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Perché in mare ci sono conflitti sulle Zee (Zone economiche esclusive)

L’articolo del CF, Emiliano Magnalardo, Stato Maggiore Marina Militare (Capo Sezione Strategia Marittima ed Industriale, Ufficio Politica Marittima e Relazioni Internazionali, Dipartimento Sviluppo dello Strumento Marittimo).

In epoche antiche, più volte le potenze marittime come Spagna, Portogallo, Olanda o Inghilterra hanno cercato di affermare la propria sovranità sugli oceani esplorati, dichiarando di proprio dominio le rotte battute dai loro bastimenti. Per sostenere tale posizione aspre battaglie sono state condotte apertamente o con l’ausilio di navi corsare. Già da allora, tuttavia, sembrava prevalere l’opinione di libertà di navigazione sugli oceani, ufficializzata nel 1609 dall’opera De jure predae di Ugo Grozio che per primo coniò il concetto di Mare liberum, secondo cui il mare, a una certa distanza da terra, è libero di poter essere usato da tutti, in qualsiasi modo.

Più delicata era la questione delle acque costiere, che rappresentavano – e rappresentano tuttora – uno spazio essenziale per la difesa del territorio nazionale. Il giurista olandese Cornelius van Bynkershoek teorizzò nel 1702 il principio del “tiro di cannone”, secondo il quale uno stato litoraneo poteva esercitare pieno dominio sulle zone di mare coperte dalla gittata delle proprie batterie costiere, convenzionalmente fissata in tre miglia marine.

L’inviolabilità del principio di libertà dei mari ottenne la sua consacrazione attraverso i 14 punti della costituente Società delle Nazioni, fissati dal presidente statunitense W. Wilson nell’immediato primo dopo guerra. Il punto di vista americano cambiò considerevolmente nel 1945, quando il presidente Truman sancì il diritto degli Stati Uniti a utilizzare le risorse sia del fondo, sia del sottosuolo della piattaforma continentale contigua alle coste americane, sebbene essa si estendesse anche in alto mare per una superficie di circa 1 970 000 km2.

Durante la Conferenza di Ginevra nel 1958 fu stabilito, convenzionalmente, quale confine della piattaforma continentale, l’isobata dei 200 m, addivenendo all’individuazione di tre regimi giurisdizionali sui mari:

  • acque interne e territoriali, dove lo stato rivierasco vanta sovranità assoluta;

  • piattaforma continentale, con ossibilità di sfruttare le risorse minerarie e ittiche all’interno dell’isobata dei 200 metri;

  • mare aperto, sul quale nessuno può avanzare diritti politici e nel quale sono garantite le libertà di navigazione, pesca, sorvolo e posa di cavi e condutture.

Con il passare degli anni, gli sviluppi tecnici nel campo della pesca industriale e l’interesse crescente riguardo i giacimenti di minerali e idrocarburi hanno spinto un sempre maggior numero di stati ad avanzare, unilateralmente, pretese sulle acque circostanti, per garantirsi tali risorse o evitare che stati più avanzati le depauperassero. In questa cornice si svolsero per un decennio le consultazioni che portarono alla Terza Conferenza delle Nazioni Unite sulla Legge del Mare di Montego Bay del 1982, e alla relativa Convenzione del 1983 (UNCLOS III).

A Montego Bay venne stabilito convenzionalmente il limite di 12 miglia per le acque territoriali, nelle quali è permesso generalmente senza nessuna limitazione – in tempo di pace – il transito inoffensivo di navi mercantili e militari straniere. Sempre in tale occasione fu prevista una “zona contigua”, che non può superare le 24 miglia, e nella quale lo stato può esercitare il controllo al fine di:

  • prevenire le violazioni delle proprie leggi o regolamenti doganali, sanitari, fiscali e di immigrazione;

  • punire le eventuali violazioni se commesse nel proprio territorio o mare.

La Convenzione, entrata in vigore in Italia nel 1994, ha introdotto anche il concetto di zona economica esclusiva (Z.E.E.) – che può essere dichiarata fino a 200 miglia dalla costa – entro la quale lo stato costiero ha diritti sovrani al fine di sfruttare, conservare, esplorare e amministrare le risorse naturali del mare e del suo sottosuolo. In virtù di tale regolamentazione, più del 40% del mare e dei fondali adiacenti alle coste dei continenti e delle isole è ora sotto l’amministrazione esclusiva degli stati sovrani delle coste in questione. L’istituzione della Z.E.E. dipende da una precisa volontà; ciò significa che essa non è un elemento indispensabile di ciascun stato costiero, come le acque territoriali, ma deve essere proclamata.

Le dispute più comuni per la determinazione dei confini marittimi delle Z.E.E. – che dovrebbero essere stabiliti “mediante accordo conformemente al diritto internazionale e in modo da ottenere un’equa soluzione” – hanno essenzialmente due motivazioni:

  • storico-politica, legata all’assenza di rapporti diplomatici fra gli stati;

  • economica, legata all’alto potenziale di ricchezze dell’area contesa.

Tali controversie prevedono il ricorso a commissioni intergovernative, che emanano disposizioni riconosciute a livello internazionale, anche se limitate ad aree specifiche, ovvero ai tribunali internazionali, le cui sentenze assurgono a valore di norma e diritto cogente.

Più recentemente, l’impiego “spregiudicato” del Diritto Internazionale al servizio di politiche estere fortemente assertive, a loro volta espressione di agende nazionali decise ed aggressive, sta determinando il fenomeno della c.d. «territorializzazione» del mare, per la quale gli Stati rivieraschi, e non solo, avanzano pretese su ampie zone marine di proprio interesse, creando pretese artificiose e riducendo ulteriormente la disponibilità del mare quale global common.

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