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Concorsi

Pa, ecco perché sono a rischio i concorsi pubblici

L'intervento di Francesco Alberto Comellini 

Nella frenesia concorsuale, ad impulso pre elettorale, favorita dai fondi del Pnrr, la Gazzetta ufficiale ed i bollettini degli enti pubblici, dal grande ministero al più piccolo comune del Belpaese sono affollati di bandi di concorso.

Ce ne è per tutti i gusti, peraltro in una quantità e disponibilità che non si vedeva da decenni.

È certamente un’ottima notizia per tutti, soprattutto per i giovani in cerca di una occupazione stabile che offra loro una vita indipendente e la possibilità di metter su famiglia.

Ma l’offerta concorsuale rappresenta un’opportunità mai verificatasi prima anche per le persone con disabilità e DSA che, in carenza dei posti di riserva o comunque a prescindere da questi, volessero concorrere per un posto nel pubblico impiego in condizione di pari condizioni e pari opportunità con i c.d. normodotati. Ma ci sta un “ma” grande come un palazzo, che rischia di crollare minando l’effettiva concretizzazione di questa eccezionale opportunità.

Ci chiediamo allora se i bandi, pubblicati dalla metà del mese di luglio in poi, siano tutti conformi alla normativa vigente recentemente adeguata per favorire l’accesso delle persone con disabilità e DSA?

No, e, ad esempio, tra quelli analizzati e appena pubblicati dalla Agenzia Dogane e Monopoli, si rileva come questi non rispettano la previsione della legge vigente, introdotta dal disposto del Dl 36 convertito con legge 79/22, con l’art. 3 comma 1, capoverso 35-quater, lettera a), d), e comma 2.

Cosa dice la norma introdotta con emendamento parlamentare in sede di conversione, e da noi sottoposta ai Senatori che la hanno sottoscritta e sostenuta convintamente?

Semplicemente aggiorna il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che introduce l’art. 35-quater relativo al procedimento per l’assunzione del personale non dirigenziale, con i commi sopra indicati che dispongono in forma cogente, la valutazione delle abilità residue:

Prevede infatti la legge 79 all’articolo 3, capoverso “art. 35-quater” , lettera a): “(…) Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. (…)”.

Ma nei bandi in esame nulla si prevede per la definizione in maniera coerente delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Non ve ne è traccia.

Prevede la legge 79 all’articolo 3, capoverso “art. 35-quater”, lettera d) “(..) siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Ma all’articolo 5 del bando che recita “(..) Laddove si renda necessario, alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza delle lingue straniere e delle competenze informatiche”, si parla solo di lingue straniere e competenze informatiche ma nulla si prevede in merito alla obbligatoria previsione di esperti in grado di valutare le abilità residue dei candidati con disabilità.

Infine prevede sempre la legge 79, all’articolo 3, capoverso” art. 35-quater”, comma 2, l’espletamento delle prove concorsuali deve avvenire “nel rispetto dell’eventuale adozione di misure compensative  per  lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge  8 ottobre  2010,  n.170”.

Ebbene anche qui il bando al punto 6 dell’art. 4, prevede “Il candidato portatore di handicap e il candidato affetto da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) dovrà (…) inviare la certificazione medico-sanitaria, rilasciata dalla Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, che dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione delle procedure preselettive e/o selettive.”.

Tuttavia la lex specialis formata dal bando, pur recitando “Il candidato portatore di handicap e il candidato affetto da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) (…)”  richiama solo una  procedura che è coincidente a quella di accertamento delle condizioni di disabilità di cui all’4 comma 1, della legge 104/92, che prevede come “Gli accertamenti relativi alla  minorazione, alle difficolta’, alla  necessità dell’intervento  assistenziale  permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all’articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre  1990,  n.  295” le quali Commissioni non prevedono il rilascio di certificazioni relative alla diagnosi di DSA, che sono invece previste dalla legge 170/2010, che all’articolo 3 comma 1 dispone “La diagnosi dei DSA è effettuata nell’ambito  dei  trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario  nazionale a legislazione vigente (…). Le regioni nel cui territorio non sia possibile  effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici  erogati  dal  ervizio sanitario nazionale   possono prevedere (…) che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate”.

La norma prevista dal bando di concorso sembra quindi unire due fattispecie: l’handicap e la DSA, differentemente certificate, e che determinano il diritto ad ausili o misure compensative, in una unica procedura da espletarsi esclusivamente presso la “Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica”, mettendo quindi la previsione della possibilità da parte del candidato con sola DSA di ricorrere, ove necessario, all’eventuale aggiornamento della certificazione di DSA già in suo possesso (ove rilasciata prima del 18 anno di età, perché successivamente non deve essere revisionata ogni tre anni), anche a “specialisti o strutture accreditate” come previsto dalla procedura ex-art. 3 della legge 170/2010.

Si costringe quindi il candidato con sola diagnosi di dsa a ricorrere nuovamente alla richiesta di una certificazione relativa al proprio del disturbo specifico di apprendimento, presso la Commissione che potrebbe, anche a seconda delle Regioni, dichiararsi incompetente o richiedere tempi ben più lunghi dei 15 giorni concessi dal bando per il deposito della documentazione.

Tali aspetti, che non sono stati valutati ed attentamente esplicitati nel bando, incidendo sulla procedura del concorso anche in relazione alla fase della domanda, rappresentano elementi di vizio insanabile, foriero possibili ricorsi e lunghi contenziosi.

Questa minima analisi evidenzia due fattori principali:

Il primo fattore pone in evidenza come nelle pubbliche amministrazioni gli uffici del personale o preposti alla redazione dei bandi concorsuali debbano dotarsi delle competenze atte a garantire i diritti delle persone con disabilità e DSA siano essi di matrice costituzionale che derivanti dall’attuazione di atti internazionali ratificati dal Parlamento e dunque aventi carattere obbligatorio (rango sub costituzionale) come lo è la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la quale, in particolare, all’art. 27 prevede obblighi precisi per gli stati parte in materia di occupazione e accesso al mondo del lavoro.

Il secondo fattore, non meno importante, evidenzia come la strada dell’affermazione dei diritti delle persone con disabilità e anche di quelle con DSA, sia ancora molto lunga da percorrere ed in salita, per rimuovere ogni barriera, anche culturale, che possa limitare anche solo in parte le pari condizioni e le pari opportunità di partecipazione alla vita sociale, economica e produttiva del paese.

Infine, appare indispensabile che, soprattutto nella pubblica amministrazione, siano attivati quei processi formativi in materia di norme e politiche per la disabilità la cui conoscenza è la base fondamentale per la realizzazione di processi di non esclusione delle persone con disabilità che sono parte di questo Paese e non un Paese a parte.

È auspicabile quindi, con il nuovo governo anche per segnare una effettiva discontinuità dal passato, un concreto cambio di passo nella formazione delle politiche per la disabilità a partire da una riforma della delega di governo alla disabilità, dotandola di capacità di spesa per il riordino ed il miglioramento delle politiche attive di settore, anche mediante la razionalizzazione e l’incremento delle somme afferenti ai capitoli di spesa per le disabilità e le non autosufficienze, nonché per la realizzazione di azioni trasversali che incidano positivamente su tutte le deleghe di governo, ivi compresa, appunto, quella inerente l’occupazione e l’accesso al pubblico impiego da parte delle persone con disabilità.

In ultimo mi sia consentita una nota redazionale sul testo dei bandi.

La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha rivoluzionato il concetto di handicap cambiandone la definizione come “condizione” della persona rispetto all’ambiente che la circonda. Ecco sarebbe opportuno che anche nella redazione degli atti pubblici, come, lo sono i bandi di concorso, ci si adegui a tale uniformità di linguaggio rispettosa della persona umana ricordando che non esistono portatori di handicap ma persone con disabilità, non esistono diversamente abili ma persone con disabilità, concetto questo che pone sempre al centro la Persona, essere umano, con i valori che questa rappresenta.

Qui i bandi:

https://www.adm.gov.it/portale/concorso-pubblico-per-esami-a-complessivi-340-posti-iii-area-f1

https://www.adm.gov.it/portale/concorso-pubblico-per-esami-a-complessivi-640-posti

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