skip to Main Content

Mes

Mes sanitario senza condizioni? Impossibile. Parola di costituzionalista della Cattolica

Il Mes: pregi, difetti e rischi anche della versione sanitaria. L'articolo di Tino Oldani, firma di Italia Oggi, con le tesi di Alessandro Mangia, ordinario di diritto costituzionale all'università Cattolica e autore del saggio "Mes: L'Europa e il Trattato impossibile"

 

«Che il Mes possa essere attivato solo per un’emergenza sanitaria, come si è andati dicendo di recente, è solo la misura del fatto che chi ne parla non ha chiara la nozione di attività funzionalizzata». Così Alessandro Mangia, ordinario di diritto costituzionale all’università Cattolica, scrive a pagina 45 del suo ultimo saggio, interamente dedicato al discusso fondo salva-Stati (“Mes: l’Europa e il Trattato impossibile”; edito da Scholé-Morcelliana, 190 pagine, 12,99 euro). Mangia è l’unico giurista italiano che segue e studia il Mes da quando è nato nel 2012.

MES E ITALIA

Dunque l’Italia può chiedere 36 miliardi di prestiti al Mes, dopo averne versati 14, al solo scopo di coprire spese sanitarie dirette e indirette, ma senza che per questo si dia corso alle «rigorose condizionalità» previste dal trattato istitutivo del Mes? Vale a dire condizioni tipiche per uno Stato vicino al default, dove il Tesoro non ha più credito sui mercati, con conseguente perdita della sovranità nazionale nel governo dell’economia, insediamento della Troika a palazzo Chigi, tagli di spesa e imposizioni di tasse draconiane stile Grecia.

LE ORIGINI DEL MES

Il Mes è stato istituito nel 2012, spiega Mangia, per tappare un buco nella architettura della Banca centrale europea (Bce), che «Banca centrale non è» in quanto, per statuto, non ha gli stessi poteri di tutte le altre banche centrali nel mondo, non può fare da debitore di ultima istanza, e per questo può sì prestare soldi alle banche, ma non agli Stati dell’eurozona in difficoltà. Il tutto in base a una calcolata imposizione ordoliberista della Germania, che non ha mai voluto saperne di condividere i debiti con altri paesi Ue.

CASO GRECIA

Per questo, dopo essere intervenuta in Grecia nel 2010-2011 con due strumenti finanziari temporanei di dubbia validità giuridica (il Mesf e il Fesf, che erano in realtà una banca privata lussemburghese), l’Unione europea ha deciso che lo strumento per colmare la lacuna della Bce, e fornire così aiuti finanziari ai paesi dell’eurozona indebitati e in forte crisi, doveva essere un nuovo strumento: il Meccanismo europeo di stabilità.

L’ISTITUZIONE DEL MES

In proposito, Mangia ricorda che nel 2012, per istituire il Mes, i paesi Ue hanno dovuto modificare «a tappe forzate» l’articolo 136 del TfUe (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), inserendo il comma 3, in cui si afferma che il Mes può essere attivato «ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme» e che «la concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità».

IL DOPPIO VINCOLO

Dunque, un duplice vincolo, per cui «il Mes è una extrema ratio, non un giocattolo bon à tout faire. Può intervenire quando è a rischio la stabilità della zona euro e lo deve fare solo con stretta condizionalità. In tutti gli altri casi, non può: altrimenti salta l’effetto disciplinamento postulato dai trattati, da Maastricht a Lisbona».

LA DESCRIZIONE

Mangia descrive in dettaglio le varie modalità di intervento del Mes, e ne evince che «un margine di scostamento dalle funzioni tipizzate esiste». Ma questo margine, precisa, «non può estendersi troppo al di là di quella che può essere la causa finale dell’esistenza del Mes (la stabilità dell’area euro), così come non può contrastare la logica del TfUe, articolo 136, comma 3».

LE CONDIZIONALITA’

Insomma, dalla «stretta condizionalità» non si scappa, in quanto sarebbe in contrasto con il diritto dell’Unione europea, e l’eventuale erogazione di un credito light per ragioni sanitarie potrebbe essere impugnato per violazione del trattato Ue da uno qualsiasi dei 19 Stati dell’eurozona davanti alla Corte di giustizia europea, con scontate probabilità di vittoria. Il che renderebbe poi applicabili, senza eccezioni, le condizionalità rigorose, con grande giubilo di paesi come Germania e Olanda.

LE DICHIARAZIONI

Dunque, le dichiarazioni di Gentiloni, Gualtieri e Dombrovskis sono soltanto affermazioni di buone intenzioni politiche, fa intendere il professor Mangia. Se davvero essi volessero dare vita a un Mes light (leggero), o addirittura a un Mes zero per la sanità, dovrebbero prima modificare il trattato sul Mes e sulla rigorosa condizionalità della sua applicazione. In caso contrario, le buone intenzioni sono soltanto chiacchiere, utili solo per indorare una pillola che, a seguito dell’ulteriore forte indebitamento dell’Italia a causa della recessione post Covid-19, nel giro di un paio d’anni potrebbe trasformare il Mes light in una trappola da usare contro l’Italia qualora dalle prossime elezioni dovesse uscire vincente il sovranismo di centrodestra, assai sgradito a Berlino e a Bruxelles.

 

(Estratto di un articolo pubblicato su ItaliaOggi)

Back To Top