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economia circolare

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Quando l’economia circolare diventa una questione di geopolitica europea

Il nuovo Fertiliser Action Plan della Commissione europea mostra come digestato, fertilizzanti circolari e nutrienti riciclati non siano più solo temi ambientali ma elementi di autonomia strategica, mentre le incertezze normative e lo stigma giuridico del rifiuto continuano a rallentare la piena realizzazione dell’economia circolare nelle filiere europee. L’analisi di Stefano Palmisano, avvocato esperto di diritto ambientale

 

C’è un passaggio piuttosto interessante nel nuovo Fertiliser Action Plan della Commissione europea. A un certo punto il documento parla di “regulatory bottlenecks linked to waste-derived inputs”.

Ora, il linguaggio della Commissione europea non è esattamente noto per brillantezza narrativa. Eppure, dentro quella formula un po’ grigia, quasi inevitabilmente burocratica, si intravede uno dei nodi più profondi dell’intera transizione circolare europea.

Perché il problema, oggi, non sembra più essere soltanto la capacità di recuperare materia. Il problema è capire se il sistema giuridico europeo sia davvero disposto ad accettare che quella materia, una volta recuperata, possa tornare a circolare senza continuare a trascinarsi dietro il proprio passato ingombrante.

Per molto tempo l’economia circolare è stata raccontata soprattutto come una politica ambientale. Meno rifiuti, più riciclo, minore consumo di risorse. Una rappresentazione certamente corretta, ma ormai insufficiente.

Negli ultimi anni fertilizzanti, fosfati, ammoniaca, gas naturale e nutrienti hanno smesso di essere semplici commodities industriali. Sono diventati fattori di vulnerabilità geopolitica. La dipendenza europea dalle importazioni, la crisi energetica e le tensioni internazionali hanno trasformato la disponibilità di materia in una questione di sicurezza economica e industriale.

Ed è dentro questo scenario che digestato, nutrient recovery, fertilizzanti bio-based e valorizzazione dei residui organici smettono improvvisamente di apparire temi settoriali. Diventano tasselli di una strategia europea di autonomia materiale.

Il nuovo lessico della Commissione lo mostra abbastanza chiaramente. Espressioni come “digestate valorisation”, “recycled nutrients”, “circular fertilisers” o “biomethane pathways” non appartengono più soltanto al linguaggio delle politiche ambientali. Segnalano il tentativo, ancora incompleto ma sempre più evidente, di costruire una vera politica industriale della circolarità.

I COLLI DI BOTTIGLIA CHE LE FILIERE CONOSCONO DA TEMPO

Ed è proprio qui che emergono alcune contraddizioni che molte filiere conoscono da tempo.

Per chi osserva questi temi soprattutto attraverso i documenti di policy europea, il problema può apparire relativamente nuovo. Per chi invece lavora quotidianamente, come consulente legale ambientale, a contatto con impianti, imprese agroindustriali, operatori del recupero e filiere del biometano, molte di queste tensioni sono visibili da anni. Non tanto sul piano teorico, quanto nella pratica concreta delle autorizzazioni, delle qualificazioni giuridiche, dei pareri amministrativi e delle scelte industriali che inevitabilmente ne derivano.

Da tempo le imprese segnalano difficoltà interpretative, rigidità normative e incertezze applicative che finiscono spesso per rallentare proprio quei percorsi di valorizzazione della materia che, almeno in linea di principio, il sistema europeo dichiara di voler incentivare.

Ed è interessante osservare come il lessico utilizzato oggi dalla Commissione — dai “regulatory bottlenecks” fino alle ipotesi di armonizzazione e sandbox regolatorie sul digestato — finisca per descrivere problemi che molte filiere sperimentano concretamente da anni.

Ed è probabilmente anche da questa esperienza quotidiana che nasce la crescente sensazione che il problema della circolarità europea non sia più soltanto tecnologico o impiantistico, ma sempre più qualificatorio.

IL PARADOSSO DEL DIGESTATO

Il caso del digestato è, da questo punto di vista, quasi paradigmatico.

La logica del sistema è intuitiva e condivisibile: recuperare sostanza organica, valorizzare nutrienti, ridurre la dipendenza da fertilizzanti minerali e favorire il riutilizzo agronomico dei residui. In teoria, uno degli esempi più avanzati di economia circolare applicata.

Poi però, entrando nelle pieghe concrete delle discipline, emergono cortocircuiti che raccontano qualcosa di più profondo.

Il caso del DM 5046/2016 è probabilmente uno dei più significativi. Come noto, il decreto collega la qualificazione del digestato come sottoprodotto a specifiche matrici in ingresso. Ed è qui che compare un paradosso che negli ultimi anni ha assunto un rilievo crescente: una biomassa che abbia cessato la qualifica di rifiuto tramite un’operazione di End of Waste può finire, proprio per questo, fuori dal perimetro utile a mantenere la qualificazione del digestato come sottoprodotto.

Il punto non è soltanto tecnico, e forse non è neppure principalmente tecnico.

Perché, osservata più attentamente, questa tensione sembra rivelare qualcosa di più generale sul modo in cui il diritto ambientale continua spesso a guardare i materiali recuperati.

LO STIGMA DEL RIFIUTO

L’economia circolare presuppone infatti che la materia possa attraversare più volte il ciclo produttivo: essere recuperata, trasformata, valorizzata e reimmessa nel mercato senza restare permanentemente definita dal proprio status originario.

Una parte del diritto ambientale, invece, sembra ancora muoversi dentro categorie costruite per un’economia essenzialmente lineare, nella quale il passaggio attraverso la disciplina dei rifiuti lascia sui materiali una sorta di traccia persistente, quasi uno stigma normativo difficile, quasi impossibile, da archiviare davvero.

È una sensazione che emerge continuamente anche nella disciplina dei sottoprodotti e nella nozione di normale pratica industriale. In teoria il sistema incoraggia la valorizzazione dei residui produttivi; in pratica, però, molte filiere continuano a muoversi dentro quadri interpretativi instabili, nei quali il confine tra recupero, trasformazione e gestione del rifiuto resta spesso incerto.

E quando il quadro giuridico diventa troppo instabile, il sistema produce inevitabilmente comportamenti difensivi. Non perché manchino le tecnologie o gli investimenti, ma perché il rischio legale, in particolare penale, associato ad alcune qualificazioni continua a essere percepito da imprenditori e consulenti, con ottime ragioni, come troppo elevato.

LA VERA PARTITA DEL CIRCULAR ECONOMY ACT

È probabilmente anche per questo che il documento della Commissione europea appare interessante al di là delle singole misure proposte.

Quando Bruxelles inizia a parlare apertamente di colli di bottiglia regolatori, integrazione del mercato dei fertilizzanti circolari, semplificazione e sandbox dedicate al digestato, non sta soltanto introducendo nuovi strumenti tecnici. Sta, implicitamente, riconoscendo una difficoltà più profonda: la fatica del diritto europeo nell’accompagnare fino in fondo la logica industriale della circolarità.

Lo abbiamo già scritto: questo non significa affatto invocare una deregulation ambientale; repetita iuvant. Una filiera circolare funziona soltanto se esistono controlli rigorosi, standard tecnici affidabili, tracciabilità e qualità verificabile. Ma altro è regolamentazione e controllo; altro è sospetto permanente.

Perché se ogni materiale che abbia attraversato la disciplina dei rifiuti continua a essere percepito come giuridicamente “anomalo”, allora il rischio è che la circolarità resti molto più semplice da evocare nei documenti strategici che da praticare concretamente nelle filiere industriali.

Ed è forse qui che si giocherà una parte importante del futuro Circular Economy Act europeo.

Non soltanto nella fissazione di nuovi target ambientali o nella promozione dei fertilizzanti circolari, ma nella capacità di costruire un sistema giuridico che accetti davvero l’idea più radicale dell’economia circolare: che, almeno in certi casi, la materia possa tornare a essere semplicemente materia.

Senza peccati originali inespiabili e marchi d’infamia incancellabili.

Solo materia, appunto. Materia prima seconda.

(tratto dal sito dell’avvocato Stefano Palmisano)

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