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Riforma fiscale, ecco le attese delle pmi

L'intervento di Paolo Longobardi, presidente onorario di Unimpresa

 

Il documento conclusivo, sul tema della riforma fiscale generale, predisposto dalla VI Commissione Finanze della Camera e dalla VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato, consente una prima valutazione di Unimpresa sulla rivoluzione copernicana, ormai indifferibile e necessaria, del nostro sistema impositivo, e sulle attese da parte delle PMI, che, su un fisco equo e giusto, contano per la ripresa delle loro attività, massacrate dalle misure restrittive, varate per il contenimento della pandemia.

Le nostre imprese, specie le micro, piccole e medie, per poter riavviare una reale crescita economica hanno urgenza, in primis, di vedere realizzato, in concreto, un processo di semplificazione e di snellimento dei troppi tecnicismi normativi e uno sfoltimento degli eccessivi passaggi, amministrativi e burocratici. Solo in questo modo, come lo stesso documento rileva, si potranno garantire certezze nell’applicazione delle norme e coerenza dell’impianto impositivo, nonché assicurare che il sistema tributario sia e venga anche percepito, come equo, affidabile e trasparente. Sappiamo tutti che un sistema fiscale farraginoso, come il nostro, rappresenta un indubbio vantaggio per coloro che cercano di trovare, tra le pieghe della complessità, gli escamotage per evadere e nascondersi nella “giungla”.

1. LA CODIFICAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE

“L’efficienza e la competitività del sistema produttivo, la crescita economica e la stessa qualità della vita risentono della qualità della regolazione, non meno che della semplificazione amministrativa.”

Gli attuali Testi Unici sono vecchi di decenni e sono stratificati, ecco perché racchiudere le tante norme tributarie in un unico codice, come suggeriscono le Commissioni, sarà importante per le aziende, per i contribuenti e per i tanti professionisti, che operano nell’ambito tributario, contabile e fiscale. La disordinata proliferazione di leggi, frammentate e disorganiche, la poca chiarezza del dettato normativo e l’eccessiva complessità hanno finito, nel corso degli anni, per trasformare la normativa fiscale e il diritto in genere, da fattore di certezza e di fiducia in elemento di incertezza e di insicurezza per tutti i contribuenti onesti, cittadini e aziende. La codificazione, di cui recita il documento conclusivo delle Commissioni, appare, dunque, indispensabile sempre che si riesca a porre rimedio ad uno dei più gravi problemi, con cui si scontrano le aziende italiane e i loro consulenti. Cioè la mancanza di un chiaro coordinamento tra le varie norme, che spesso si sovrappongono tra loro. Al punto da constatare, da parte di chi opera concretamente sul campo, che finanche le autorità preposte alla vigilanza e al controllo delle imprese, si trovano, non di rado, spiazzate dalla presenza di norme evidentemente contraddittorie. Altro aspetto importante, da non sottovalutare, in un processo di reale semplificazione fiscale, si lega ai tempi attuativi delle norme. Ci sono situazioni concrete, nelle quali il conformarsi alla norma è agevole, in altre circostanze l’adeguarsi non lo è affatto: le aziende, quindi, rischiano di risultare inadempienti e, dunque, sanzionabili, nel caso in cui sia materialmente impossibile adattarsi ad una nuova previsione, nei tempi prescritti dalla norma. Il Codice Tributario, che le Commissioni ritengono sia necessario per racchiudere i testi unici esistenti e le altre norme tributarie, dovrà essere accompagnato da una contestuale drastica riduzione del numero delle regole e da una maggiore attenzione alla qualità della regolamentazione, mediante una logica armonizzazione delle norme.

2. IL DISBOSCAMENTO DELLE MICROTASSE

Il disboscamento delle microtasse, pur nella garanzia di invarianza di gettito, aiuterebbe, secondo Unimpresa, in maniera evidente, il processo di semplificazione per tutti i contribuenti (aziende e persone fisiche).

3. L’AVVICINAMENTO TRA BILANCIO FISCALE E BILANCIO CIVILISTICO

È noto che il bilancio fiscale, in ottemperanza al principio della capacità contributiva, afferisce al computo del reddito imponibile, mentre il bilancio civile, in aderenza al principio di verità e correttezza, afferisce alla determinazione del reddito economico, che espone, in maniera corretta, veritiera e chiara, l’intero quadro economico, finanziario e patrimoniale delle imprese. Da queste differenti finalità, nasce l’esigenza di individuare ed eliminare sia le interferenze fiscali, relative agli esercizi passati (interferenze pregresse), sia le interferenze fiscali di periodo, ossia quelle dell’esercizio in corso. Nel documento, le Commissioni, sebbene considerino irrealistica e non auspicabile la completa identificazione tra i due criteri, guardano ad un avvicinamento tra i due criteri (già avviato con gli IAS), al fine di ridurre la complessità e favorire la stabilità delle regole. Riducendo in parte questa insana convivenza in bilancio, fra norme civilistiche e regole prettamente fiscali, si potrebbe ristabilire una giusta prospettiva di separazione degli ambiti operativi a tutto vantaggio di aziende, soprattutto di quelle di minori dimensioni, meno strutturate dal punto di vista amministrativo, ma anche dello stesso fisco. Infatti, anche per gli stessi verificatori, diventa complesso fissare, se e in che termini, sia loro consentito di estendere l’attività ispettiva “a monte” delle variazioni in aumento o in diminuzione, conseguenti all’applicazione delle specifiche regole e disposizioni tributarie.

4. LA SCELTA DEL MODELLO DI IMPOSTA SUI REDDITI

Già negli anni Sessanta, l’illustre professor Cesare Cosciani scriveva che il sistema cedolare fa venir meno quella visione unitaria e quell’omogeneità di trattamento, che dovrebbe essere alla base di ogni sistema fiscale perequato. Di fatto, nel tempo, ci sono state molte deroghe ai principi di generalità e di progressività dell’imposizione, motivate da ragioni di tecnica impositiva, di contrasto all’evasione, di volontà agevolative o di anticipazione del gettito, o, ancora, per il raggiungimento di obiettivi di esenzione del risparmio e così via. La legge delega per la riforma tributaria del 1971, vale a dire cinquanta anni fa, prevedeva limitazioni ai casi di non progressività dell’imposta. I profondi stravolgimenti, sociali ed economici, dell’ultimo mezzo secolo hanno aumentato, di anno in anno e per diverse ragioni, le deroghe alla determinazione delle imposte in maniera progressiva, spostando molte tipologie di reddito nell’area della tassazione secca. Ciò è apparso necessario alla luce della complessità del sistema tributario italiano che, ed è il caso dei minimi e forfettari, sovente carica oneri di gestione e amministrativi che non giustificherebbero l’intrapresa. È del tutto evidente che, per equità sociale, andrebbero meglio identificate le categorie ammesse al beneficio, nonché i requisiti e l’imposta, a cui assoggettare il reddito. Così come appare del tutto palese che i redditi finanziari andrebbero sottoposti almeno alla prima aliquota corrispondente di tassazione dell’IRPEF. Sicuramente la tassazione individuale è neutrale nell’offerta del secondo percettore di reddito. In relazione alla “modifica degli istituti che disincentivano l’offerta di lavoro, con riferimento al margine estensivo del secondo percettore di reddito” si potrebbe valutare l’ipotesi di un aumento dei valori di reddito, entro cui poter essere riconosciute a carico dell’altro percettore. Anche la proposta di introduzione di una tassazione agevolata temporanea, in caso di ingresso al lavoro del secondo percettore di reddito, il cui ammontare sia congruamente superiore alla detrazione per familiare a carico, potrebbe agevolare le aziende nella ricerca di forza lavoro per effetto di una maggiore disponibilità del secondo percettore a lavorare.

5. GLI INDIRIZZI DEL TAX RE-DESIGN IRPEF

L’insicurezza sui redditi (per i privati) e sul fatturato (per le PMI), causata dalla pandemia, non stimola la spesa delle famiglie e neppure incoraggia l’acquisto di impianti, attrezzature e macchinari, che potrebbero servire alle aziende per accrescere e/o migliorare la loro produzione. Da questa semplice considerazione nasce il conseguente pericolo di una spirale al ribasso del PIL. Con il sistema di revisione e accorpamento delle aliquote IRPEF, proposto dalle Commissioni, appare verosimile ritenere che le perdite di gettito per lo Stato non trasferirebbero gli effetti sulla platea di contribuenti, altrimenti considerevoli. La riorganizzazione delle aliquote porterebbe non solo ad una semplificazione della tassazione IRPEF e ad una uniformazione di alcune differenze, presenti nella attuale ripartizione a cinque aliquote, ma aiuterebbe le aziende nella ripartenza e nella crescita: una circostanza, nel panorama della ripresa delle piccole imprese italiane, che sarebbe di supporto, determinando una minore pressione fiscale. Una trasformazione di questo tipo potrebbe portare ad un ricalcolo dell’intero sistema economico, incidendo positivamente sul recupero del PIL. Nell’ambito di una maggiore equità della pretesa fiscale, appare ineludibile l’assorbimento degli interventi del 2014 e del 2020, riguardanti il lavoro dipendente, non disgiunto, come già sottolineato, da una migliore dinamica delle aliquote IRPEF, capace di addolcirne le curve. Resta auspicabile e opportuna una drastica riduzione delle sovrabbondanti deduzioni e detrazioni, attualmente in essere, che spesso appaiono irridenti per i redditi di fascia bassa. Interessante potrebbe essere l’ipotesi di lasciare le sole detrazioni e deduzioni, che riguardano le spese legate alla salvaguardia della persona come la salute e l’istruzione. Per quanto riguarda le spese fiscali relative al consumo di particolari beni e servizi, laddove risultasse adeguato sostenere l’economia incentivando la spesa privata, potrebbe essere opportuno incidere sui costi delle imposte indirette, concedendo aliquote agevolate e/o crediti a favore del prestatori di servizi o dei fornitori di beni.

6. LE ADDIZIONALI LOCALI

Con riferimento alle addizionali locali, va evidenziato che l’attuale normativa crea una evidente discriminazione contributiva, legata al luogo di residenza: in pratica, pur essendo tutti cittadini di un unico Stato, ciascuno contribuisce in modo differente. Sarebbe forse opportuno destinare alle autonomie locali una percentuale del gettito, in base al luogo di raccolta. D’altra parte, l’autonomia locale potrebbe realizzarsi anche attraverso lo strumento delle tariffe, che, essendo legate ai servizi, sarebbero di immediato controllo da parte del cittadino.

7. LE MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE PER IL LAVORO AUTONOMO

Le Commissioni concordano sulla necessità di istituire un meccanismo di rateizzazione opzionale, destinato alle persone fisiche, società di persone o di capitali, ovvero associazioni. Rimanendo un regime di tipo opzionale, l’eventualità lascerebbe una giusta discrezionalità e libertà ai contribuenti. In assoluto, si evidenzia che l’attuale sistema del versamento delle imposte appare di maggiore equità tra i contribuenti, in quanto meglio allinea il versamento delle imposte nell’anno di competenza, tra lavoratori dipendenti e altri contribuenti. Qualora si volessero agevolare i lavoratori autonomi nel versamento delle imposte, che, tra l’altro, farebbe aumentare notevolmente le scadenze fiscali per effetto di versamenti mensili, si dovrebbe prevedere un minimo di interessi sulle rate a compensazione del maggior lavoro degli uffici fiscali nel controllo e nella lavorazione dei versamenti, e il maggior tempo concesso agli autonomi rispetto ad altri contribuenti. L’abolizione e la riduzione delle ritenute di acconto potrebbero creare un ritardo nelle entrate tributarie dello Stato, che sicuramente inciderebbe sui flussi di cassa della Ragioneria, anche se l’Istat lo ritiene non influente sull’indebitamento netto.

8. L’IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA (IRI)

La reintroduzione dell’articolo 1, comma 1063, della legge di bilancio 2018, appare opportuna non solo al fine di una maggiore equità fiscale, ma, principalmente, per la incentivazione alla crescita delle PMI, che troverebbero conveniente ricapitalizzare, ai fini di investimento, l’attività.

9. LA TASSAZIONE DEI REDDITI FINANZIARI

Le Commissioni sono consapevoli e hanno chiaramente evidenziato come le decisioni relative alla tassazione dei redditi di natura finanziaria siano cruciali per la crescita economica di lungo periodo, in quanto influiscono sulla combinazione rischio-rendimento di un investimento finanziario e sulle scelte di allocazione del risparmio, quindi di formazione del capitale. Bisogna tuttavia evidenziare che le PMI hanno bisogno innanzitutto di stabilità. In tal senso, trattare, ad esempio, un eventuale prestito obbligazionario di una PMI alla stregua di un titolo azionario di una grande azienda o di una multinazionale significherebbe esporre il nostro tessuto produttivo italiano, fatto di piccole e medie imprese, alle conseguenze del rischio trading, dunque alle fluttuazioni e all’instabilità dei mercati. Assimilare, infatti, i redditi da capitale ai redditi diversi esporrebbe le piccole e medie imprese italiane a molti rischi, in quanto, ontologicamente, esiste una differenza importante tra i redditi da capitale, che derivano da eventi certi come ad esempio i flussi cedolari o dividendi che derivano dalla partecipazioni in imprese, e i redditi diversi, che sono quelli prodotti da eventi incerti, legati all’apprezzamento di valore del titolo, ossia il guadagno traente dalla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto, in pratica il guadagno generato dal trading. Da qui, la necessità di capire se si intenda, con la riforma, liberare risorse con il fine di dare liquidità alle PMI, come imprese, o se si intenda destinare le risorse al mondo della finanza speculativa e del trading. Interessante, per le aziende italiane, potrebbe essere la possibilità di emettere dei “Mini Bond PMI”. E’ appena il caso di ricordare che i Minibond sono stati introdotti dal Decreto Sviluppo nel 2012 (governo Monti), come strumento di finanziamento per le aziende non quotate in borsa che desideravano aprirsi al mercato dei capitali, per ridurre la loro dipendenza dal credito bancario. La circostanza diverrebbe interessante, laddove questi “Mini Bond PMI” fossero preventivamente valutati e, conseguentemente, garantiti da qualche agenzia governativa. L’eventualità li renderebbe uno strumento sicuro e affidabile, appetibile e meglio scambiabile tra gli operatori qualificati sui mercati regolamentati. L’ipotesi darebbe la reale possibilità alle nostre PMI di reperire risorse finanziarie attraverso canali alternativi al credito bancario.

Tutto dovrebbe passare attraverso tre fasi:

a) attenta e scrupolosa valutazione del rischio, da parte di un organo governativo;

b) parziale garanzia di un’agenzia governativa;

c) trattamento fiscale assimilato.

Con riferimento all’aliquota sostitutiva proporzionale, attualmente fissata al 26%, che si intenderebbe allineare alla prima aliquota progressiva sui redditi da lavoro e uniformemente applicata, si ritiene, per le logiche innanzi esposte, di dover valutare (salvo eccezioni BOT, CCT ecc), l’ipotesi di un tetto di reddito all’applicazione dell’aliquota al 26%. Superata tale soglia reddituale, l’aliquota diventerebbe a titolo di acconto con differenza da trattare secondo aliquote ordinarie, in aderenza ai principi di proporzionalità contributiva.

10. IL SUPERAMENTO DELL’IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)

Unimpresa concorda sulla necessità di una riforma, che porti al superamento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive. Di fatto, va rilevato che l’IRAP significa una mera duplicazione di imposta sui redditi, con la sola differenza del calcolo dell’imponibile. Prendendo spunto dalla raccomandazione di riassorbimento, pervenuta dalle Commissioni, sarebbe ipotizzabile la soppressione dell’IRAP, con accorpamento alle imposte IRPEF od IRES, circostanza che apporterebbe un’auspicabile semplificazione degli adempimenti burocratici per imprese e professionisti, senza causare particolari variazioni sul gettito fiscale. Il mancato introito regionale sarebbe compensabile dalla devoluzione alle regioni della maggiore aliquota dovuta alla stessa.

11. LA SEMPLIFICAZIONE DELL’ IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES)

Le Commissioni hanno già espresso l’esigenza di avviare una complessiva opera di semplificazione dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES), al fine di avvicinare i criteri di redazione del bilancio ai fini fiscali a quelli del bilancio a fini civilistici. L’avvicinamento dell’utile fiscale all’utile civilistico appare quanto meno auspicabile, atteso il frequente forte disallineamento tra i due valori, attraverso una revisione dei criteri di redazione dei bilanci in uno con una revisione delle partite in aumento e diminuzione del reddito civilistico, ai fini della determinazione dell’imponibile. I frequenti interventi agevolativi, messi in campo dal governo per sostenere l’economia, la domanda interna o l’aumento del PIL, attraverso norme non sempre di agevole applicazione, potrebbero effettivamente trovare soluzione in un restyling del prelievo IRES. Ad esempio, prevedendo l’accantonamento degli utili in una riserva, in sospensione di imposta, da destinarsi ad interventi nel campo della transizione ecologica, o del miglioramento della produttività aziendale, oppure per l’acquisizione di partecipazioni in micro e piccole imprese. Queste ultime, infatti, tutelate da Unimpresa, causa le difficoltà di accedere ai mercati finanziari, non riescono a sviluppare il loro business, in particolar modo nella penetrazione dei mercati esteri e, in assoluto, per tutti quegli investimenti che, di volta in volta, il governo ritenesse meritevoli di attenzione per la crescita socio-economica del paese. In merito alla deducibilità, la previsione di estendere la deducibilità all’esercizio precedente appare alquanto problematica, andando ad incidere in modo non prevedibile e non gestibile sulle finanze pubbliche, nella eventualità di una forte recessione, mentre appare auspicabile la deducibilità intera nel periodo di imposta immediatamente successivo.

12. LE MISURE A FAVORE DELL’AMBIENTE

In tema di ambiente, gli interventi proposti dalle Commissioni sono certamente adeguati. La riforma fiscale potrebbe intervenire in modo incisivo a favore dell’ambiente, anche con il criterio delle penalizzazioni e dei benefici sui comportamenti ecologicamente impattanti. Ad esempio, attraverso una politica di differenziazione dell’IVA, che premi le produzioni certificate, come rispettose dell’ambiente e aventi impatto reale sul consumatore finale. Oppure con dei crediti di imposta alle imprese che sviluppino piani di investimenti per il rispetto dell’ambiente e il miglioramento delle condizioni di vita, compreso lo stile di lavoro dei propri collaboratori. Agevolazioni e sgravi contributivi potrebbero prevedersi anche per la delocalizzazione di quegli opifici, ubicati in zone residenziali o centri storici, dunque in aree non compatibili con attività produttive.

13. L’ IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

L’IVA è un’imposta, concepita per incidere sul consumatore finale, che non sempre è una persona fisica. Il consumatore percepisce il totale pagato (costo + utile di impresa + IVA), come un unico esborso, pertanto nel fare la propria scelta di acquisto, non sarà mai condizionato dal primo elemento rappresentato dal costo. Una riduzione dell’IVA, quindi, non incide, in assoluto, sulla scelta del consumatore, il quale utilizza, e non sempre, il risparmio di imposta per comprare altri prodotti. Alimenta così il mercato in modo generalizzato, orientandosi spesso, sebbene inconsapevolmente, sui prodotti di quelle aziende che offrono beni e servizi a prezzi inferiori, non tanto per loro reale capacità di razionalizzazione produttiva, ma, talvolta, perché abbassano i loro costi di produzione (e dunque il prezzo di vendita), mediante utilizzi poco ortodossi del fattore umano e del carico fiscale/contributivo, a scapito delle aziende sane ed oneste. Un aumento mirato delle aliquote IVA con una riduzione del costo del lavoro delle imprese, se ben concepito, potrebbe portare, stante l’invarianza del costo finale, a sfavorire le aziende poco virtuose, che non sempre ricadono sotto legislazione italiana, e, comunque, ad un maggior gettito per l’erario.

14. IL CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE E IL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

La riforma fiscale, si legge sempre nel documento conclusivo delle Commissioni, dovrà cogliere l’occasione per innestare, in modo deciso e irreversibile, un cambio di paradigma nei rapporti tra amministrazione fiscale e contribuente. In tal senso, le Commissioni raccomandano meccanismi che includano la concessione, a favore dei contribuenti meritevoli, di forme di certificazione del rispetto delle obbligazioni tributarie, in base alle quali riconoscere in maniera automatica benefici quali, a titolo esemplificativo, la riduzioni dei termini di controllo e accertamento, nonché dei tempi di rimborso fiscale. La circostanza costituisce un vantaggio per le tante piccole e medie imprese, come le nostre, oneste e virtuose. E’ auspicabile, tuttavia, che le verifiche tributarie sul campo diventino sempre più mirate e ristrette ai casi, in cui risultino oggettivamente indispensabili. E, in assoluto, dovranno essere poco invasive, allo scopo di evitare alle imprese in ripresa di vedere bloccate le proprie attività o limitate le proprie funzioni, per giorni e giorni, non di rado settimane e, talvolta, per i mesi di durata delle verifiche in loco. Anche qui l’obiettivo potrebbe essere raggiunto con il sempre maggior impiego delle tecnologie digitali, che sarebbero uno strumento meno oneroso per la pubblica amministrazione e sempre più efficace nel combattere l’evasione. Parimenti la riduzione degli adempimenti fiscali, amministrativi e burocratici per professionisti, imprese e intermediari, come vincolo ineludibile e strutturale, diventerebbe elemento essenziale, in quanto consentirebbe a questi tre ambiti di poter destinare le loro competenze, le loro risorse e molto più tempo alle attività consulenziali e imprenditoriali, che sono loro confacenti, favorendo e accelerando in tal modo la ripresa economica.

La privacy, importantissima, è diventata, tuttavia, l’ennesimo adempimento, a cui le aziende italiane devono ottemperare: la circostanza diventa insostenibile allorquando, operando in concreto, i principi di tutela della privacy impediscono il pieno realizzarsi dei vantaggi derivanti dalla crescente digitalizzazione. La lotta all’evasione appare ben affrontata con la limitazione all’uso dei contanti, l’introduzione delle fatture elettroniche, il reverse charge e split payment. I predetti provvedimenti, anche se osteggiati da molti, risultano, di fatto, un buon antidoto all’evasione. Solo per quanto attiene il reverse charge, il meccanismo, in alcuni casi, può creare problemi di liquidità aziendali, che potrebbero essere facilmente risolti, autorizzando la compensazione su base trimestrale, senza ulteriori aggravi burocratici del credito vantato nei confronti dell’erario, evitando di aspettare la dichiarazione annuale dell’IVA.

Per quanto riguarda i debiti tributari, che, periodicamente, vengono rottamati o condonati, si dovrebbe, a regime, distinguere in due diverse categorie di debitori: il reale evasore e il debitore impossibilitato al pagamento. Per il primo bisognerebbe agire con i ruoli esattoriali e il monitoraggio attento, al fine di colpire ogni suo bene, sino a completo esaurimento delle pretese fiscali. Per il secondo, invece, bisognerebbe ammetterlo ad un regime di rientro del debito, sottoposto al solo costo degli interessi legali concordato, sulla base di una certificata possibilità di rientro, prevista anche per un periodo medio-lungo, in base al presupposto di salvare l’impresa o il contribuente sfortunato.

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