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Popolare Vicenza

Popolare Vicenza e Veneto Banca, ecco come funzioneranno davvero i rimborsi ai danneggiati

Tutti i dettagli sul decreto che rende operativo il Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori creato con l’ultima manovra

TUTTE LE NOVITA’ SUI RIMBORSI AI TRUFFATI DI POPOLARE VICENZA, VENETO BANCA E NON SOLO

Al via i rimborsi per i risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie, dalle due venete (Veneto Banca e Popolare Vicenza) alle 4 banche poste in risoluzione (Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e CariChieti).

L’ANNUNCIO DEL DECRETO PER I DANNEGGIATI DA POPOLARE VICENZA, VENETO BANCA E NON SOLO

Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, secondo l’annuncio fatto dal sottosegretario M5S Alessio Villarosa, ha infatti firmato il decreto che rende operativo il Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori creato con l’ultima manovra, che ha a disposizione un miliardo e mezzo in tre anni.

ECCO L’OBIETTIVO DEL DECRETO PER I RISPARMIATORI DI POPOLARE VICENZA, VENETO BANCA E NON SOLO

Il provvedimento serve a regolare il doppio binario, che apre all’indennizzo automatico per i risparmiatori che hanno dichiarato nel 2018 un reddito Irpef fino a 35mila euro o hanno un patrimonio mobiliare fino a 100mila.

CHE COSA MANCA PER L’EFFETTIVA OPERATIVITA’ DEL PROVVEDIMENTO

Ma per il via libera effettivo alle richieste di rimborso c’è da aspettare ancora. Le modalità di presentazione delle istanze saranno definite dalla commissione tecnica di nove membri, che sarà nominata nei prossimi giorni dal Mef; e dovrà essere la Consap, entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ad aprire il portale telematico attraverso cui fare richiesta. Ma «i pagamenti saranno celeri», ha assicurato Villarosa.

ECCO LA SCHEDA TECNICA DEL SOLE 24 SULLE MODALITA’ DI RICHIESTA DEI RIMBORSI DA PARTE DEI DANNEGGIATI DI POPOLARE VICENZA E VENETO BANCA

Nei suoi passaggi sostanziali, il meccanismo attuativo del fondo da 1,5 miliardi stanziati con l’ultima legge di bilancio definisce le «violazioni massive» che in base alle normative europee danno diritto al rimborso. Si tratta delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e buona fede che il Testo unico della finanza impone nella vendita di titoli.

Tra le violazioni, specifica Villarosa testo alla mano, «ci saranno anche la vendita o il collocamento di azioni o altri titoli senza l’osservanza dei presidi informativi o valutativi idonei ad assicurare la consapevolezza e l’adeguatezza dell’acquirente al profilo di rischio». Tra i casi che danno diritto al rimborso ci sono anche le operazioni baciate, in cui ai risparmiatori è stato di fatto imposto di comprare azioni o bond subordinati della banca per ottenere un finanziamento.

Nel caso dei risparmiatori «sotto soglia», a patto che siano persone fisiche, imprenditori individuali (anche imprenditori agricoli e coltivatori diretti) oppure Onlus, il requisito della violazione massiva è «automatico» perché si presuppone che la vendita dei titoli non abbia rispettato i profili di rischio dell’investitore. Il decreto crescita, con un ultimo correttivo approvato direttamente in consiglio dei ministri, ha previsto la possibilità di alzare da 100mila a 200mila euro il tetto di patrimonio mobiliare, ma solo se l’Antitrust europeo darà il via libera.

Difficile per ora ipotizzare l’esito del nuovo confronto, ma intanto il meccanismo può partire. Per chi supera le soglie, e in tutti i casi per le microimprese ammesse ai rimborsi, l’esame delle violazioni sarà condotto dalla commissione dei nove. Fra loro ci saranno anche ex Avvocati dello Stato ed ex arbitri bancari e finanziari.

I rimborsi saranno parametrati al costo d’acquisto: il meccanismo prevede un ristoro del 30% nel caso delle azioni, e del 95% quando si tratta di obbligazioni subordinate. In entrambi i casi, il tetto è fissato a 100mila euro per ogni indennizzato, a cui vanno detratti gli eventuali indennizzi già ricevuti in passato a forfait o tramite giudizio o arbitrato. Nel caso delle obbligazioni, andrà detratta l’eventuale differenza positiva far il rendimento del bond e quello di un Btp della stessa durata.

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