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Tutte le novità del decreto Energia

Ecco le misure contenute nel decreto energia. L'approfondimento di Energia Oltre

 

Tutte le novità della bozza di decreto energia all’esame del governo.

IMPRESE ENERGIVORE: CREDITO DI IMPOSTA AL 20%

Le novità del decreto Energia prevedono innanzitutto un contributo straordinario per le imprese energivore basato sul credito d’imposta che riguarda solo le aziende che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento nel 2019: in questo caso il credito di imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il tutto per 700 milioni di euro di maggiori oneri.

TAGLIO IN ARRIVO PER GLI ONERI DI SISTEMA DELLE BOLLETTE

Arriva un nuovo taglio per le bollette nel secondo trimestre del 2022: la bozza di provvedimento prevede che Arera annulli “le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 31 maggio 2022, ulteriori risorse pari a 1.800 milioni di euro”. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, anche “le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. A tal fine, sono trasferite alla CSEA, entro il 31 maggio 2022, ulteriori risorse pari a 1.200 milioni di euro”.

RIDUZIONE DELL’IVA E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS

Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali “contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento”. Inoltre, “qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022”. In questo caso il costo è calcolato in 591 mln. Per il secondo trimestre del 2022 “gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 480 milioni di euro”.

RAFFORZAMENTO DEL BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS

Per il secondo trimestre dell’anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale “sono rideterminate dall’ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell’importo di 500 milioni di euro”.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D’IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE

Alle imprese a forte consumo di gas naturale “è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al medesimo trimestre, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)” “abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell’anno 2019”.

“È impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2021 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 % del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici”. Gli oneri sono valutati in 522,2 milioni di euro per l’anno 2022.

IL MODELLO UNICO PER IMPIANTI RINNOVABILI TRA 50 KW E 200 KW

Con decreto del Ministro della transizione ecologica “sono individuate le condizioni e le modalità per l’estensione del modello unico semplificato (…) agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW”.

REGOLAMENTAZIONE DELLO SVILUPPO DEL FOTOVOLTAICO IN AREA AGRICOLA

“All’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente: ‘1-septies. Il comma 1 non si applica agli impianti agro-voltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma 1-quater, prevedano la realizzazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 1-quinquies ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell’attività agricola e pastorale sull’area interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al XX per cento della superficie agricola aziendale’”.

SEMPLIFICAZIONE PER IMPIANTI RINNOVABILI IN AREE IDONEE

“Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,” sono inserite le seguenti: “ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,”, si legge nella bozza.

RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER GLI IMPIANTI OFFSHORE

Arrivano semplificazioni per la realizzazione di “impianti off-shore” “incluse le opere per la connessione alla rete” “anche con riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l’insediamento di impianti off-shore”. L’intesa sarà “con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”.

FONDO PER AUTOCONSUMO DA FONTI RINNOVABILI PER PMI

“Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l’autoconsumo per le piccole medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il ‘Fondo Rinnovabili PMI’” con una dotazione di 267 milioni di euro. “A valere sulle risorse del Fondo (…) sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, (…) per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell’energia”.

CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI CREDITO D’IMPOSTA PER L’EFFICIENZA ENERGETICA NELLE REGIONI DEL SUD

“Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 31 dicembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione”.

SEMPLIFICAZIONI PER IMPIANTI A SONDE GEOTERMICHE A CIRCUITO CHIUSO

“Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono inoltre individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché i casi in cui l’installazione può essere considerata attività edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo”.

MISURE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA CARO ENERGIA ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA DI APPROVVIGIONAMENTO DI GAS NATURALE A PREZZI EQUI

“Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli ai clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE avvia, su direttiva del Ministro della transizione ecologica, procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas. Il GSE invita i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, ricadenti sulla terraferma e nel mare territoriale, a manifestare interesse ad aderire alle procedure (…) comunicando i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022 al 2031, nonché un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo nelle concessioni di cui sono titolari, delle tempistiche massime di entrata in erogazione, del profilo atteso di produzione e dei relativi investimenti necessari. La disposizione di cui al primo periodo si applica alle concessioni i cui impianti di coltivazione ricadono in tutto o in parte in aree considerate idonee nell’ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro transizione ecologica 28 dicembre 2021, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività. La predetta comunicazione è effettuata nei confronti del GSE, del Ministero della transizione ecologica e dell’ARERA, entro trenta giorni dall’invito alla manifestazione di interesse ai sensi del primo periodo”.

“Le procedure di valutazione ambientale sono svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC” e il GSE “stipula contratti di acquisto di lungo termine, di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari”. Inoltre il GSE, “con una o più procedure, offre i volumi di gas (…) alle condizioni e ai prezzi di cui al comma 4 a clienti finali industriali, secondo criteri di assegnazione su base pluralistica definiti con decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico”. Sempre il Gse “è autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei concessionari”.

CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA ALLA RESILIENZA ENERGETICA NAZIONALE

“Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra

DISPOSIZIONI PER AUMENTARE LA SICUREZZA DELLE FORNITURE DI GAS NATURALE

“Al fine di accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale con particolare riferimento alle esigenze di tutela dei clienti” il Ministro della transizione ecologica “adotta, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonché misure di salvaguardia di cui all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, finalizzate a: a) ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo invernale di erogazione, a partire dall’anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023; b) assicurare che il servizio di modulazione di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sia assicurato prioritariamente attraverso l’utilizzo dello stoccaggio di gas naturale; c) promuovere, nel corso del ciclo di erogazione invernale, il mantenimento dello stato di riempimento degli stoccaggi, anche mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso; d) stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l’insorgere di situazioni di emergenza”. Tali misure “sono adottate anche mediante specifici indirizzi alle imprese di trasporto e di stoccaggio, nonché ai gestori di impianti di gas naturale liquefatto operanti sul territorio nazionale, sentita l’ARERA. L’ARERA dà attuazione alle misure di cui al primo periodo rientranti nell’ambito delle proprie competenze”.

RICONVERSIONE, RICERCA E SVILUPPO DEL SETTORE AUTOMOTIVE

“Al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, la riconversione e riqualificazione dell’industria del settore automotive, nonché per il riconoscimento di incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno 2022 e ciascuno degli anni dal 2023 al 2030” del quale però la bozza non fornisce ancora delle cifre precise.

 

Articolo pubblicato su energiaoltre.it

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