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Tassonomia

Dal 1° gennaio 2022, si saprà cosa è verde e cosa non lo è

Dal 1° gennaio 2022 entra in vigore il primo regolamento delegato della Commissione europea sulla tassonomia. L'articolo di Enrico Martial

 

Dal 1° gennaio 2022 entra in vigore il primo regolamento delegato della Commissione europea sulla tassonomia, che riguarda le attività che “contribuiscono in modo sostanziale” alla mitigazione o all’adattamento al cambiamento climatico senza arrecare danni significativi agli altri 4 obiettivi ambientali su acque, economia circolare, inquinamento, biodiversità ed ecosistemi. Approvato dalla Commissione il 21 aprile scorso e poi formalizzato dopo le traduzioni il 4 giugno 2021, è in attuazione del regolamento generale 852 del 2020. Ha atteso sei mesi per consentire agli Stati membri di sollevare possibili obiezioni, con una cosiddetta minoranza di blocco, pari a 15 Stati membri, che non si è costituita, permettendone l’attuale entrata in vigore.

Su questo primo regolamento delegato va messo un grande faro, sebbene l’attenzione degli osservatori si concentri su due settori esclusi dalla sua trattazione, visto che mancava il consenso tra gli Stati membri, e cioè il gas e il nucleare. Per questi si aspettava una proposta della Commissione per fine anno, ma si attenderà fino a gennaio. Anche l’agricoltura è per il momento rinviata ad un ulteriore regolamento delegato.

Impatto su imprese e prodotti

L’impatto di questo primo regolamento delegato sulla tassonomia è per gli osservatori ancora da misurare, ma qualcosa già si capisce. Anche se sono soltanto criteri per stabilire cosa è verde e cosa non lo è, la sua applicazione è vasta. Non serve solo moralmente a evitare il greenwashing (far passare anche in Europa come verdi gli Hummer elettrici da 4 tonnellate celebrati da Joe Biden?) e neppure introduce vincoli o sanzioni a ciò che verde non è e non pretende di esserlo.

Piuttosto, finirà per influenzare la spesa pubblica e privata. Per dire, in ogni atto, delibera comunale, regionale, atto legislativo diretto o delegato, decisione di un Cda, se si parla di verde ci si riferirà alla tassonomia. Per stare al solo settore privato, vi è obbligo di rifarsi alla tassonomia dal prossimo 1° gennaio per le imprese che già producono il reporting di sostenibilità non-finanziario (direttiva NRFD 95/2014 e Dlgs 254/2016). Altre sembra seguiranno: il 21 aprile, la Commissione con la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ne ha proposto l’estensione alle imprese medie con più di 250 dipendenti e 50mln di fatturato nonché alle PMI quotate.

Occorrerà adattare decisioni e norme?

Occorrerà un significativo sforzo di studio, dei commercialisti, degli uffici legali, degli ingegneri, delle imprese, degli enti locali e regionali, dei ministeri. Una sottovalutazione, che pare persino scontata, comporterebbe poi progetti non finanziabili, successiva ricerca di cavilli e di scappatoie, revisioni costose, ritardi esecutivi: dal finanziamento della gigafactory di Termoli, che ha di certo gli impianti per il riciclo delle batterie come previsto dalla tassonomia, alle nuove costruzioni edilizie e alle ristrutturazioni. Il PNRR recupererà con che criteri ambientali un cinema nei dintorni di Fermo nelle Marche? Il bonus del 110% ha gli stessi criteri della tassonomia oppure occorre aggiornarli?

Va anche detto che siamo all’inizio e che ci sono 600 pagine di allegati tecnici di cui due però relativamente brevi, che possono essere facilmente sfogliati per capire: uno sulla mitigazione e uno sull’adattamento al cambiamento climatico.

Dalla silvicoltura ai trasporti

Vi si trovano nove settori, suddivisi a loro volta in altri ambiti. C’è già lo scibile delle attività economiche e delle politiche pubbliche: dalla silvicoltura (cara a tutti gli Stati membri e soprattutto alla Svezia) compresa la rigenerazione dopo eventi estremi (la tempesta Vaia del 2018 in Trentino e i milioni di alberi schiantati), l’idrogeno e lo stoccaggio, l’efficienza energetica degli edifici, le produzioni energivore dal cemento all’acciaio alla chimica, al fotovoltaico, eolico, energia oceanica, idroelettrico e geotermico, la bioenergia, la trasmissione e l’accumulo, le acque bianche e nere (dunque mille problemi comunali) e altro. Per i trasporti c’è di tutto: ferroviario, merci e passeggeri, di prossimità o di lunga percorrenza, porti ed aeroporti, la mobilità personale, dalle bici alla ciclologistica, il trasporto in acque interne, o marittimo oppure costiero di cui si parla per esempio sulla costa tirrenica ligure-nizzarda. C’è anche l’informazione e i data center (come notava il ministro Cingolani anche i social sono energivori), la ricerca e i servizi professionali. Nella parte “adattamento” si elencano altre attività che devono costruire resilienza: sanità (nel PNRR già ci sono alcuni strumenti per gli ospedali), biblioteche, teatri, TV e cinema.

L’edilizia verde cambia criteri?

Per avere una misura del tema nel solo settore delle costruzioni dopo il 1° gennaio 2022: saranno considerati “verdi” gli edifici nuovi energeticamente più efficienti del 10% rispetto alla classe migliore (NZEB, in Italia A4), quelli ristrutturati la cui prestazione energetica viene migliorata del 30%, quelli in esercizio in passaggio di proprietà che siano di classe A o che facciano parte del 15% del patrimonio edilizio migliori in termini di consumo. Allora, ci saranno forse riflessi sulla Delega al Governo in materia di costruzioni in esame al Senato (AS 1679) oppure sui criteri del bonus 110% nel PNRR? Vedremo.

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