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Digital Tax

Amazon, Airbnb, Deliveroo, Google, Facebook: chi colpirà (e chi no) la web tax di Conte

La web tax del Governo Conte 2 esclude dal pagamento dell'imposta le aziende di sharing economy e quelle che offrono servizi streaming o musicali, 

La web tax è realtà. Meglio, sarà realtà dal 1 gennaio 2020.

La tassa supera, questa volta, lo scoglio che ha già bloccato le altre due false partenze (2018-2019): non servirà alcun decreto attuativo, ma debutterà affidandosi ai “soli” i principi già codificati, secondo la bozza del Decreto Fiscale approvato in Consiglio dei ministri il 16 ottobre.

Escluse dalla tassa le aziende di sharing economy e che forniscono beni e servizi, in modo diretto, nell’ambito internazionale. Escluse, dunque sarebbero Deliveroo, Spotify e Netflix, tra le altre. Andiamo per gradi.

LA WEB TAX

Da gennaio 2020, le imprese che forniscono servizi digitali sul territorio italiano come Amazon, Google e Facebook, con un fatturato pari ad almeno 750 milioni di euro e ricavi di 5,5 milioni realizzati nel nostro territorio per servizi digitali, dovranno versare un’imposta del 3% sui ricavi emarginati.

QUANTO PORTERA’ LA WEB TAX ALLE CASSE ITALIANE

L’imposta prevista dal decreto dovrebbe garantirebbe 708 milioni su base annua invece dei 600 del biennio 2020-21, ipotizzato dalla legge di bilancio per il 2019. L’entrata in vigore della tassa, dunque, farebbe recuperare anche le entrate mancate negli anni precedenti, 2018 e 2019. Il gettito ipotizzato negli anni passati era pari a 600 milioni. L’aumento è dovuto esclusivamente al forte sviluppo delle attività imponibili.

“Dal punto di vista finanziario, anche se la misura ricalca la misura introdotta dalla legge n. 145/2018  rendendola operativa, appare necessario tener conto che le attività imponibili in questione sono caratterizzate da un forte sviluppo annuale. Pertanto, rivedendo la stima originaria che stimava un recupero di gettito di 600 milioni di euro annui e che faceva riferimento all’anno 2019, è stata ristimata la misura partendo da dati più recenti In base ai dati della relazione annuale 2019 Agcom il tasso di crescita annuale medio della pubblicità online dal 2015 al 2018 è stato del 18% e si ritiene che tale tasso di crescita rappresenti un utile riferimento anche per l’evoluzione delle altre componenti della base imponibile. Applicando pertanto tale crescita annuale alla stima di gettito del 2019 si ottiene una stima complessiva di gettito di 708 milioni su base annua”. Lo si legge nella nuova relazione tecnica alla norma sulla digital tax (web tax) contenuta nell’ultima bozza di decreto Fiscale, di cui Public Policy ha preso visione”, si legge nella relazione tecnica allegata alla Manovra.

DUE FALSE PARTENZE

In Italia, infatti, si parla di Web Tax già dal 2018, il governo Gentiloni aveva messo a punto un testo che è stato abrogato prima ancora di entrare in vigore. Si è ritentato di far qualcosa nel 2019, con il primo governo Conte, ma le regole progettate per il 2019 non sono mai diventate operative. Questa volta si ricorre, per accelerare i tempi, ai “soli” i principi già codificati. Non serviranno decreti attuativi.

ITALIA (QUASI) COME LA FRANCIA

La web tax italiana, fa notare il Sole 24 Ore, emula quella della Francia, dove l’imposta è già in vigore. Con l’imposta francese quella italiana ondivide sostanzialmente perimetro e aliquota, ma alla norma italiana “è stata aggiunta la clausola di restituzione/compensazione dell’eventuale eccedenza maturata sul differenziale con la futura digital tax globale (ormai in vista di definizione all’Ocse, deadline 2020) e quanto già versato nel frattempo all’erario”, spiega il Sole24Ore.

COME FUNZIONA LA WEB TAX

Le aziende dovranno versare l’imposta su base annuale (e non su base trimestrale, come ipotizzato nei vecchi testi) entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quello dell’esercizio chiuso. All’azienda spetta anche il compito di tenere una contabilità dedicata dei servizi digitali imponibili e presentare poi la dichiarazione relativa il 31 marzo di ogni anno.

Le aziende in questione sono chiamate anche a nominare un rappresentate fiscale che provveda all’assolvimento degli obblighi.

LE AZIENDE ESCLUSE

La web tax non abbraccia tutte le imprese digitali, però. Secondo la bozza del Decreto Fiscale, infatti, “Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37: a) la messa a disposizione di un interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa di: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento; b) la fornitura di servizi finanziari regolamentati da parte di entità finanziarie regolamentate; c) la cessione di dati da parte dei soggetti indicati alla precedente lettera b)”.

Come si traduce tutto questo? Lo spiega Italia Oggi: la tassa esclude Spotify e Netflix, ma anche aziende della sharing economy che fanno incontrare domanda ed offerta, come Deliveroo, Uber, e Airbnb.

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