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Popolare Vicenza, Veneto Banca, Banca Etruria. Ecco il decreto con gli indennizzi

Tutti i dettagli sul decreto per il Fondo indennizzo risparmiatori (Fir) previsto per i danneggiati dai crack di Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cariferrara,

Entro venti giorni Consap dovrà rendere operativo una sito web per fornire informazioni sulla presentazione delle richieste di rimborso da parte dei risparmiatori “truffati” dalle banche, mentre entro 45 giorni dovrà essere approntata una piattaforma informatica per la presentazione delle domande. Le richieste dovranno essere presentate entro 180 giorni. È quanto stabilisce il decreto firmato dal ministro Giovanni Tria e in vigore da oggi per regolare il Fondo indennizzo risparmiatori (Fir).

ECCO I NUMERI DEL FONDO PER I TRUFFATI DI POPOLARE VICENZA, VENETO BANCA, BANCA ETRURIA E NON SOLO

Con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, il Fondo è dedicato ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

COSA STABILISCE IL DECRETO SUI RIMBORSI PER I RISPARMIATORI

Il decreto stabilisce le “modalità per l’erogazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive o individuali degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza”.

CHI PUÒ RICHIEDERE L’INDENNIZZO

Possono chiedere l’indennizzo al Fir i risparmiatori “in possesso degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione, alla data del provvedimento di messa in liquidazione della banca che li ha emessi, i quali successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari; i successori per causa di morte dei risparmiatori” che “hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari; i familiari, costituiti da coniuge, soggetto legato da unione civile, convivente more uxorio o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il secondo grado, che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione dai risparmiatori” a “seguito di trasferimento a titolo particolare con atto tra vivi dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari”.

A QUANTO AMMONTERÀ L’INDENNIZZO

L’indennizzo sarà “del 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Da detta misura dell’ammontare dell’indennizzo sono detratti gli eventuali importi ricevuti dagli aventi diritto in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque denominato”. Per le obbligazioni subordinate che non hanno beneficiato delle prestazioni del Fondo di solidarietà, “l’indennizzo è determinato nella misura del 95% del costo di acquisto delle stesse, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto”.

COMMISSIONE TECNICA

Per la determinazione degli indennizzi, Consob, Fondo interbancario di tutela di depositi (Fitd) e Fondo di garanzia dei depositanti del Credito cooperativo (Fgd.Bcc) trasmettono le richieste alla Commissione tecnica che acquisisce i dati, le informazioni e i documenti inerenti alla richiesta e approva i piani di riparto delle risorse annuali del Fir sulla base delle istanze munite di idonea documentazione completa.

I COMPONENTI

I componenti della Commissione tecnica dovranno “possedere una qualificata esperienza accademica o di patrocinio legale, o aver svolto funzioni giurisdizionali ovvero decisionali presso organismi di composizione o risoluzione delle controversie” non possono far parte dell’organismo “coloro che ricoprono o hanno ricoperto incarichi che possano compromettere la loro indipendenza di giudizio, dato il coinvolgimento dei suddetti incarichi rispetto agli specifici fatti oggetto di accertamento”.

 

(estratto di un articolo pubblicato su policymakermag.it)

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