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Tutte le magagne di Apple secondo l’Antitrust di Rustichelli

Che cosa ha combinato Apple secondo l’Antitrust su pubblicità ingannevole e manicata assistenza in garanzia ai consumatori Pubblicità ingannevole e mancata assistenza in garanzia ai consumatori: sono queste le due pratiche commerciali scorrette che hanno portato l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a sanzionare Apple per 10 milioni di euro. Non è però la…

Pubblicità ingannevole e mancata assistenza in garanzia ai consumatori: sono queste le due pratiche commerciali scorrette che hanno portato l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a sanzionare Apple per 10 milioni di euro. Non è però la prima volta che l’Antitrust italiana, da quasi due anni guidata da Roberto Rustichelli, multa il gruppo fondato da Steve Jobs. Ma vediamo cos’è successo in questi giorni e cosa è accaduto negli anni scorsi.

PERCHÉ È NATA L’INDAGINE

A far scattare l’indagine di piazza Verdi molte segnalazioni dei consumatori, e delle associazioni che li rappresentano, rimasti “ingannati” dai messaggi promozionai relativi a diversi modelli di iPhone (nello specifico iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11pro e iPhone 11 pro Max) in cui si presentava “con grande enfasi” la loro capacità di resistenza all’acqua (da 4 a 1 metro a seconda dei modelli e fino a 30 minuti) salvo poi accorgersi che effettivamente non era così. Peraltro in alcuni casi nelle pubblicità veniva pure inserito un disclaimer che indicava la limitazione della garanzia per i danni provocati da liquidi. E’ poi accaduto in diverse occasioni che i consumatori si sono visti negare l’assistenza in garanzia proprio quando negli Iphone erano stati introdotti acqua o altri liquidi.

Il procedimento dell’Authority è stato avviato un anno fa, il 29 novembre 2019, e a gennaio 2020 Apple ha presentato impegni, in seguito integrati, per rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale contestata. Tutto ciò però non è bastato all’Agcm che ad aprile scorso ha rigettato gli impegni perché ritenuti inidonei “a rimuovere i profili di presunta scorrettezza contestati nella comunicazione di avvio del procedimento”. Da non dimenticare che a luglio è stato anche richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

LA PUBBLICITÀ FATTA DA APPLE

Nel provvedimento dell’Antitrust si rileva come i messaggi promozionali siano stati diffusi attraverso svariati canali sia televisivi (LA7, Rai, Sky, ecc.), sia online (Mediaset, Rai, ecc.), sia social (Facebook, Instagram, Twitter) in alcuni giorni di ottobre-dicembre 2017, relativamente ai modelli iPhone 8 e iPhone 8 Plus, di ottobre-dicembre 2018 e gennaio 2019 per l’iPhone XR, di settembre novembre 2019 per l’iPhone 11 e l’iPhone 11pro, per una spesa complessiva delle campagne pubblicitarie compresa tra i 5 e i 10 milioni di euro. Messaggi analoghi sono stati proposti anche sul sito internet www.apple.com/it e sul canale web https://www.youtube.com/. Altre campagne pubblicitarie, con contenuto simile a quello oggetto del provvedimento, sono state diffuse nei primi mesi del 2020.

Dalla documentazione visionata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è emerso che anche nei messaggi diffusi sul sito www.apple.com/it la caratteristica di resistenza all’acqua è stato uno dei principali aspetti della comunicazione commerciale della big tech. Non solo: messaggi pubblicitari, presenti in altre pagine web del sito del gruppo e relativi solo ai modelli iPhone 11Pro e iPhone 11, “esaltano in modo ancor più enfatico la caratteristica circa la collaudata resistenza all’acqua a una determinata profondità dei due prodotti”.

Ma, sulla base di quanto precisato durante il procedimento dalla stessa Apple, “i test di laboratorio richiedono comunque la presenza di condizioni adeguatamente controllate, come ad esempio l’utilizzo di acqua statica e pura”. Inoltre “si è precisato che anche il riferimento ai metri di profondità deve essere inteso come un dato squisitamente tecnico volto a giustificare il riconoscimento di un dato standard IP ad un certo dispositivo e non come una indicazione circa il fatto che il prodotto possa essere immerso in acqua volontariamente”. Dunque “l’indicazione all’interno dei messaggi pubblicitari di Apple dei vari rating IP sarebbe finalizzata a fornire ai consumatori un riferimento scientifico sull’effettivo livello di resistenza all’acqua degli IPhone e non, invece, alla loro impermeabilità”. Nella “difesa” portata dalla società anche la presenza dei disclaimer sulla “limitazione della garanzia per i danni provocati da liquidi”. Va detto che – all’interno delle confezioni dei telefoni – si trova un manuale d’uso in formato cartaceo con un “Riepilogo sulla garanzia annuale limitata Apple” che, tuttavia, “non riporta indicazioni circa l’esclusione della garanzia per danni provocati da liquidi”.

IL PARERE DELL’AGCOM

Come dicevamo, a luglio 2020 l’Antitrust si è pure rivolta al Garante delle Comunicazioni che il mese dopo ha fornito le sue valutazioni e ha sottolineato che “internet è una rete di comunicazione globale, in grado di offrire velocemente all’utente una vasta sequenza di informazioni potenzialmente atte a influenzarne il comportamento, atteso che nel 2019 il 67,9% della popolazione con età pari o superiore a 6 anni ha utilizzato quotidianamente internet e che il 57,2% degli utenti di 14 anni e più ha acquistato on line”. L’Autorità presieduta oggi da Giacomo Lasorella ha poi evidenziato che il web è un mezzo di comunicazione “idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori” e dunque “sulla base delle informazioni contenute nel sito di Apple potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line”.

LE CONCLUSIONI DELL’ANTITRUST

Al termine del procedimento istruttorio l’Agcm è perciò giunta alla conclusione che il comportamento della multinazionale statunitense Apple viola il Codice del Consumo in due modi (articolo 21 e articoli 24 e 25).

In primo luogo perché “le modalità di presentazione della caratteristica di resistenza all’acqua dei diversi modelli di iPhone con immagini suggestive e alla luce delle vantate specificazioni di profondità massima e durata” presenti nelle promozioni esaminate nel provvedimento appaiono idonee a “ingannare i consumatori su una delle principali caratteristiche dei prodotti pubblicizzati – di fatto negando la bontà stessa del claim – che invero risulta particolarmente rilevante ed attrattivo nell’ambito dei diversi messaggi promozionali osservati”.

In secondo luogo perché Apple si è rifiutata di prestare i servizi di assistenza in garanzia ai consumatori fatto che “integra una condotta aggressiva idonea a condizionare indebitamente il consumatore e a limitarne la libertà di scelta relativamente ai diritti riconosciutigli in materia di garanzia dagli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo” secondo cui quando una società “utilizza ed enfatizza uno specifico vanto deve assicurare e garantire ai consumatori tale funzionalità dei prodotti e la riparazione in caso di mancata rispondenza del bene a quanto promesso e non può, pertanto, eludere tale basilare obbligo avvalendosi della sua libertà di definire il contenuto della garanzia convenzionale per ridurre i diritti dei consumatori”.

Il gruppo è stato sanzionato per 5 milioni di euro, il massimo edittale, per ciascuna delle due pratiche scorrette e dunque per un totale di 10 milioni. Entro novembre 2021 terminerà l’iter di recepimento nell’ordinamento nazionale della Direttiva Europea 2019/2161 che fissa il massimo della sanzione irrogabile al 4% del fatturato annuo.

I PRECEDENTI TRA L’ANTITRUST ITALIANA E APPLE

Non è però la prima volta che Apple viene sanzionata dall’Antitrust italiana. Due anni fa l’Autorità ha accertato che aveva violato gli articoli 20, 21, 22 e 24 del Codice del Consumo, così come Samsung, realizzando pratiche commerciali scorrette. Infatti le due società inducevano i consumatori a installare aggiornamenti su dispositivi non in grado di supportarli adeguatamente, senza fornire corrette informazioni o alcun mezzo di ripristino delle originarie funzionalità dei prodotti. In particolare Apple aveva “insistentemente proposto, dal settembre 2016, ai possessori di vari modelli di iPhone 6 (6/6Plus e 6s/6sPlus rispettivamente immessi sul mercato nell’autunno del 2014 e 2015), di installare il nuovo sistema operativo iOS 10 sviluppato per il nuovo iPhone7, senza informare delle maggiori richieste di energia del nuovo sistema operativo e dei possibili inconvenienti – quali spegnimenti improvvisi – che tale installazione avrebbe potuto comportare”. Proprio per limitare questi problemi, a febbraio 2017 Apple aveva rilasciato un nuovo aggiornamento (iOS 10.2.1) senza però avvertire che la sua installazione avrebbe potuto ridurre la velocità di risposta e la funzionalità dei dispositivi.

Inoltre, Cupertino non aveva predisposto misure di assistenza per gli iPhone che avevano problemi di funzionamento non coperti da garanzia legale e solo a dicembre 2017 aveva previsto la possibilità di sostituire le batterie ad un prezzo scontato. E non è finita: infatti fino a quella data Apple non aveva fornito adeguate informazioni sulle caratteristiche essenziali delle batterie al litio e sulle corrette procedure per mantenere, verificare e sostituire le batterie per conservare la piena funzionalità dei dispositivi. Per questo il gruppo americano si era visto comminare una sanzione di 10 milioni, anche in questo caso 5 milioni per ciascuna delle pratiche contestate.

Bisogna risalire invece al 2011 per l’altra multa, pari a 900mila euro, sempre per pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori da parte delle società del gruppo Apple operanti in Italia. In particolare, secondo quanto ricostruito da piazza Verdi anche alla luce di numerose segnalazioni arrivate dai consumatori e da alcune associazioni, né nei punti vendita né sui siti internet apple.com e store.apple.com si informavano in modo adeguato i consumatori sui diritti di assistenza gratuita biennale previsti dal Codice del Consumo. Inoltre le informazioni fornite su natura, contenuto e durata dei servizi di assistenza aggiuntivi a pagamento AppleCare Protection Plan, insieme ai mancati chiarimenti sull’esistenza della garanzia legale biennale, inducevano i consumatori a sottoscrivere un contratto aggiuntivo quando la ‘copertura’ del servizio a pagamento si sovrappone in parte alla garanzia legale gratuita prevista dal Codice del Consumo.

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