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Plastica, rifiuti e imballaggi. Ecco le novità in arrivo con il ddl Green Deal

Ecco la parte del disegno di legge sul Green Deal abbozzato da Palazzo Chigi che riguarda plastica, rifiuti e imballaggi

Titolo XIII Economia circolare e gestione dei rifiuti 

CAPO I MISURE PER PREVENIRE LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO 

Articolo (Fondo per la sperimentazione della raccolta differenziata del PET) (PD) 

 

«1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione Europea in materia di riciclo degli imballaggi in plastica secondo la Direttiva sulle plastiche monouso o Single Use Plastics (SUP), è istituito presso il Ministero dell’Ambiente un fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per lo sviluppo della sperimentazione ”bottle to bottle” della raccolta differenziata di materiale PET sul territorio nazionale con particolare attenzione alle città metropolitane ed alle regioni del mezzogiorno». 

Articolo (Fondo per la prevenzione della produzione dei rifiuti da imballaggio e per la diffusione del sistema del vuoto a rendere) (PD) 1. Nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, mediante la concessione a produttori, utilizzatori e utenti finali di imballaggi riutilizzabili, di agevolazioni finalizzate alla diffusione del sistema del vuoto a rendere relativo ai prodotti di cui all’articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 2 del presente articolo. 2. L’articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Art. 219-bis. – (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche) – 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche. 2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili: 

  1. a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all’uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri; 
  2. b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all’uso cosmetico, per l’igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri; 
  3. c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo; 
  4. d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo. 3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto a rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2″. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della difesa del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 9 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le forme di incentivazione e stabiliti termini e modalità per l’accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo, favorendo la costituzione di filiere di recupero e riutilizzo tra produttori, utilizzatori e utenti finali di imballaggi riutilizzabili». 

Articolo (Modifica del comma 2 dell’articolo 13-ter del decreto ministeriale del 21 marzo 1973”) (LEU) All’articolo 13-ter, comma 2 del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 ”Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”, le parole: ”…devono contenere almeno il 50 per cento di polietieleneftalato vergine e…” sono soppresse.”. 

 

Articolo (Vendita Prodotti Sfusi) (LEU) 1. Dopo l’ultimo comma dell’articolo 8 del decreto ministeriale 27 settembre 2018 del ministero della salute aggiungere il seguente comma: la categoria dei “prodotti da risciacquo o prodotti per la detersione/detergenza della persona”, di larghissimo uso e di prima necessità, come ad esempio saponi solidi, shampoo, bagni doccia, saponi liquidi non sono equiparata ad una fase di produzione del cosmetico e pertanto sono esonerati dall’applicazione delle norme vigenti in materia in modo da consentire anche la loro vendita sfusa. 

Articolo (Modifiche alla disciplina sugli obiettivi di recupero e di riciclaggio) (LEU) 1. All’articolo 220 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: «il Consorzio nazionale degli imballaggi» e «al Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «l’Agenzia nazionale per il riciclo» e «all’Agenzia nazionale per il riciclo»; b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Catasto dei rifiuti» sono inserite le seguenti: «e al Centro di ricerca per la prevenzione dei rifiuti e la eco-riprogettazione dei prodotti di cui all’articolo 224-bis»; c) al comma 2, quarto periodo, le parole: «L’Autorità di cui all’articolo 207» sono sostituite dalle seguenti: «L’Agenzia nazionale per il riciclo»; d) al comma 5, le parole: «ad apposito capitolo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del mare» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo unico per il riciclo istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 222-bis». 2. I riferimenti al Consorzio nazionale imballaggi e al CONAI, ovunque ricorrono nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono sostituiti da riferimenti all’Agenzia nazionale per il riciclo. 

Articolo (Modifiche alla disciplina sugli obblighi dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi) (LEU) 1. All’articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. I produttori che intendono adottare un sistema autonomo senza aderire ad un consorzio di cui all’articolo 223 devono presentare all’Agenzia nazionale per il riciclo il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto deve essere presentato entro trenta giorni dall’assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell’articolo 218, comma 1, lettera r), o prima del recesso da uno dei suddetti consorzi. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo quando, intervenuto il riconoscimento, l’Agenzia nazionale per il riciclo, d’intesa con il Centro di ricerca di cui all’articolo 224-bis, accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’eventuale consorzio di appartenenza. L’adozione di un sistema autonomo non ha effetti sull’obbligo di corrispondere all’Agenzia nazionale per il riciclo il costo ambientale determinato ai sensi dell’articolo 224, comma 3, lettera d), e comporta il diritto a partecipare alla medesima Agenzia attraverso un proprio rappresentante. Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia e, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di riciclo, di economicità, e che il sistema sarà effettivamente e autonomamente funzionante e in grado di conseguire, nell’ambito delle attività svolte, gli obiettivi di prevenzione e di riciclaggio determinati. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali dei beni e degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato. L’Agenzia nazionale per il riciclo, acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dal Centro di ricerca, si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l’interessato può richiedere al Ministro dell’ambiente e della tutela del tenitorio e del mare l’adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi, da emanare entro i successivi trenta giorni. L’Agenzia nazionale per il riciclo trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione annuale di sintesi, relativa a tutte le istruttorie espletate. I sistemi autonomi in materia di imballaggi riconosciuti ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione possono continuare a operare, ma devono essere sottoposti alla valutazione dell’Agenzia nazionale per il riciclo e del Centro di ricerca di cui all’articolo 224-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3, lettere a) e c), possono essere comunque intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, come previsto dal presente comma». 

 

Articolo (Modifiche alla disciplina sulla responsabilità estesa del produttore) (LEU) 1. All’articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: «possono essere», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «sono»; b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) di pubblicizzazione in etichetta delle informazioni relative alla dichiarazione ambientale di prodotto (DAP) ai sensi delle norme ISO-14025 e della percentuale di incidenza del costo ambientale, come determinato ai sensi dell’articolo 224, comma 3, lettera d), sul prezzo finale del prodotto. La DAP deve contenere almeno le seguenti indicazioni: 1) quantità di materia prima vergine utilizzata; 2) indice di riutilizzo; 3) indice di riciclabilità del bene e dei materiali che lo compongono; 4) quantità di CO2 emessa, dalla fase di produzione a quelle di riciclo e smaltimento; c) della progettazione dei prodotti e degli imballaggi volta a ridurne l’impatto ambientale per tutto il loro ciclo di vita, prevedendo che a tal fine ciascun bene, prima dell’immissione sul mercato, sia sottoposto alla valutazione sul ciclo di vita (LCA), secondo gli standard internazionali ai sensi delle norme della serie ISO-14020, da parte del Centro di ricerca per la prevenzione dei rifiuti e la eco- riprogettazione dei prodotti, di cui all’articolo 224-bis, d’intesa con l’Agenzia nazionale per il riciclo di cui all’articolo 224, al fine della determinazione del costo ambientale ai sensi dell’articolo 224, comma 3, lettera d)»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In conformità alle procedure già esistenti e standardizzate a livello europeo e internazionale, con apposito regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con l’ISPRA, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e le università, definisce i criteri generali per l’analisi del ciclo di vita applicata all’eco-progettazione e alla gestione dei rifiuti in applicazione della finalità di cui all’articolo 179-ter, al fine dell’attuazione di un modello di economia circolare». 

Articolo (Misure volte alla vendita di prodotti cosmetici sfusi, alla spina nonché il riutilizzo di imballaggi primari) (M5S) 1. Dopo l’articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: « Art. 181-bis. – (Norme per favorire la vendita di prodotti cosmetici sfusi o alla spina ed il riutilizzo di imballaggi primari) – 1. Al fine di promuovere nuovi modelli imprenditoriali, nuove forme di consumo consapevole, prodotti e materiali innovativi finalizzati alla prevenzione e riduzione progressiva degli imballaggi in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, favoriscono la vendita di prodotti cosmetici da sciacquare sfusi o alla spina ed il riutilizzo di imballaggi primari ». 2. Ai fini del presente articolo, si intendono per « prodotti cosmetici da sciacquare »: tutte le sostanze o miscele da sciacquare destinate a venire a contatto con l’epidermide, o con il sistema capillare, al fine esclusivo o principale di igiene personale. Rientrano nella suddetta definizione: a) i saponi da toeletta, preparati da doccia, shampoo; b) schiume, gel, creme da barba e saponi solidi da barba in coerenza con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e dalla decisione 2014/893/UE della Commissione del 9 dicembre 2014. 3. Per le finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con appositi accordi di programma, promuovono la vendita di prodotti sfusi o alla spina consistenti nell’impiego di imballaggi riutilizzabili più volte con conseguente riduzione dei rifiuti prodotti. La vendita di prodotti sfusi o alla spina, si può attuare mediante la diffusione di negozi a sé stanti o punti vendita all’interno di locali della grande distribuzione organizzata. 4. Agli esercizi commerciali che si avvalgono della vendita di prodotti cosmetici sfusi o alla spina si applica una riduzione della imposta comunale (TARI) in proporzione alla diminuzione della frazione in peso degli imballaggi primari. I comuni disciplinano con regolamento la riduzione della quota variabile della TARI e le modalità di applicazione del beneficio agli utenti di cui al presente comma. 5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la finalità di cui alla presente legge: a) promuovono iniziative idonee a sensibilizzare e informare i cittadini dei vantaggi che tali pratiche hanno sulla riduzione di rifiuti da imballaggio, a diffondere un consumo consapevole nell’ambito di un’economia solidale e partecipata anche grazie ad un contatto diretto tra produttori e consumatori nel rispetto dell’ambiente e del lavoro; b) creano e aggiornano una piattaforma in rete in cui sono tracciati, nell’ambito del proprio territorio, i punti vendita più vicini ove acquistare prodotti sfusi o alla spina; c) organizzano per il personale degli esercizi commerciali corsi di formazione gratuiti con rilascio di attestato riconosciuto dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento e di Bolzano di « operatore certificato per la vendita della cosmesi sfusa ». I corsi di cui alla presente lettera sono tenuti da farmacisti iscritti all’albo professionale e sono finalizzati a far chiarezza sugli obblighi di legge, sull’etichettatura e sulla tracciabilità dei prodotti cosmetici sfusi. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, sentiti il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni delle predette campagne di sensibilizzazione e di formazione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 

 

2020: – 50.000.000; 2021: – 50.000.000; 2022: – 50.000.000. 

 

CAPO II RIDUZIONE DELL’INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL’AMBIENTE 

Articolo (LEU) (Obiettivi) 1. L’obiettivo dei seguenti articoli del presente Titolo è quello di attuare le disposizioni della Direttiva n. 2019/904/UE e prevenire nonché ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno. 

Articolo) (LEU) (Ambito di applicazione) 1.Le disposizioni del presente Titolo si applicano ai prodotti di plastica monouso elencati nell’allegato, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica. 

Articolo (LEU) (Definizioni) 1. Ai fini del presente Titolo si applicano le seguenti definizioni: 1) «plastica»: il materiale costituito da un polimero quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente; 2) «prodotto di plastica monouso»: il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito; 3) «plastica oxo-degradabile»: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica; 4) «attrezzo da pesca»: qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell’acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine; 5) «rifiuto di attrezzo da pesca»: l’attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti nell’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all’attrezzo da pesca quando è stato gettato, anche se abbandonato o perso; 6) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato di uno Stato membro dell’Unione europea; 7) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito; 8) «norma armonizzata»: una norma armonizzata di cui all’articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 9) «rifiuto»: il rifiuto definito all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE; 

 

10) «regime di responsabilità estesa del produttore»: il regime di responsabilità estesa del produttore definito all’articolo 3, punto 21), della direttiva 2008/98/CE; 11) «produttore»: a) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza definiti all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e immette sul mercato di tale Stato membro prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l’attività di pesca definita all’articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; o b) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza definiti all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l’attività di pesca definita all’articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013; 12) «raccolta»: la raccolta definita all’articolo 3, punto 10), della direttiva 2008/98/CE; 13) «raccolta differenziata»: la raccolta differenziata definita all’articolo 3, punto 11), della direttiva 2008/98/CE; 14) «trattamento»: il trattamento definito all’articolo 3, punto 14), della direttiva 2008/98/CE; 15) «imballaggio»: l’imballaggio definito all’articolo 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE; 16) «plastica biodegradabile»: plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO 2), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica; 17) «impianto portuale di raccolta»: l’impianto portuale di raccolta definito all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2000/59/CE. 

Articolo (LEU) (Riduzione del consumo di plastica) 1. Il Ministro dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, definisce con proprio decreto, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato in linea con gli obiettivi generali della politica dell’Unione europea in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure devono produrre entro il 2026 una riduzione pari al 50 per cento del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato sul territorio nazionale. 2. Le misure di cui al comma 1 possono comprendere obiettivi di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, contributi alle aziende del settore per la loro riconversione produttiva e per la ricerca di nuovi prodotti meno inquinanti, strumenti economici intesi a evitare che tali prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale. 3. Nel decreto di cui al comma 1, si possono imporre restrizioni di mercato, in deroga all’articolo 18 della direttiva 94/62/CE, per impedire che tali prodotti siano dispersi per fare in modo che questi ultimi siano sostituiti da alternative riutilizzabili o che non contengono plastica. Le misure possono variare in funzione dell’impatto ambientale di tali prodotti di plastica monouso durante il loro ciclo di vita, anche una volta che si trasformano in rifiuti abbandonati. Le misure adottate di cui al presente comma devono essere proporzionate e non discriminatorie. 

 

  1. Nel decreto di cui al comma 1, sono previste misure per il monitoraggio dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato immessi sul mercato e dell’applicazione delle misure di riduzione adottate. 5. Ai fini di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, è istituito un apposito Fondo denominato “Fondo per la riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente” la cui dotazione è determinata dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 94, comma 2, e dalle risorse derivanti dalle sanzioni di cui all’articolo 12-duodecies. 

Articolo (LEU) (Restrizioni all’immissione sul mercato) 1.A decorrere dal 1° gennaio 2021 l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile, è vietata. 

Articolo (LEU) (Divieto di produzione e commercializzazione di prodotti di plastica monouso e di plastica oxo-degradabile) (M5S) Dal 3 luglio 2021, e comunque previa notifica alla Commissione europea, è vietato produrre e commercializzare sul territorio nazionale prodotti di plastica monouso, definiti ai commi che seguono. Ai fini di cui al primo comma, si intende per “prodotti di plastica monouso”: prodotti destinati ad essere utilizzati una volta sola oppure per un breve periodo di tempo prima di essere gettati. Sono oggetto di divieto di cui al primo comma, i prodotti di plastica monouso costituiti da: a) contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti: i) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; ii) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e iii) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti; b) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi; c) tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi. La violazione del divieto di cui al primo comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantità ingenti di prodotti per imballaggi in polistirene di cui al primo comma oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell’attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal comma 4 sono devoluti al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la tutela e gestione delle aree naturali protette nell’ambito del programma 18.13 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino 

Articolo (LEU) 

 

(Requisiti dei prodotti) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto. 2. Ai fini del presente articolo, i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica. 3. Per quanto riguarda le bottiglie per bevande elencate nella parte E dell’allegato: a) a partire dal 2025, le bottiglie per bevande elencate nella parte E dell’allegato fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») devono contenere almeno il 25 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione; b) a partire dal 2030, le bottiglie per bevande elencate nella parte E dell’allegato devono contenere almeno il 30 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nel territorio nazionale. 

Articolo (LEU) (Requisiti di marcatura) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell’allegato e immesso sul mercato deve recare sull’imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori le informazioni seguenti: a) le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, in linea con la gerarchia dei rifiuti; b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto. 

Articolo (LEU) (Raccolta differenziata) 1. Con il decreto di cui al comma 1 vengono adottate le misure necessarie ad assicurare la raccolta differenziata per il riciclaggio: a) entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell’allegato pari al 77 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno; b) entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell’allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno. 2. I prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell’allegato immessi sul mercato possono essere considerati equivalenti alla quantità di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno. 

Articolo (LEU) (Misure di sensibilizzazione) 1. Il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, previo parere dei Ministri dello sviluppo economico e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, adotta misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dal presente Titolo , nonché misure volte a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:  

  1. a) la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti di plastica monouso e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti a norma dell’articolo 13 della direttiva 2008/98/CE; b) l’incidenza sull’ambiente, in particolare l’ambiente marino, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi da pesca contenenti plastica; c) l’impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria. 2. Per realizzare le misure di sensibilizzazione di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, è istituito un apposito Fondo, le cui risorse sono ripartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tra i ministeri di cui al comma 1, sulla base dei programmi di rispettiva competenza, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020. 

Articolo (LEU) (Incentivazione dell’economia circolare) A partire dal 1o gennaio 2019 la Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è così modificata: per il biometano prodotto come da decreto ministeriale 2 marzo 2018, per i prodotti realizzati interamente con bioplastiche biodegradabili e compostabili, con plastica proveniente interamente dal riciclo certificata, per gli autoveicoli elettrici, biciclette, bici a pedalata assistita e mezzi per la micro mobilità servizi di sharing mobility di bici, auto, scooter e per le attività di riparazione, recupero e vendita di beni usati l’aliquota Iva è stabilita al 10%. 

Articolo (LEU) (Sanzioni) 1.Con il decreto di cui al comma 1 dell’articolo 12-quinquies si stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo di cui all’articolo 12-quinquies, comma 5. 

Articolo (Riduzione delle microplastiche nell’ambiente) (M5S) 1.All’articolo 1 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. In conformità al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, titolo I, capo 2, articolo 3, numeri da 1 al 6, al fine di tutelare l’ambiente e ridurre l’impatto delle microplastiche nell’ecosistema, è vietato l’uso in luoghi all’aperto di coriandoli e petali di piccole dimensioni in materiale plastico solido non biodegradabile e non compostabile, ovvero di ogni altro materiale sintetico solido di piccole e medie dimensioni in quanto fonti altamente inquinanti. 1-ter. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) coriandoli o petali di piccole dimensioni le particelle solide in plastica o altro materiale sintetico, insolubile in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri; b) coriandoli o petali di medie dimensioni le particelle solide in plastica o altro materiale sintetico, insolubile in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 cm. 1-quater. La violazione del divieto di cui al comma 1-bis è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 25.000». 

Articolo (Misure per i contenitori per bevande con tappi di metallo o coperti di plastica) (M5S) 

 

1 In conformità alle indicazioni contenute nella parte C dell’allegato di cui all’articolo 6 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2018) 340 del 28 maggio 2018, dal 1° gennaio 2020, e comunque previa comunicazione alla Commissione europea, i contenitori per bevande con tappi e coperchi di plastica possono essere immessi sul mercato nazionale solo se tali tappi e coperchi di plastica restano fissati al contenitore per la durata dell’uso previsto del prodotto. 2. I tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica sono esclusi dall’ambito di applicazione del comma 1. 3. La violazione del divieto di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.500 a 25.000. 

ALLEGATO (Titolo II-bis – articoli 12-bis – 12-duodecies) (LEU) 

PARTE A Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 12-quinquies sulla riduzione del consumo 1) Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; 2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti: a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti. 

PARTE B Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 12-sexies sulle restrizioni all’immissione sul mercato 1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio; 2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette); 3) piatti; 4) cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE; 5) agitatori per bevande; 6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi; 7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti: a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti; 8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi; 9) tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi. 

PARTE C Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 12-septies, sui requisiti dei prodotti Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non: 

 

  1. a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica; b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che sono in forma liquida. 

PARTE D Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 12-octies sui requisiti di marcatura 1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi; 2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico; 3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco; 4) tazze per bevande. 

PARTE E Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 12-decies sulla raccolta differenziata e di cui all’articolo 12-septies sui requisiti del prodotto Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non: a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica; b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida. 

PARTE F Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 12-undecies sulle misure di sensibilizzazione 1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti: a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti; 2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione; 3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica; 4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi; 5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco; 6) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico; 7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori; 8) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’articolo 3, punto 1 quater, della direttiva 94/62/CE; 9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi. 

CAPO III DISPOSIZIONI I MATERIA DI RIFIUTI SANITARI 

Articolo (Norme per la gestione dei rifiuti sanitari) (M5S) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con apposito regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, in conformità ai seguenti princìpi: a) confermare, anche nell’ambito della gestione dei rifiuti sanitari, la gerarchia prevista dalla normativa dell’Unione europea, rendendo prioritaria la prevenzione della loro produzione e riservando a ognuna delle opzioni di trattamento il ruolo e l’importanza stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, anche attraverso l’attuazione di politiche volte alla formazione specifica del personale sanitario; b) prevedere che la raccolta differenziata sia assicurata per ogni tipologia di rifiuti prodotta dalle strutture sanitarie e non sia circoscritta ai rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani; c) ottimizzare l’approvvigionamento da parte delle strutture sanitarie, privilegiando beni e servizi che comportino un minore impatto ambientale; d) prevedere che, nell’ambito delle politiche finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti, sia compresa anche la filiera di approvvigionamento delle derrate alimentari, in particolare per quanto concerne gli imballaggi e le stoviglie monouso; e) assicurare che le strutture sanitarie gestiscano i propri rifiuti tenendo conto in via prioritaria della sostenibilità ambientale e della sicurezza degli operatori; f) inserire tra le definizioni dei vari tipi di rifiuti sanitari quella relativa alla preparazione per il riutilizzo intesa come le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso le quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza nessun altro pretrattamento; g) inserire tra le definizioni dei vari tipi di rifiuti sanitari quella relativa al riciclaggio inteso quale operazione di recupero attraverso la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, includendo il trattamento di materiale organico ed escludendo il recupero di energia e il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; h) inserire tra le definizioni dei vari tipi di rifiuti sanitari quella relativa all’autocompostaggio inteso quale compostaggio degli scarti organici dei rifiuti urbani prodotti dalla struttura sanitaria, con particolare riferimento ai rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’utilizzo del materiale prodotto nelle aree verdi della struttura sanitaria o in altre sue pertinenze adatte allo scopo; i) rendere vantaggioso il riciclaggio effettivo dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata e dalla sterilizzazione delle plastiche, anche attraverso la semplificazione delle procedure e la stipulazione di accordi di programma fra strutture sanitarie ed enti pubblici; l) stabilire criteri di monitoraggio e di analisi dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie e dalle attività cimiteriali, nonché dei costi della loro gestione, rendendo disponibili per il pubblico i dati risultanti dal monitoraggio e dall’analisi; m) introdurre l’obbligo della redazione di piani di prevenzione dei rifiuti da parte delle strutture sanitarie e delle attività cimiteriali; n) favorire il riciclaggio dei rifiuti in plastica raccolti in modo differenziato che hanno subito un trattamento di sterilizzazione; o) assicurare la raccolta differenziata almeno delle seguenti categorie di rifiuti: 1) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi e di accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e che non provengano da pazienti posti in isolamento a causa di malattie infettive; 2) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi; 3) rifiuti metallici non pericolosi; 4) rifiuti di giardinaggio; 5) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; 

 

 

6) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati; 7) oli minerali, vegetali e grassi; 8) batterie e pile; 9) toner; 10) rifiuti contenenti mercurio; 11) pellicole e lastre fotografiche; 12) rifiuti in plastica destinati alla sterilizzazione; p) regolamentare la vendita degli eventuali beni derivanti dal trattamento dei rifiuti sanitari e definire i criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuti; q) regolamentare l’autorizzazione e favorire l’installazione, il funzionamento e il controllo di impianti di sterilizzazione dei rifiuti all’interno delle strutture sanitarie e incentivarne l’utilizzo sicuro e sostenibile stabilendo criteri minimi, fra i quali la depurazione dei reflui liquidi della sterilizzazione; r) prevedere incentivi per l’informazione di settore e generalista sugli impianti per la sterilizzazione dei rifiuti all’interno delle strutture sanitarie; s) definire le responsabilità inerenti alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti sanitari e cimiteriali durante le varie fasi; t) assicurare che i rifiuti a rischio di percolamento, versamento o perdita di sostanze liquide siano gestiti utilizzando contenitori rigidi chiusi e a tenuta; u) introdurre e regolamentare l’obbligo di pesatura e di tracciabilità dei rifiuti sanitari e cimiteriali, prevedendo la pubblicità dei dati ottenuti, l’accorciamento della filiera e la riduzione del numero dei trasporti dei rifiuti stessi in strutture di smaltimento, anche mediante lo stoccaggio all’interno delle strutture sanitarie del materiale sterilizzato; v) limitare il recupero energetico dai rifiuti sanitari sterilizzati alle sole frazioni residuali non raccolte in modo differenziato; z) stabilire criteri per la separazione ulteriore dei rifiuti sanitari a monte del pretrattamento o della sterilizzazione all’interno delle strutture sanitarie al fine di ottenere materiale compostabile o, in alternativa, recuperabile mediante un trattamento a freddo in modo da chiudere potenzialmente la filiera dei rifiuti sanitari con il recupero di materia. 

CAPO IV DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALL’OBSOLESCENZA PROGRAMMATA DEI BENI DI CONSUMO 

(Definizioni) (LEU) 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) « obsolescenza programmata »: 1) l’insieme delle tecniche di cui il produttore, come definito dall’articolo 103, comma 1, lettera d), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si avvale per ridurre la durata o l’uso potenziale di un prodotto immesso sul mercato, così da sostituirlo nell’arco di un breve periodo; 2) la strategia di pianificazione industriale adottata dal produttore per indurre la sostituzione di un prodotto con un nuovo modello, dotato di migliorie o di apparati o funzioni complementari ulteriori, immesso sul mercato in un momento successivo; 3) l’insieme delle tecniche di cui il produttore si avvale, nelle fasi di progettazione e di realizzazione del prodotto, per rendere di fatto impossibile la riparazione, la sostituzione o la ricarica delle sue parti componenti; 

 

  1. b) « bene di consumo »: qualsiasi bene mobile, come definito dall’articolo 128, comma 2, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, alimentato esclusivamente da energia elettrica, comunque prodotta; c) « ricambio »: un oggetto idoneo a sostituire una parte componente, elemento o pezzo, comunque separabile dal bene di cui alla lettera b). 2. Il bene di consumo è considerato «a obsolescenza programmata »: a) quando esiste un sistema di calcolo che ne arresta il funzionamento dopo un determinato periodo di utilizzo; b) quando, nel periodo di garanzia oppure nel corso dei due anni immediatamente successivi, risulta comunque difettoso e soggetto a guasti ricorrenti; c) quando è impedita la riparazione, la sostituzione delle parti componenti o la ricarica del bene stesso o della fonte di energia che ne consente il funzionamento. 

Art. 2. (LEU) (Durata della garanzia dei prodotti) 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 132, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il venditore di un bene di consumo è responsabile, a norma dell’articolo 130 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di dieci anni dalla consegna del bene, se si tratta di bene di consumo per il quale sia ragionevole presumere una durata particolarmente lunga, ovvero entro il termine di cinque anni in tutti gli altri casi. 2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per gli affari europei e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è determinato l’elenco dei beni di consumo per i quali sia ragionevole presumere una durata particolarmente lunga, ai sensi del comma 1 del presente articolo. L’elenco di cui al secondo periodo è aggiornato almeno ogni due anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Le disposizioni previste dal presente articolo assicurano che l’applicazione delle disposizioni della presente legge, per i prodotti provenienti da Stati membri dell’Unione europea, sia compatibile con i princìpi dell’ordinamento dell’Unione europea. 

Art. 3. (LEU) (Onere della prova per i difetti di conformità) 1. Il comma 3 dell’articolo 132 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente: « 3. Salva prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano nel periodo di garanzia del bene esistessero già alla data della consegna, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità ». 

Art. 4. (LEU) (Disposizioni in merito alle parti di ricambio) 1. Il produttore di un bene di consumo deve assicurare la disponibilità delle parti di ricambio per tutto il tempo in cui il bene è immesso in circolazione nel mercato, nonché per i cinque anni successivi. 2. Il costo della parte di ricambio deve essere sempre e comunque proporzionato al prezzo di vendita del bene. 3. Nel caso in cui, per motivi tecnici o di sicurezza, sia oggettivamente impossibile per il consumatore accedere alle parti componenti, elementi o pezzi del bene di consumo o sostituirle, il produttore deve darne chiara indicazione nell’etichetta del prodotto e il venditore è tenuto ad informarne il consumatore prima dell’acquisto. 4. Il produttore e il venditore sono comunque tenuti ad informare il consumatore sulla possibilità di riparazione del bene. 5. Le informazioni rese al consumatore ai sensi dei commi 3 e 4 dal produttore o dal venditore, ovvero da altri per loro incarico, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto di vendita del bene. 6. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, si applica al produttore la sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 30.000 euro. La misura della sanzione è determinata tenendo in considerazione il prezzo di listino del bene e il numero delle unità poste in vendita. 7. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, si applica al venditore la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 15.000 euro. La misura della sanzione è determinata tenendo in considerazione il prezzo di vendita del bene e il numero delle unità vendute. 

Art. 5. (LEU) (Verifiche sulla durata media dei prodotti) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, attraverso i propri organi ispettivi e di controllo, nonché attraverso enti od organi di certificazione e controllo specificamente autorizzati e abilitati dal medesimo Ministero, compie verifiche sul funzionamento e sulla durata media dei beni di consumo di cui alla presente legge. Sulla base delle verifiche compiute ai sensi del primo periodo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è determinata, per categorie di beni di consumo, la misura percentuale massima di accettabilità dei guasti che possono occorrere nel periodo della loro durata media secondo il loro normale utilizzo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per gli affari europei e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità con cui i consumatori possono segnalare alle autorità competenti i difetti rilevati nonché i criteri per la redazione e la pubblicazione dell’elenco delle imprese produttrici che hanno utilizzato tecniche o strategie industriali di obsolescenza programmata. 

Art. 6. (LEU) (Sanzioni) 1. Al produttore di beni di consumo che si avvale di tecniche o strategie industriali di obsolescenza programmata si applica: a) nei casi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 500.000 euro; b) nei casi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro. 2. La misura delle sanzioni di cui al comma 1 è determinata tenendo in considerazione il prezzo di listino del bene, il numero di unità poste in vendita nonché il complessivo volume d’affari del produttore. 

Art. 7. (LEU) (Campagne d’informazione sulla pratica dell’obsolescenza programmata) 1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove la realizzazione di campagne di comunicazione volte a informare i consumatori sulle conseguenze derivanti dalla pratica dell’obsolescenza programmata e sulle misure attuate per contrastarla ai sensi della presente legge. 

Art. 8. (LEU) 

(Corsi di specializzazione per la riparazione dei beni di consumo) 1. Nell’ambito delle loro attività a sostegno della formazione nell’artigianato, le regioni favoriscono e incentivano i corsi per la formazione di giovani che intendono specializzarsi nella riparazione dei beni di consumo di cui alla presente legge. I corsi sono attuati con la partecipazione delle imprese, singole o associate, operanti nel territorio della regione e delle associazioni di categoria dell’artigianato. 

Articolo (Contrasto all’ obsolescenza pianificata) (M5S) 1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti elettrici ed elettronici e, in particolare, di prevenire la sostituzione di computer altrimenti perfettamente funzionanti, le aziende produttrici di sistemi operativi e altri programmi indispensabili al funzionamento di computers e periferiche ne mantengono inalterate tutte le funzioni originarie anche in caso di aggiornamenti e in ogni caso anche dopo la fine della fornitura del supporto tecnico “on line”. 

CAPO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BIOCARBURANTI E DI TRATTAMENTO FISCALE DELL’OLIO DI PALMA 

Articolo (Biocarburanti e trattamento fiscale dell’olio di palma) (LEU) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2021 sono esclusi dagli obblighi di miscelazione alla benzina e al combustibile diesel e dal relativo conteggio delle emissioni e degli incentivi le seguenti materie prime ad elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni: a) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD); 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al punto 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad eccezione dell’olio di palma e dell’olio di palmisto” b) al punto 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: “, ad eccezione dell’olio di palma e dell’olio di palmisto” c) al punto 51) della Tabella A, parte III, sono soppresse le parole “oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e” 

Altra opzione 

  1. Nel rispetto della direttiva (UE) 2015/652 (ILUC), della direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), del Regolamento Delegato 2055 del 13/3/2019 e in variazione del Decreto Legislativo 21 marzo 2017, n. 51, in materia di biocarburanti, sono esclusi dal 1 gennaio 2021 dagli obblighi di miscelazione alla benzina e al combustibile per diesel e dal relativo conteggio delle emissioni e degli incentivi, le seguenti materie prime ad elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni: a) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti (POME), acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), b) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione. 
  2. La produzione o l’importazione delle materie prime, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono ammesse fino al 30 giugno 2020 e devono essere accompagnate da un’etichettatura addizionale che indichi chiaramente la data di produzione o importazione. Il riconoscimento e relativo conteggio degli incentivi sono ammessi sino al 31 dicembre 2020. 3. Scaduto il periodo di cui al comma 2, le scorte delle materie prime, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, rimaste invendute sono conferiti alle aziende di produzione o di distribuzione carburante, le quali provvedono a proprie spese al loro smaltimento. 

Articolo (Disposizioni in materia di biocarburanti) (LEU) 1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esclusi da qualsiasi tipo di incentivo o contributo statale e regionale, i biocarburanti derivanti da olio di palma e olio di soia. 

CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICICLO, DI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DI DISCARICHE 

Articolo (Norma transitoria impianti compostaggio) (PD) 1.Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome, sino al 31 dicembre 2025 agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio siti su tutto il territorio nazionale è consentito aumentare la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08) in misura massima del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono all’attuazione di quanto disposto dal presente comma attraverso gli opportuni atti di competenza.” 

Articolo (Modifica del comma 2 dell’articolo 13-ter del decreto ministeriale del 21 marzo 1973) (LEU) 1. All’articolo 13-ter, comma 2 del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 ”Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”, le parole: ”…devono contenere almeno il 50 per cento di polietieleneftalato vergine e…” sono soppresse.”. 

Articolo (Modifiche all’articolo 13 della legge 4 ottobre 2019, n. 117) (LEU) 1. All’articolo 13 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.” dopo la lettera c) del comma 4 è aggiunta la seguente lettera: c-bis. Nell’allegato I della direttiva 2009/29/CE le parole “Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l’incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)” sono sostituite dalle seguenti parole “Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW”. 

Articolo (Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Divieto di smaltimento in discarica materiali riciclabili) (LEU) 1. All’articolo 6, comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente: “p) rifiuti riutilizzabili e/o riciclabili”. 

Articolo (Modifiche all’ articolo 35 del decreto 11 settembre 2014, n. 133) (LEU) 1.Sostituire l’articolo 35 del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, con la seguente: 

“1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di recupero di materia rispetto alle operazioni di riciclaggio delle frazioni differenziate inorganiche e di compostaggio aerobico delle frazioni differenziate organiche, con l’indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, nel rispetto del principio di prossimità sancito dall’articolo 181, comma 5 e dall’articolo 182-bis, lettera a), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Per coprire il fabbisogno residuo individuato, saranno realizzati impianti di rifiuti urbani e assimilati privilegiando la selezione, il recupero e il trattamento di impianti di prossimità di piccola e media capacità entro il limite di capacità pari a 36.000 tonnellate annue, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale e limitano il conferimento di rifiuti in discarica. 2. Al fine di riequilibrare il quadro delle politiche statali e incentivare le operazioni che rientrano nel recupero di materia e prevedono un fabbisogno di trattamento di compostaggio di frazione organica (F.O.) differenziata e di frazione verde (F.V.), nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: a) è istituito un fondo nazionale di incentivazione al compostaggio aerobico di importo pari a 1,5 miliardi di euro annui. L’incentivazione di cui al presente articolo è calcolata per il finanziamento di operazioni con importo pari a 180 €/tonnellata/anno di F.O. e F.V. trattate in ingresso, inclusi i costi delle attività di trasporto, di trattamento di compostaggio e di realizzazione di impianti per la F.O. e F.V. Il fondo nazionale di incentivazione è destinato a finanziare le attività con particolare riferimento alla ristrutturazione ed alla realizzazione di nuovi impianti di compostaggio “di prossimità” da parte delle amministrazioni comunali singole o consorziate che gestiscono tali operazioni in forma diretta tramite aziende di servizio, con corsia di preferenzialità per Comuni singoli od associati in ambiti o bacini territoriali non superiori a circa 200.000 abitanti. L’auto-compostaggio ed il compostaggio di comunità sono esclusi dall’obbligo di certificazione del compost prodotto che viene direttamente utilizzato dagli stessi produttori. L’accesso agli incentivi è commisurato alla quantità di ammendante compostato misto o verde prodotto ed effettivamente commercializzato o ceduto in maniera gratuita per usi agricoli, di giardinaggio e di ripristino ambientale (attraverso l’incremento della componente organica del suolo vegetale), nonché utilizzato per autoconsumo. Gli impianti di compostaggio a servizio del trattamento del “digestato”, in esito da processi anaerobici della F.O., sono esclusi dalle presenti incentivazioni in quanto essi partecipano al sistema di incentivazione per il recupero energetico di biogas o biometano. Con Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo accordo in sede di attuazione dal tavolo tecnico di cui al successivo articolo 2, comma 2, è definita la colorazione unica dei 

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sacchetti compostabili per la raccolta differenziata delle F.O., differenziata da quella di tutti gli altri tipi di sacchetti a cui è vietato l’utilizzo dello stesso colore. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; b) All’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 sostituire i commi 24, 25 e 27 con i seguenti: "24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima per il riciclo, a decorrere dal 1ogennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica e l’incenerimento dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 25. Presupposto dell’imposta è il deposito in discarica o l’incenerimento dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili. 27. Il tributo è dovuto alle regioni; il 40 per cento del gettito derivante dall’applicazione del tributo, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di riciclo, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche e all’incenerimento, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l’avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L’impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell’ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, sentiti i comuni interessati o comunque i comuni che ne facciano richiesta, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo"». 3. Tutti gli impianti di recupero di materia da rifiuti urbani e assimilati da realizzare sono autorizzati con le procedure semplificate od ordinarie, in base alle normative vigenti rispetto alla capacità di esercizio autorizzabile dalle rispettive autorità competenti, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell’impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell’aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. In caso di ubicazione di questi impianti a ridosso di centri abitati, sarà effettuata anche la valutazione preventiva ed il monitoraggio successivo su eventuali emissioni odorigene che possano superare la tollerabilità media, misurata con metodologia di olfattometria dinamica applicando la norma UNI EN 13725. 4. Sono autorizzate, in via preliminare alle autorizzazioni di cui al comma 4, le procedure di riconversione al recupero di materia degli impianti di trattamento meccanico biologico, per le frazioni di sopravaglio in esito alla selezione dei rifiuti urbani indifferenziati, tese al recupero e riutilizzo industriale di frazioni plastiche e cellulosiche in sostituzione della attuale produzione di combustibile solido secondario CSS. 6. Negli impianti di cui al comma 3 deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti nel territorio regionale nel pieno rispetto del principio di prossimità e delle norme generali che disciplinano la materia. Sono altresì ammessi, in via complementare, al trattamento i rifiuti urbani prodotti in altre regioni. 7. Per tutti gli impianti di incenerimento con o senza recupero di energia, in cui siano smaltiti rifiuti urbani o speciali prodotti nella propria, od in via complementare in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione competente un contributo, nel rispetto del principio stabilito dell’art. 3 comma 24 della Legge 549 del 28/12/1995 ed in deroga a quanto previsto dall’art. 35 della Legge 221 del 28/12/2015, nella misura di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato conferito presso tali impianti. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all’incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza regionale ed extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini. 8. I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori. 9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4, 6, 7 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 10 Al comma 9-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi della società Consip Spa, per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,». 11. All’articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225». 

Piano industriale degli impianti di trattamento dei rifiuti (PD) 

 

IL TESTO INTEGRALE DELLA BOZZA DEL DDL GREEN NEW DEAL

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