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Come procede il caso sui migranti tra Italia e Albania

Come interpretare il decreto-legge sui migranti alla luce del caso Italia-Albania. L'analisi dell'avvocato Luca Picotti tratta dal suo profilo X.

Sintesi caso Italia-Albania sino al decreto-legge.

Fonte: direttiva 2013/32

Oggetto: procedura accelerata

Condizioni per tale procedura: solo nei casi di migranti provenienti da paesi considerati sicuri (v. criteri art. 38).

Sentenza CGUE 2024: la direttiva 2013/32 va interpretata nel senso che un paese deve essere sicuro nella generalità del proprio territorio, senza che sia possibile prevedere definizioni ibride, ove un paese viene definito sicuro ma con delle eccezioni specifiche.

Decreti ministeriali italiani: Egitto e Bangladesh erano definiti come sicuri, ma con alcune eccezioni.

Protocollo Italia-Albania: si fonda sostanzialmente sulla procedura accelerata, proprio per ridurre i flussi da questi paesi (considerati sicuri, ma con eccezioni).

I giudici, sulla base del combinato direttiva-Cgue, hanno escluso la possibilità di procedura accelerata perché i paesi di provenienza erano considerati dai decreti ministeriali sicuri con eccezioni, e ciò per la direttiva-Cgue significa, sostanzialmente, non sicuri.

Un simile arresto rischia di fare saltare l’intero piano Italia-Albania. Allora il governo è intervenuto con d.l., ridefinendo in sede di norma primaria la classificazione dei paesi sicuri. Primo fattore su cui hanno puntato: la forza della legge rispetto a un decreto. Ma: trattasi di tema più simbolico che altro. Certo, si fornisce una interpretazione; è meno scontata la disapplicazione di una legge rispetto a un decreto. Ciò non toglie che ben può essere disapplicata anch’essa. Dunque, nella pratica il cambio di fonte non incide così tanto.

Furbamente, poi, si sottolinea che in coerenza con l’arresto della Cgue sono stati tolti tre paesi dall’elenco. Allo stesso tempo, però, sono stati confermati – e intesi come sicuri in toto – paesi come l’Egitto che fino a ieri presentavano diverse eccezioni.

L’elemento su cui si è più insistito: la coerenza del d.l. rispetto all’entrata in vigore del nuovo regolamento (nel 2026, con volontà di anticiparlo al 2025), che di fatto supererà la direttiva e probabilmente la stessa Cgue potrebbe diventare in parte anacronistica. Ma non essendo ancora entrato in vigore, trattasi di un tema più politico che altro – non giuridicamente rigoroso.

Rimane pertanto la possibilità che i giudici sconfessino la classificazione del d.l. ritenendola in contrasto con il diritto europeo di oggi (dir. 2013/32-Cgue).

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