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Sostegni Startup

Tutte le novità per startup nel decreto Sostegni 1 e Sostegni bis

Che cosa si prevede per le startup nel decreto Sostegni bis

 

Sono diverse le novità per le startup contenute nel Dl Sostegni bis, entrato in vigore lo scorso 26 maggio e quelle nel primo pacchetto di aiuti alle imprese, il Sostegni 1, a seguito del passaggio di ratifica parlamentare. L’articolo 14 dell’ultimo pacchetto, approvato il 20 maggio, prevede per gli investitori privati l’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione di partecipazioni in startup e PMI innovative, a patto di tenerle nel portafogli per almeno un triennio, in deroga a quanto stabilito invece dal Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014 che ha aumentato l’aliquota sul Capital Gain dal 20% al 26%.

LE MISURE PER LE STARTUP NEL SOSTEGNI BIS

L’articolo da tenere in considerazione è il 14 del Dl 25 maggio 2021, n. 73 che conferma la detassazione delle plusvalenze su partecipazioni in startup innovative tenute nel portafogli per un triennio:

1. Le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Al fine dell’esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui agli articoli 29 e 29-bis del decreto legge n. 179 del 2012.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle plusvalenze, di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Al fine dell’esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all’articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto legge n. 3 del 2015.

3. Non sono soggette a imposizione le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societa’ di cui agli articoli 5, escluse le societa’ semplici e gli enti ad esse equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo testo unico, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, o in piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

4. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e’ subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico. 5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 7,4 milioni di euro per l’anno 2022, 11,8 milioni di euro per l’anno 2023, 9,5 milioni di euro per l’anno 2024, 29,6 milioni di euro per l’anno 2025, 43,9 milioni di euro per l’anno 2026, 29,7 milioni di euro per l’anno 2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

GLI AIUTI NEL SOSTEGNI UNO

Ma possiamo trovare interventi a sostegno delle startup anche nel precedente Sostegni, uscito modificato dalla ratifica del Parlamento. All’art. 1 ter della legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 leggiamo: “Per l’anno 2021 e’ riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attivita’ d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e’ iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all’articolo 1 del presente decreto in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non e’ inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, purche’ siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto articolo 1”.

Riassumendo e semplificando, i requisiti per ottenere il sostegno da mille euro per le startup del Sostegni 1 sono:

– aver attivato la partita iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

– aver iniziato a svolgere l’attività nel corso del 2019.

Naturalmente, a patto di dimostrare che il fatturato del 2020 della propria startup sia inferiore al 30% rispetto a quello del 2019.

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