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Rustichelli

Perché l’Antitrust sfruculia gli imballaggi di Conai e Corepla

Un consorzio specializzato in riciclo di bottiglie in Pet cerca di entrare nel mercato ma Conai e Corepla lo avrebbero ostacolato. L'Authority avvia un'istruttoria. Tutti i dettagli

 

Un’istruttoria nei confronti di Corepla che potrebbe aver adottato una “strategia escludente” a danno di Coripet, consorzio attivo nel recupero e riciclo di bottiglie in Pet.

È stato proprio Coripet, a febbraio scorso, a rivolgersi all’Autorità garante per la Concorrenza e il Mercato per segnalare una presunta violazione della normativa Antitrust da parte di Conai (Consorzio nazionale imballaggi), Corepla (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica) e Anci.

Nel mirino, si legge nel documento di avvio dell’istruttoria, “una serie di condotte, assunte successivamente al decreto di riconoscimento ministeriale, ostative alla propria operatività (di Coripet, ndr) da parte sia di Anci, che avrebbe ingiustificatamente dilatato i tempi di un proprio accordo con Coripet, necessario ai fini del riconoscimento definitivo del sistema autonomo, sia del sistema di filiera Conai-Corepla”.

I PROTAGONISTI

Coripet è un consorzio di diritto privato senza fini di lucro che si occupa esclusivamente di recupero e di riciclo di bottiglie in Pet per uso alimentare e che ha ricevuto ad aprile 2018 da parte del ministero dell’Ambiente – tramite decreto – l’autorizzazione ad operare nel sistema per la gestione diretta degli imballaggi in Pet per liquidi alimentari.

Il Corepla è un consorzio per il recupero e il riciclo di imballaggi in plastica, che fa parte del sistema di filiera riconducibile a Conai. Al Corepla partecipano obbligatoriamente i produttori di materia prima (plastica) e di imballaggi in plastica. Da notare che nel 2017 il bilancio di Corepla ha avuto ricavi totali per 545,2 milioni di euro, di cui 398,7 milioni ricavi da contributo ambientale e 104,3 milioni ricavi da vendite per riciclo.

LA VICENDA

In sostanza, riferisce l’Antitrust, dall’analisi dei fatti emerge che Corepla avrebbe adottato dei comportamenti “con il fine specifico di impedire l’operatività del consorzio, negandogli ogni possibilità di avere accesso a quella parte della raccolta differenziata dei contenitori in Pet attribuibile all’immesso al consumo dei propri consorziati”. Una condotta che sarebbe peraltro continuata nonostante le aziende consorziate in Coripet da inizio 2019 versino a quest’ultimo il contributo ambientale.

All’indomani del riconoscimento da parte del dicastero dell’Ambiente, Coripet ha cercato da subito di negoziare un accordo con l’Anci per avere accesso alla quota di raccolta differenziata urbana di propria competenza ma le trattative non hanno portato alla conclusione di alcun accordo. A più riprese l’Anci ha fatto presente di voler condurre parallelamente le negoziazioni con Coripet e con Conai il cui accordo quadro – in scadenza a fine marzo scorso – è stato poi prorogato dalle parti a fine luglio 2019 e alle stesse condizioni economiche. Si presupponeva, in sostanza, che le trattative si sarebbero concluse entro quella data.

Dal canto suo Coripet, già da gennaio, ha intrapreso altre iniziative per risultare quanto prima operativo e rispettare così le tempistiche e gli obiettivi indicati nel decreto ministeriale.

LE VALUTAZIONI DELL’ANTITRUST

Nelle sue valutazioni, piazza Verdi evidenzia che “oggetto di contestazione del presente provvedimento sono i comportamenti del Corepla, il quale, attualmente unico operatore attivo nell’avvio a riciclo dei rifiuti da imballaggi primari in plastica, sembrerebbe aver agito, rifiutando ogni possibile negoziazione con Coripet, a quest’ultimo indispensabile ai fini dell’acquisizione di rifiuti da imballaggio in plastica primari di propria competenza”. In particolare, l’Antitrust nota che Corepla avrebbe frapposto “altri ostacoli all’accesso al mercato da parte del sistema autonomo, riconosciuto con provvedimento ministeriale e dunque “potenziale concorrente del sistema consortile”.

Del resto, segnala ancora, nel mercato dell’organizzazione della gestione di tutti i rifiuti da imballaggi primari in plastica, inclusi quelli in Pet, l’adesione al sistema Conai/Corepla ha finora rappresentato “l’unica forma di assolvimento dell’obbligo di finanziamento di tale attività”, svolta in monopolio da Corepla che risulta detenere una posizione dominante in questo mercato.

Inoltre, la strategia escludente di Corepla per impedire l’ingresso sul mercato della gestione dei rifiuti da imballaggi primari in Pet di Coripet, che vanta un sistema di raccolta innovativo (installazione di eco compattatori) e che applica ai produttori consorziati un contributo ambientale di importo più basso rispetto a quello richiesto dal Conai, produce “effetti negativi anche sui consumatori finali” che, in ultima analisi, sostengono gli oneri finanziari legati alla gestione dei rifiuti da imballaggi.

Senza contare, secondo l’Authority, che il comportamento di Corepla rischia di provocare un “danno grave e irreparabile alla concorrenza” perché “il trascorrere del tempo senza che il consorzio riesca concretamente a effettuare la gestione dei rifiuti da imballaggi in Pet di sua competenza, pregiudica il raggiungimento degli obiettivi di legge che il consorzio deve dimostrare di essere in grado di raggiungere nei due anni successivi all’adozione del decreto di riconoscimento provvisorio” così da ottenere il riconoscimento definitivo. Una circostanza che, in aggiunta, potrebbe “scoraggiare tout court la presentazione di progetti nel mercato rilevante”, con il risultato di far continuare il monopolio di Corepla.

LA DELIBERA DELL’ANTITRUST

A fronte di questa analisi l’Antitrust delibera di avviare l’istruttoria nei confronti di Corepla così da accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 102 TFUE – il trattato di funzionamento dell’Unione europea – in materia di abuso di posizione dominante. Inoltre si inizia pure un procedimento cautelare per “verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti necessari all’adozione di misure cautelari” per ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato. Il procedimento si dovrà concludere a un anno dall’avvio dell’istruttoria ovvero entro il 30 aprile 2020.

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