skip to Main Content

Sandbox Fintech

Comitato Fintech e Sandbox, tutte le novità dal Mef

L'approfondimento di Andrea Brancatelli, responsabile Legale di MoneyGram - Sud Europa & Prodotti Digitali

 

Come anticipato in un mio precedente intervento il 2019 si è chiuso in attesa del regolamento Mef che doveva definire i termini operativi del sandbox regolamentare. Ricordiamo, infatti, che il decreto Crescita ha introdotto, finalmente anche in Italia, la possibilità di sperimentare progetti a contenuto innovativo, senza completare l’intero processo autorizzativo-regolamentare ordinario, naturalmente a determinate condizioni e per un tempo limitato e tale possibilità – pensata soprattutto per il mondo del fintech – prende appunto il nome di sandbox regolamentare.

Dunque, di recente il Mef ha posto in consultazione – aperta fino al 19 marzo 2020 – la bozza del predetto regolamento che si articola in due capi dedicati, rispettivamente, al Comitato Fintech e al sandbox regolamentare (sperimentazione fintech). Inoltre, sotto l’aspetto prettamente legale interessante notare che tramite tale bozza di regolamento il legislatore italiano si propone di inserire nel nostro ordinamento una definizione di fintech, intesa come: “Attività di tecno-finanza volta al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell’innovazione di servizi e prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo”.

IL COMITATO FINTECH

Il decreto Crescita (art. 36, comma 2-octies del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58) ha già istituto, presso il ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comitato Fintech che ha lo scopo di individuare gli obiettivi, definire i programmi e attuare le azioni volte a favorire lo sviluppo del fintech, nonché formulare proposte di carattere normativo ed agevolare i contatti tra aziende innovative ed autorità. Ebbene, il regolamento Mef attualmente in consultazione si occupa di precisare la composizione del comitato, le proprie attribuzioni, nonché le modalità di funzionamento del nuovo organo. In particolare, il Comitato Fintech si occuperà di: (a) monitorare e sviluppare l’evoluzione del fintech anche attraverso formulazione di linee guida; (b) agevolare i contatti tra gli operatori e le autorità, anche straniere, mediante studi, analisi o consultazioni; (c) facilitare il confronto sulle aree di rischio identificate dalle autorità; d) supportare le autorità regolamentari italiane (Banca d’Italia, Consob e IVASS) nel processo valutazione ed esecuzione di un sandbox regolamentare e; (d) elaborare proposte di intervento normativo da trasmettere alle commissioni parlamentari.

Da un punto di vista pratico è interessante notare che per l’approfondimento di determinate tematiche il Comitato Fintech potrà inviate alle proprie riunioni esperti del settore oltre che associazioni di categoria, imprese ed enti o operatori del settore fintech.

SANDBOX REGOLAMENTARE (SPERIMENTAZIONE FINTECH)

Sempre il decreto Crescita (art. 36, comma 2-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58) ha previsto l’introduzione del concetto generale di sandbox, per poi demandare al regolamento Mef le modalità per richiedere e beneficiare di un sandbox, le tempistiche e la durata di un percorso sandbox, nonché gli obblighi di comunicazione verso le autorità durante la fase di sperimentazione autorizzata. In generale, il regolamento Mef identifica le attività per le quali può essere richiesto un periodo di sperimentazione, ivi inclusi i requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti, descrive l’operatività concretamente esercitabile durante una sperimentazione fintech, nonché il ruolo del già menzionato Comitato Fintech che supporta sia le aziende sia le autorità durante il percorso.

Utile per gli operatori fintech è l’indicazione dettagliata del contenuto della domanda per accedere ai benefici della sperimentazione fintech, che gli operatori innovativi dovranno presentare all’autorità competente di vigilanza (Banca d’Italia, Consob e IVASS). Inoltre, spetterà al Comitato Fintech individuare le finestre temporali per la presentazione di tali domande. Rimane il termine ordinario di 18 mesi per la durata di un sandbox regolamentare, tuttavia, viene consentita una proroga di ulteriori 12 mesi da richiedere all’autorità competente ed ammissibile solo al ricorrere di talune condizioni. Durante la fase di istruttoria per l’ammissione alla sperimentazione fintech, un ruolo primario viene svolto dal Comitato Fintech cui viene richiesto un parere formale sulle candidature ricevute dalle autorità. Successivamente, e in caso di esito positivo dell’istruttoria, l’autorità di vigilanza competente emette un provvedimento di avvio sperimentazione indicando: le modalità e la durata della sperimentazione; le disposizioni e gli orientamenti di vigilanza che possono essere disapplicati; le misure che dovranno essere adottate a presidio dei rischi e a tutela degli utenti finali; le informazioni da fornire ai potenziali utenti finali con riguardo al contesto in cui la sperimentazione si svolge; le informazioni da rendere all’autorità di vigilanza durante la sperimentazione; eventuali limitazioni all’attività e gli indicatori – qualitativi e quantitativi – per valutare gli esiti della sperimentazione. La procedura di autorizzazione per la sperimentazione fintech dovrà chiudersi entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, e una volta ammessa alla predetta sperimentazione, la realtà fintech sarà iscritta in un apposito registro tenuto presso il Comitato Fintech e pubblicato sul sito.

Rimaniamo in attesa che il regolamento Mef esaurisca il proprio processo di consultazione per poi essere passato al vaglio di Banca d’Italia, Consob e IVASS, tuttavia, il percorso tracciato dal decreto Crescita e adesso dal Mef appare ispirato alla promozione dell’innovazione tramite nuovi organi (Comitato Fintech) e nuovi processi (Sandbox), al fine di permettere – come del resto accade in altri paesi europei –  che le imprese fintech testino nuovi servizi e prodotti, sempre sotto la supervisione delle autorità, tuttavia, evitando gli aggravi procedurali di un iter autorizzativo completo.

Back To Top