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Corepla Coripet

Tutte le tensioni fra Corepla e Coripet sulle bottiglie di plastica. Report Agcm

Che cosa emerge dal documento con cui l'Antitrust ha sanzionato per 27 milioni il consorzio Corepla, il consorzio per la raccolta e il recupero degli imballaggi in plastica

Un procedimento durato oltre un anno e mezzo che si è concluso con l’accertamento di abuso di posizione dominante e con una sanzione di oltre 27 milioni di euro da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Da un lato Corepla, il consorzio per la raccolta e il recupero degli imballaggi in plastica, dall’altro il più giovane consorzio Coripet, nato come sistema autonomo. In ballo il business milionario del riciclo delle bottiglie in materiale plastico pet per uso alimentare.

CHI E’ E COSA FA COREPLA

Corepla (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica) è un consorzio che si occupa del recupero e del riciclo degli imballaggi in plastica e che è stato costituito ai sensi dell’articolo 223 del Testo Unico Ambientale.

Corepla opera all’interno del sistema Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi, utilizzando anche il servizio pubblico di raccolta differenziata organizzata dai Comuni e ottiene le risorse per funzionare grazie ai contributi dei consorziati corrisposti a Conai e ai proventi della cessione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ripresi, raccolti o ritirati. Nel 2019 il bilancio di Corepla ha presentato ricavi totali per 756.491.044 euro, di cui ricavi da contributo ambientale pari a oltre 550mila euro e ricavi da vendite per riciclo pari a 130.456.000 euro.

CHI E’ E COSA FA CORIPET

Coripet (Consorzio di diritto privato di riciclo del pet) è un consorzio costituito come sistema autonomo ai sensi dell’articolo 221 del Testo unico ambientale per offrire servizi di recupero e riciclo esclusivamente di bottiglie in materiale plastico pet per uso alimentare a favore dei propri consorziati. Coripet è stato autorizzato a svolgere la propria attività sulla base del decreto di riconoscimento provvisorio del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dal 24 aprile 2018. In seguito il Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi dello stesso dicastero ha disposto la proroga del termine al 30 giugno 2021.

DA COSA NASCE L’INDAGINE DELL’ANTITRUST

Piazza Verdi ha avviato il procedimento in questione il 30 aprile 2019 dopo approfondimenti in relazione a una segnalazione di Coripet dell’11 febbraio[a1]  che “evidenziava una serie di condotte” di Corepla assunte in seguito all’emanazione del decreto di riconoscimento provvisorio da parte del ministero dell’Ambiente e che ostacolavano “l’effettiva operatività di Coripet” e, quindi, il suo riconoscimento definitivo “quale sistema autonomo”. “L’ipotesi istruttoria – spiega il provvedimento – si incentrava sulla presunta portata anticoncorrenziale di una serie di condotte di Corepla, nell’ambito dei rapporti contrattuali di gestione della raccolta differenziata, da un lato, con i soggetti convenzionati (Comuni/gestori locali del servizio di igiene urbana) e con i soggetti selezionatori dei relativi materiali, dall’altro, finalizzate a negare a Coripet l’accesso a quella parte della raccolta differenziata dei contenitori in pet attribuibile all’immesso al consumo dei propri consorziati” che fra l’altro dal 1° gennaio 2019 avevano iniziato a pagargli il contributo ambientale.

Coripet ha pure chiesto all’Autorità l’adozione di misure cautelari per “intervenire tempestivamente, dato che, in base a quanto previsto nel decreto il suo riconoscimento definitivo era ‘soggetto alla verifica di funzionamento del sistema svolta in condizioni di effettiva operatività’ allo scadere dei primi due anni successivi alla notifica del decreto stesso (e, dunque, entro il 24 aprile 2020) e che il Consorzio si trovava ancora in situazione di perdurante inattività”.

LE TAPPE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento, come abbiamo visto, è stato avviato il 30 aprile 2019 ma ha avuto un percorso abbastanza accidentato. Il 29 ottobre dello stesso anno l’Autorità ha infatti adottato misure cautelari nei confronti di Corepla contestualmente rigettando gli impegni presentati dal consorzio. In seguito, il 21 gennaio 2020, ha prorogato il termine di chiusura del procedimento al 30 giugno seguente e il 17 marzo 2020 ha di nuovo prorogato il termine al 30 ottobre.

Da parte sua Corepla ha presentato ricorso contro i provvedimenti di rigetto degli impegni e di adozione delle misure cautelari da parte dell’Antitrust e ha chiesto al giudice amministrativo la sospensione degli effetti delle misure interinali adottate ma con ordinanze del 4 dicembre 2019 e del 3 febbraio 2020 prima il Tar del Lazio e poi il Consiglio di Stato hanno respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento dell’Autorità. Il 24 luglio scorso infine il Tar del Lazio ha respinto il ricorso nel merito.

L’Agcm ha pure disposto due accertamenti ispettivi che si sono svolti l’8 maggio 2019 nelle sedi di Corepla a Milano e a Roma, di Conai a Milano e di Assosele, l’associazione di categoria dei principali impianti di selezione dei materiali plastici, a Milano.

COS’HA DECISO L’ANTITRUST

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al termine dell’indagine, ha accertato che Corepla “ha abusato della propria posizione dominante nel mercato italiano dei servizi di avvio a riciclo e recupero degli imballaggi plastici in pet ad uso alimentare (bottiglie di plastica per acqua e bibite), che vengono offerti ai produttori chiamati a ottemperare agli obblighi ambientali”. In sostanza il consorzio ha violato “gravemente” l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea ostacolando l’operatività di Coripet – precedentemente in Corepla – autorizzato ad operare in via provvisoria dal ministero dell’Ambiente da aprile 2018 “sulla base di un progetto innovativo di avvio a recupero e riciclo del pet”.

Nello specifico, secondo quanto ricostruito da Piazza Verdi, “il progetto prevede la gestione di materiali rinvenienti, oltre che dalla tradizionale raccolta differenziata urbana, anche dalla progressiva installazione sul territorio di raccoglitori automatici (c.d. eco-compattatori), in grado di ricevere direttamente dai consumatori finali le bottiglie di plastica per liquidi vuote. In questo modo si stimola, sulla base di benefit economici incentivanti, la differenziazione nella raccolta di imballaggi plastici in pet ad uso alimentare e si consente l’attivazione del c.d. circuito ‘bottle to bottle’” che peraltro è un “esempio di attuazione di economia circolare”.

Per acquisire il diritto ad operare “permanentemente” sul mercato, Coripet doveva provare la propria capacità operativa entro due anni dalla data di autorizzazione provvisoria, ma la sua attività, appunto, è stata ostacolata da una serie di condotte abusive da parte di Corepla. In particolare, l’istruttoria condotta dall’Autorità ha accertato che quest’ultimo ha impedito a Coripet di accedere alla gestione dei rifiuti plastici riconducibili ai propri consorziati, sia ostacolando il raggiungimento di un accordo del nuovo entrante con l’Associazione dei Comuni italiani, sia rifiutandosi di stipulare con Coripet un accordo transitorio, che si era reso necessario per l’impossibilità di siglare direttamente un accordo con l’Anci.

Per questo l’Antitrust ha irrogato a Corepla una sanzione pari a oltre 27 milioni di euro (per la precisione 27.400.477), da pagare entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento, dopo che, a ottobre 2019, aveva adottato misure cautelari perché eliminasse le sue “pretese esclusive sui materiali rinvenienti dalla raccolta differenziata urbana”.

Inoltre, l’intervento dell’Autorità guidata da Roberto Rustichelli ha permesso di estendere “meccanismi competitivi all’offerta di servizi di avvio a recupero e riciclo delle bottiglie in pet per uso alimentare, favorendo così le dinamiche concorrenziali previste dal Testo Unico Ambientale con vantaggi, oltre che per la collettività, anche per l’ambiente”.

LA NORMATIVA APPLICATA

Va segnalato che l’Autorità, alla luce dell’istruttoria, ha applicato la normativa comunitaria in materia di concorrenza per le ipotesi di abuso di posizione dominante e in particolare l’articolo 102 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea. Già in fase di avvio si era ipotizzato di poter ricorrere al Tfue “tenuto conto della diffusione sull’intero territorio nazionale dell’attività di avvio a riciclo e recupero svolta dal sistema di filiera Conai/Corepla e dell’ampiezza dell’attività di Coripet sulla base del progetto riconosciuto dal ministero dell’Ambiente)”.

Da notare che, secondo la Comunicazione della Commissione europea 2004/C 101/07 – Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri, “qualora un’impresa che detiene una posizione dominante sulla totalità di uno Stato membro, commette abusi escludenti, normalmente il commercio tra Stati membri è suscettibile di essere pregiudicato. Tale comportamento abusivo generalmente renderà più difficile la penetrazione nel mercato da parte dei concorrenti di altri Stati membri, nel qual caso le correnti degli scambi sono suscettibili di essere pregiudicate”.

Nel caso specifico, secondo l’Agcm, Corepla “al momento dell’avvio del procedimento era monopolista di fatto sul territorio italiano nell’attività di avvio al riciclo e recupero degli imballaggi in plastica da circa 20 anni e, quindi, anche degli imballaggi in CPL PET alimentare che costituisce un mercato rilevante geografico distinto e rappresenta una parte sostanziale del mercato comune”. Dunque questo tipo di condotta era in grado di “ostacolare significativamente l’ingresso e l’operatività di concorrenti attuali e potenziali, anche esteri, sul mercato nazionale” e di “alterare il commercio tra Stati Membri”.

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