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Gare gas, rischio aumenti in bolletta?

Che cosa succede sulle gare per la distribuzione del gas in Italia. Fatti, approfondimenti e rumors, L'articolo di Energia Oltre

 

Al Mise, secondo quanto si apprende, starebbero analizzando le proposte sulle gare gas ma ci sarebbe divergenza di vedute.

Scetticismo anche nel settore per norme che, dicono gli stakeholder, rischiano di scombussolare i processi di gara in corso e portare ad aumenti in bolletta.

Le gare per la distribuzione del gas in Italia avrebbero dovuto essere la regola fin dal 2000, anno di approvazione delle legge sul settore, ma da allora poco o nulla è stato fatto. E ad oggi sono pressoché ferme al palo: solo 2 gare su 174 sono state assegnate e 29 i bandi presentati.

Per cercare di correre ai ripari si starebbe pensando a una nuova proposta che, nelle intenzioni, dovrebbe sbloccare le gare (ma non vi è certezza vista l’andamento di questi ultimi 20 anni) ma dall’altro finirebbe per far pesare i costi della RAB – (Regulatory Asset Base), basato sulla remunerazione degli investimenti – a favore dei comuni sulle tasche dei consumatori, pagati tramite in bolletta.

DIVERGENZA DI VEDUTE AL MISE

La proposta, che Energia Oltre è in grado di anticipare, arriva dai comuni ed è attualmente all’esame del ministero dello Sviluppo economico che, al termine dell’emergenza coronavirus, potrebbe farlo confluire in un prossimo eventuale decreto crescita per sbloccare lo stallo delle gare e portare anche soldi freschi nelle casse dei comuni interessati. Al Mise, secondo quanto si apprende, starebbero analizzando le proposte ma ci sarebbe divergenza di vedute tra il ministro Patuanelli e il dg Dialuce su un suo effettivo utilizzo. Ciò senza considerare che c’è molto scetticismo anche nel settore per delle norme che rischiano di scombussolare i processi di gara in corso e portare ad aumenti in bolletta.

COSA DICE LA PROPOSTA

L’aggiudicatario della gara gas per l’affidamento del servizio di distribuzione deve corrispondere ogni anno agli Enti concedenti, titolari degli impianti o di porzioni, ‘la remunerazione del relativo capitale investito netto, nonché le corrispondenti quote di ammortamento, dietro presentazione di idonea documentazione’. In questo caso la quota deve essere corrisposta in misura ridotta fino al 5 per cento. In alternativa questi enti possono optare per il mantenimento della quota fino al 10 per cento, rinunciando al riconoscimento delle quote di ammortamento ma questa opzione ‘deve risultare chiaramente nel bando di gara predisposto dalla stazione appaltante’.

Se la titolarità degli impianti o di porzioni di impianti è ‘in capo a società patrimoniali delle reti’, allora il gestore aggiudicatario ‘corrisponde loro la remunerazione del relativo capitale investito netto nonché le corrispondenti quote di ammortamento, come riconosciute dal sistema tariffario vigente, dietro presentazione di idonea documentazione’. Agli enti locali soci la quota ‘è corrisposta in misura ridotta fino al 5 per cento’.

Se, invece, l’ente locale o la società patrimoniale delle reti intenda alienare, in occasione della gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, ‘dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 69’.

In questo caso l’Autorità di regolazione ‘riconosce in tariffa al gestore entrante l’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località’.

Per garantire la corretta valorizzazione degli impianti di distribuzione oggetto delle gare è prevista la possibilità di avvalimento del Gse e delle società da esso controllate da parte dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Gli affidamenti passano da 12 a 25 anni e qualora ‘la concessione per il servizio di distribuzione del gas preveda, alla sua scadenza naturale, la devoluzione gratuita all’Ente locale concedente di una porzione di impianto e la data di scadenza naturale superi la data di effettiva cessazione del servizio, nel caso in cui le modalità per la cessazione anticipata del contratto non siano desumibili nelle convenzioni o nei contratti, il valore di riscatto che l’Ente locale deve riconoscere al gestore uscente è pari al valore di rimborso calcolato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 5, commi da 5 a 13, del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, modulato mediante un coefficiente moltiplicativo fissato dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente secondo criteri di proporzionalità che tengono conto del grado di avanzamento della concessione’.

Nel caso di concessioni giunte a scadenza, invece, ‘il limite del 10 per cento’, si applica ‘anche agli Enti locali concedenti che percepiscono canoni superiori, qualora siano state superate le date di scadenza per la pubblicazione dei bandi di gara’. Infine, in quest’ultimo caso, ‘le risorse eccedenti derivanti dall’applicazione della disposizione di cui al comma 9 sono destinate dal 1° gennaio 2020 alla creazione di un fondo presso Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali per la riduzione diretta delle tariffe di distribuzione e misura del gas naturale per gli utenti finali’.

Articolo pubblicato su Energia Oltre.

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