Il sistema italiano fiscale italiano dovrebbe rivedere l’imposizione delle PMI attraverso una semplificazione del calcolo dell’Ires e dell’Irap a due vie. La prima: l’eliminazione del così detto sistema delle riprese fiscali ossia la ripresa a tassazione di tutti quei costi che il sistema fiscale italiano non ritiene pienamente inerenti all’attività principale (a titolo semplificativo, ma non esaustivo, spese di rappresentanza, autovetture, noleggi, telefonia, sanzioni, interessi passivi, svalutazioni, ecc). Questo genera un fenomeno evasivo molto importante perché l’impresa deve sommare al proprio utile civile tutta una serie di riprese, ossia percentuali variabili dei costi appena citati, che fanno lievitare la base imponibile a cui applicare l’imposta del 24%. È un meccanismo distorsivo per le imprese e ad altissimo rischio di evasione fiscale. I costi per le imprese dovrebbero essere riconosciuti in pieno se effettivamente inerenti. È dispendioso per le imprese elaborare un bilancio civilistico e un bilancio fiscale. Elaborare un bilancio civilistico è una procedura complessa che deve rispondere a tutte le norme imposte dal codice civile e dai principi contabili elaborati dall’OIC (organismo italiano di contabilità). La fase successiva impone l’applicazione degli obblighi normativi dettati dal testo unico delle imposte dirette per riprendere a tassazione tutti quei costi che il sistema fiscale non riconosce pienamente deducibili seppur inerenti all’attività dell’impresa. Un processo farraginoso, complesso e che potrebbe essere oggetto di manipolazione dei costi per ridurre la base imponibile su cui applicare l’Ires.
La seconda: inserire nel contesto della patrimonializzazione delle imprese. Patrimonializzare significa “irrobustire” finanziariamente le piccole imprese per operare in un contesto in cui i competitor hanno già affermato la loro presenza sia all’interno del territorio che all’estero. Una delle prassi fiscali adottate dal governo, fino ad oggi, è consistita nel chiedere alle imprese, attraverso l’utilizzo di fondi propri, di investire in nuovi progetti ossia far anticipare determinate somme di denaro agli imprenditori per poi recuperarle tramite un credito da utilizzare a compensazione con imposte di vario genere. Invertire questa tendenza significa garantire, al posto della fruizione di un credito d’imposta, una totale, o parziale, detassazione degli utili conseguiti dall’impresa in proporzione alle somme conferite per rafforzare il patrimonio delle società. Il beneficio economico della detassazione, appena descritta, deve essere successivamente reinvestito (per calcolare il beneficio si deve fare riferimento alla tassazione degli utili per le persone fisiche, pari al 26% delle somme percepite, e il 5% dell’ammontare degli utili per le società di capitali). Il risparmio fiscale sarà reinvestito dalle imprese, a titolo semplificativo e non esaustivo, per ampliare il proprio mercato, ammodernare i processi produttivi e in nuove assunzioni, mentre le persone fisiche dovranno conferire nell’impresa le somme detassate dall’agevolazione sotto forma di finanziamento per erogare ulteriore liquidità. Questa procedura, appena descritta, garantisce due meccanismi automatici: quello di assicurare che la ricchezza non rimanga “immobile” nelle tasche degli imprenditori e quello di una riduzione sensibile dell’evasione fiscale, in quanto vi sarebbe una costante tracciabilità dei flussi di denaro.
Le società di persone sono una diretta conseguenza di un sistema fiscale farraginoso e di difficile interpretazione. La loro snellezza, come precedentemente descritta, garantisce una minore rigidità gestionale e fiscale ma, di contro, vincola gli imprenditori a rimanere in un cluster di piccolissime imprese che non potranno mai competere in mercati esteri. Nel caso delle società di persone bisogna sostenere patrimonializzazioni volte alla trasformazione in società di capitali sia per strutturare e consolidare il patrimonio netto, ossia il capitale proprio, che per ottenere linee di credito dalle banche (gli istituti di credito sostengono finanziariamente con difficoltà società senza un vero e proprio patrimonio). La trasformazione in società di capitali riduce, inoltre, la responsabilità fiscale e civile dei soci verso i terzi. La fiscalità, riferita alla patrimonializzazione delle società di persone, dovrebbe prevedere una detassazione degli utili, in capo alla società di capitali,che tenga conto dell’investimento dei soci per la trasformazione per un periodo di almeno 5 anni.
L’istituzione di Zone Economiche Speciali nasce con lo scopo di far sviluppare, sia da punto di vista economico che infrastrutturale, alcune zone portuali, aeroportuali e rurali nelle regioni del Sud Italia, quali Calabria, Campania, Puglia, Basilicata e Molise. Fino al 31/12/2020 gli imprenditori che decidono di investire in queste zone ottengono un sostanzioso credito d’imposta per singolo investimento. Si tratta di una forma agevolativa che, per la sua natura, non prevede un’aggregazione specifica, ma l’inizio o lo sviluppo di un’attività in queste specifiche aree. Questa norma agevolativa, per sua portata ed utilità, potrebbe essere rimodulata a favore di tutte quelle imprese che decidono di aggregarsi per competere solidamente al livello internazionale, ottenendo, quindi, un credito d’imposta fino a 50 milioni di euro per singolo investimento (o altra somma da vagliare a seconda dell’attuale sviluppo economico delle regioni italiane e per ridurre le ineguaglianze economiche tra Nord e Sud). A questa agevolazione sarà opportuno sommare eventuali semplificazioni burocratiche, per svolgere l’attività d’impresa, che possono essere identificate nella totale informatizzazione nei rapporti con la pubblica amministrazione, semplificazione per l’accesso al credito e sgravi fiscali Ires da quantificare in base all’ammontare dell’investimento. Da ultimo sarebbe necessario prevedere il reintegro dei super ammortamenti e degli iper ammortamenti con le stesse caratteristiche previste per l’anno 2019, da estendere fino al 2022, solamente per le imprese che hanno optato per la procedura aggregativa.