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Linkedin

Che cosa (non) si può fare con i dati degli utenti LinkedIn

Le comunicazioni effettuate e ricevute all'interno di un social network sono finalizzate solo a quanto stabilito nelle condizioni di utilizzo del servizio. Lo ha ribadito il Garante per la privacy intervenendo su un'agenzia immobiliare milanese che con Linkedin...

Nessuno tocchi i dati di Linkedin. Parola di Garante per la riservatezza dei dati personali. Ecco che cosa è successo

Un’agenzia immobiliare, La Prima S.r.l., con sede a Milano, ha proposto i suoi servizi alla proprietaria di un immobile utilizzando i contatti di LinkedIn. A seguito della segnalazione da parte della reclamante e rilevato l’illecito, il Garante della privacy ha rivolto un ammonimento all’agenzia, invitandola ad idonee misure organizzative.

IL PROVVEDIMENTO

L’Autorità ha ritenuto la misura sufficiente e proporzionata, considerando il fatto che si tratta di una piccola impresa, esposta alla crisi economica causata dalla pandemia, che non risultano ulteriori procedimenti a suo carico e che si è trattato di un solo contatto diretto alla reclamante senza comportare la diffusione dei dati personali.

L’agenzia, tuttavia, ha dovuto subire una sanzione di 5.000 euro per non aver fornito riscontro alle reiterate richieste di informazioni del Garante, rendendo necessaria la notifica tramite il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza.

PERCHÉ L’AGENZIA HA SUBITO UNA SANZIONE

Il Garante ha ribadito che le comunicazioni effettuate e ricevute all’interno di un social network sono finalizzate unicamente a quanto stabilito nelle condizioni di utilizzo del servizio.

LinkedIn, nello specifico, ha come finalità lo scambio di contatti al fine di fornire opportunità di lavoro e non prevedere che gli utenti del social network potrebbero utilizzare la piattaforma per inviare messaggi ad altri utenti con lo scopo di vendere prodotti o servizi, anche se in ciò consiste la propria attività lavorativa.

COSA HA STABILITO L’AUTORITÀ

In tale contesto, rileva l’Autorità, “non ha alcuna rilevanza il fatto che il profilo di un utente sia aperto o meno a ricevere contatti da parte di altri utenti del social. Ciò che conta è la finalità – in questo caso promozionale – per cui il messaggio è stato inviato, finalità che è in contrasto con quella prospettata nelle condizioni contrattuali di adesione al social network”.

Qui l’ordinanza ingiunzione completa.

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