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Notizie rilevanti che passano inosservate

Lo scorso 24 ottobre, il Tribunale di Velletri, in riferimento ai vaccini anti-Covid, ha scritto in una sentenza che “non solo non sarebbe consentito dalla scheda tecnica vaccinare una persona con pregressa malattia ma tale eventualità esporrebbe il  destinatario di tale trattamento ad un potenziale pericolo di vita”. Eppure nessuno ne ha parlato. La lettera dell’avv. Antonio de Grazia

 

Caro direttore,

la notizia non esiste: esiste solo la notizia mediatica, mediatizzata. L’informazione si nasconde, viene occultata, sterilizzata se non ha rilievo mediatico. E se la notizia-informazione è inutile o non consona, l’establishment mainstream reagisce.

La notizia non esiste, è un ectoplasma conosciuto da pochissimi, la notizia viene cancellata, soppressa (e dopo qualche giorno è solo fumo, oblio, una esalazione che non interessa più nessuno).

Oppure la notizia viene subito ammantata dal dubbio, si trasforma in probabilità assai remota: e qualche scienziato dell’opinione o intellettuale tuttologo la svaluta con spocchia e sprezzo, equiparandola a una fake news.

Ma il nostro amico apota conosce il bon mot di Ennio Flaiano, vergato negli anni Sessanta: “Oggi il cretino è specializzato”.

Flaiano, forse, anticipava le leggi fondamentali della Stupidità Umana di Carlo M. Cipolla.

La notizia nascosta è del 24 ottobre 2024: “…non solo non sarebbe consentito dalla scheda tecnica vaccinare una persona con pregressa malattia ma tale eventualità esporrebbe il  destinatario di tale trattamento ad un potenziale pericolo di vita”.

Come? Un soggetto guarito dal Covid-19, se poi venisse vaccinato, potrebbe incorrere in pericolo di vita?

Notizia da grande clamore mediatico, attuale, ma scomparsa, un ectoplasma (e mai commentata né smentita). La notizia è in una sentenza del Tribunale di Velletri, la numero 1493 del 24 ottobre 2024.

L’estensore è il Giudice Veronica Vaccaro, nata a Piacenza e cresciuta a Velletri. Dal 2003 al 2023 è stata in servizio presso il Tribunale di Gela e, nel 2022, si era anche candidata al Csm in una lista autonoma, designata per sorteggio. Oggetto del giudizio era l’annullamento della sospensione di un sanitario per (presunta e pretesa) inottemperanza all’obbligo vaccinale ex art. 4 decreto legislativo n. 44/2021. Vi è qualche imprecisione tecnica: le sentenze di rigetto della Corte Costituzionale non hanno efficacia erga omnes, ma solo limitatamente al Giudice che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. La sentenza è tutta da leggere per i riferimenti alla assai notevole consulenza tecnica scientifica.

Ma tornando alla sentenza del Tribunale di Velletri, il Giudice Vaccaro, nelle cinquanta pagine della sentenza, riepiloga e trascrive buona parte della consulenza tecnica d’ufficio scientifica.

Grandi cronisti che copiano o scopiazzano l’ultimo brogliaccio di una intercettazione telefonica, restano afoni e senza parole dinanzi a una notizia macroscopica: il soggetto guarito da Covid-19 rischia la vita se venisse poi vaccinato. Censura, autocensura, sacrificio dell’intelletto?

Il Tribunale di Velletri condivide le conclusioni del consulente scientifico, “scevre da vizi logici e da errori tecnico-scientifici”. E poi aggiunge: “…risulta accertato in giudizio che non è mai stato autorizzato alcun utilizzo in base alla legge n. 648/96 dei vaccini anti Covid-19 su persone con pregressa malattia (o positività ad un tampone come nel caso di una malattia asintomatica”).

Ohibò: i guariti dal Covid-19 trattati alla stregua di cavie per le vaccinazioni successive? Ma… ma il principio di precauzione in materia di diritto alla salute?

La finestra di Overton si sta aprendo. Georg Cristoph Lichtenberg: “Le più pericolose menzogne sono verità moderatamente deformate”.

Così è, se vi pare.

Un caro saluto,

Antonio de Grazia

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