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Sandbox e innovation hub, arriva la guida delle Authority Ue

L'approfondimento di Sebastiano Torrini

Promuovere uniformità in tutto il mercato unico su progettazione e funzionamento dei facilitatori dell’innovazione. Promuovere, al contempo, la trasparenza dei risultati delle politiche di regolamentazione e di vigilanza derivanti dalle varie interazioni. Agevolare, infine, la cooperazione tra le autorità nazionali, comprese le autorità per la protezione dei consumatori e dei dati.

È quanto emerge dalla relazione congiunta che le autorità di vigilanza europee (ESAs) hanno pubblicato per dare indicazioni chiare attraverso una ricognizione delle best pratice su sandbox normative e poli di innovazione (i facilitatori appunto) istituiti fino a questo momento all’interno dell’Ue. Le autorità di vigilanza europee hanno inoltre definito una serie di opzioni, da prendere in considerazione nel contesto dei futuri lavori a livello UE sui facilitatori dell’innovazione, per promuovere il coordinamento e la cooperazione tra loro in grado di sostenere l’espansione di FinTech in tutto il mercato unico. (qui il rapporto completo)

CRESCIUTO IL NUMERO DI “FACILITATORI”

Il numero di facilitatori dell’innovazione nell’Ue è cresciuto rapidamente negli ultimi anni. Al momento della relazione 21 Stati membri dell’Unione europea e 3 Stati partner hanno creato centri di innovazione: nel complesso 5 paesi membri hanno messo in funzione delle vere e proprie sandbox regolamentari.

COSA DICE LA RELAZIONE

In sostanza i “facilitatori” offrono alle autorità l’opportunità di acquisire una migliore comprensione dell’innovazione nei servizi finanziari e alle imprese di comprendere meglio le aspettative in materia di regolamentazione e vigilanza in un contesto di rapido progresso tecnologico. Aiutano, inoltre, “a tenere il passo con gli sviluppi, acquisendo informazioni ‘in tempo reale’ sulle tecnologie emergenti (come le tecnologie di distribuited ledger, l’analisi dei Big Data, l’intelligenza artificiale e il machine learning) e la loro applicazione nel settore finanziario. Le autorità competenti possono applicare queste conoscenze per anticipare le questioni normative e di vigilanza e rispondere in modo proattivo”. “Nel complesso – si legge nella relazione -, le autorità competenti grazie ai facilitatori dell’innovazione non hanno individuato questioni che differiscono da quelle che emergono nel corso delle interazioni più tradizionali con le imprese nell’ambito dell’esercizio delle tradizionali funzioni di vigilanza. Tuttavia, alcune autorità competenti ritengono che alcuni problemi o rischi operativi possano essere leggermente aumentati dai facilitatori dell’innovazione”.

ECCO QUALI SONO LE SFIDE

La prima sfida individuata dalla relazione riguarda il tenere il passo con l’industria: “Alcune autorità hanno rilevato le difficoltà nel reperire e trattenere personale con le conoscenze ed esperienze adeguate di FinTech, prendendo atto del ritmo dei cambiamenti nel settore finanziario e della varietà di innovazioni proposte”. Poi c’è la questione del coordinamento interno: “Alcune autorità hanno osservato che le richieste di informazioni sollevate attraverso i centri di innovazione, e le proposte sperimentate nelle ‘sandbox’ normative, spesso comportano questioni trasversali che vanno al di là della loro diretta sfera di responsabilità (ad esempio, richieste che danno luogo a questioni relative alla protezione dei dati e al perimetro normativo). Hanno inoltre rilevato le difficoltà nel fornire risposte complete e rapide in questo contesto. Molti, in assenza di facilitatori multidisciplinari dell’innovazione, hanno rinviato le imprese ad altre autorità nazionali competenti, per cui le imprese devono avviare discussioni separate”. Infine c’è la questione legata alla cooperazione transfrontaliera: “Alcune autorità competenti hanno osservato che l’attuale quadro che guida le interazioni tra le autorità su questioni che danno luogo a considerazioni transfrontaliere potrebbe non essere pienamente adattato alle innovazioni finanziarie (ad esempio, quando un’impresa potrebbe voler applicare un prodotto o servizio innovativo in più di una giurisdizione e chiedere indicazioni alle autorità competenti sul trattamento normativo appropriato in ciascuna giurisdizione) e potrebbe causare ritardi nel fornire risposte coordinate e olistiche”.

LE ALTRE QUESTIONI RILEVANTI

Tra le altre questioni segnalate rientrano poi le “preoccupazioni circa l’impatto sulla parità di condizioni di concorrenza qualora dovessero emergere divergenze sostanziali tra gli approcci delle autorità competenti”, il rischio di “azioni legali contro l’autorità competente” in caso di norme poco chiare. È stata espressa preoccupazione poi circa la possibilità che le proposte testate in una sandbox regolamentare “possano essere percepite dai consumatori e/o dal mercato come ‘avallate’ dall’autorità competente” consentendo un “accesso preferenziale al finanziamento e/o posizionamento preferenziale sul mercato” o portando a un “rischio legale per l’autorità competente nel caso in cui i consumatori subiscano un danno a causa dei servizi forniti nell’ambito della partecipazione alle sandbox”. “Per attenuare tali rischi, si sottolinea che le imprese che partecipano a una sandbox regolamentare dovrebbero essere soggette all’obbligo di un’adeguata informazione dei consumatori o a un piano di comunicazione appropriato” e “all’obbligo di disporre di misure appropriate per attenuare adeguatamente gli eventuali rischi potenziali derivanti dal test”.

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