni emanate e raccolte nella pagina https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html; dalle eventuali ulteriori disposizioni che il Ministero trasmetterà prontamente e ufficialmente, volte anche a considerare le specificità delle singole istituzioni scolastiche, opportunamente valutate e ponderate dai dirigenti medesimi.

A ulteriore tutela dell’azione dirigenziale, va sottolineato come l’articolo 51 del codice penale esclude la punibilità laddove “l’esercizio del diritto o l’adempimento di un dovere” sia “imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità”.

In un quadro normativo innovato, così contestualizzato, e con le precisazioni fatte, è ragionevole affermare che gli ordinari criteri di imputazione della responsabilità, ove correttamente valutati e applicati, a partire da una rigorosa verifica del nesso causale e dei profili di sussistenza e di determinazione dell’elemento soggettivo, possano ritenersi idonei a destituire di fondamento interpretazioni penalizzanti per i datori di lavoro.

Nel caso di specie, i dirigenti scolastici dovranno osservare e curare l’osservanza degli atti prescrittivi e ai protocolli adottati. L’adempimento dei doveri d’ufficio rappresenta, di fatto, la garanzia rispetto a qualsivoglia “diffida”.

L’Amministrazione ministeriale è e resterà vicina ai dirigenti scolastici e a tutto il personale scolastico nella gestione di una fase così delicata, fornendo tutto il supporto necessario, secondo uno spirito di collaborazione che non può che permeare tutto l’agire amministrativo.

Un cordiale saluto,

Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI

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