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Realizzazione di un’apertura nel muro condominiale da parte di un condòmino

L'intervento di Corrado Sforza Fogliani, presidente Centro studi Confedilizia sulla realizzazione di un’apertura nel muro condominiale da parte di un condòmino

 

È legittimo il comportamento di un condòmino che, senza l’autorizzazione dell’assemblea, crei un’apertura nel muro comune per collegare la sua proprietà esclusiva al cortile condominiale?

Al quesito la giurisprudenza ha risposto positivamente. In materia, la Cassazione ha osservato, infatti, che “il principio della comproprietà dell’intero muro perimetrale comune di un edificio legittima il singolo condòmino ad apportare ad esso (anche se muro maestro) tutte le modificazioni che gli consentano di trarre, dal bene in comunione, una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condòmini (e, quindi, a procedere anche all’apertura, nel muro, di un varco di accesso ai locali di sua proprietà esclusiva)”.

Ciò, a condizione “di non impedire agli altri condòmini la prosecuzione dell’esercizio dell’uso del muro” né di “alterarne la normale destinazione” (cfr. sent. n. 1708 del 18.2.’98).

Più recentemente – sempre i Supremi giudici – si sono espressi nella stessa direzione con riferimento proprio all’ipotesi di collegamento, senza autorizzazione assembleare, tra la proprietà esclusiva di un condòmino e il cortile comune. In particolare, è stato affermato che un “condòmino, nel caso in cui il cortile comune sia munito di recinzione che lo separi dalla sua proprietà esclusiva, può apportare a tale recinzione, pur essa condominiale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modifiche che gli consentono di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condòmini e, quindi, procedere anche all’apertura di un varco di accesso dal cortile condominiale alla sua proprietà esclusiva, purché tale varco non impedisca agli altri condòmini di continuare ad utilizzare il cortile, come in precedenza” (sent. n. 42 del 5.1.’00).

Precisato, per completezza, che nel caso in cui il collegamento in questione avvenga tra due beni appartenenti a condominii distinti, ciò viceversa configurerebbe un “uso abnorme” e, quindi illegittimo, del muro comune, dal momento che tale operazione darebbe luogo “ad una servitù a carico di fondazioni, suolo, solai e strutture del fabbricato” per la cui costituzione è necessario il consenso di tutti i condòmini.

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