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Referendum

Il referendum ignorato

L’intervento di Alessandra Servidori, docente di politiche del lavoro, componente il Consiglio d’indirizzo per l’attività programmatica in materia di coordinamento della politica economica presso la presidenza del Consiglio

 

Il referendum sull’eutanasia e le varie proposte di legge depositate in parlamento sono un tema in questo periodo riportato necessariamente all’attualità in quanto rischia di essere sommerso da altre questioni all’ordine del giorno.

Nonostante la Corte Costituzionale — dopo aver inutilmente dato alle Camere un anno di tempo per intervenire sul tema — abbia preso atto dell’inerzia del legislatore e ha affermato con sentenza n. 242/2019 che chi aiuta al suicidio “non è punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni non solo per il caso de quo Caso Cappato ma per tutti gli eventuali casi analoghi e lo ha fatto da un lato, circostanziando la non punibilità della condotta dell’aiuto al suicidio, dall’altro procedimentalizzandola (mutuando la disciplina dalla legge 219 del 2017).

La proposta di legge è un po’ complessa.

Alla Camera dei Deputati, infatti, sono presenti ben otto proposte di legge relative ai temi dell’eutanasia e del suicidio assistito: di queste, sette sono di iniziativa parlamentare (C. 1418 Zan, C. 1586 Ceccon, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino) e una di iniziativa popolare (C. 2 d’iniziativa popolare).

Il 6 luglio 2021 si sono riunite le Commissioni Giustizia e Affari sociali, le quali hanno abbinato le otto proposte di legge dando vita a un solo testo unificato recante “Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita”, il quale è stato adottato come testo base dalle Commissioni Riunite. Tuttavia,  nonostante la precedente inerzia del legislatore sul caso Cappato e nonostante il successivo intervento della Corte costituzionale, nessuna legge riguardante l’eutanasia è stata approvata dal Parlamento.

È chiaro, quindi, l’enorme significato che tale referendum ha non soltanto dal punto di vista giuridico, ma anche sul dibattito politico. Se il referendum con 1.200.000 dovesse avere esito positivo, al netto delle abrogazioni referendarie l’art. 579 C.p. sarebbe il seguente: “Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all’omicidio [575-577] se il fatto è commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno”.

Così facendo, l’eutanasia attiva sarebbe consentita e il medico che somministra il farmaco letale non sarebbe più punito (mentre oggi, lo si ripete, è punito per il reato di omicidio del consenziente ex art. 579 C.p.), purché il paziente presti il proprio consenso nelle forme previste dalla legge sul consenso informato.

Tale pratica, tuttavia, continuerà a essere punita (sempre ex art. 579 C.p., quindi sempre come omicidio del consenziente) se il fatto è commesso: contro una persona incapace; contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o suggestione; contro un minore di diciotto anni. È una situazione tragica per tante persone che soffrono e che richiedono una legislazione equilibrata in cui da anni, quasi un decennio, sono ferme in Parlamento le 8 proposte  relative a questo tema.

La Corte Costituzionale dopo aver  segnalato delle lacune dell’ordinamento giuridico sul tema, con cui si invitava il Parlamento a porre rimedio e con cui, preso atto dell’inerzia del Parlamento,  è costretta a dettare delle regole minime sulla faccenda, sebbene la Corte costituzione non sia un organo legislativo (si fa riferimento, ovviamente, alla già citata Sentenza Cappato). E nonostante tutto questo, nessuna legge viene approvata dal Parlamento.

Lo hanno chiamato referendum dei giovani, poiché la maggior parte di coloro che lo hanno sottoscritto è formata da giovani. Si vuole mettere in evidenza che, oltre alla contrapposizione tra democrazia diretta e rappresentativa, c’è anche una contrapposizione generazionale la quale si consuma tra giovani, lasciati fuori dalle istituzioni e perciò impossibilitati a prendere decisioni; adulti, all’interno delle istituzioni e non in grado di dar seguito alle istanze presentate dalla parte più giovane della popolazione (in questo caso, una legge sull’eutanasia). Così facendo, ai giovani non rimane altra strada se non il referendum, essendo preclusa quella parlamentare. Noi abbiamo bisogno di un Parlamento che si assuma le sue responsabilità e che decida.

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