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Manette agli evasori fiscali, ecco le novità last minute della manovra del governo

Tutti i dettagli dell'intervento sul penale tributario che passa sotto il titolo delle “manette agli evasori”

 

Sanzioni più elevate. Soglie di rilevanza penale più basse. Confisca allargata. E responsabilità rafforzata a carico delle imprese. Ecco in sintesi l’intervento sul penale tributario che passa sotto il titolo delle “manette agli evasori” che contiene anche altro.

Per i grandi evasori minimo quattro anni e massimo otto di carcere per l’uso di fatture false, oltre all’applicabilità della confisca per sproporzione. Spunta però un’attenuante, e cioè una pena ridotta, solo a patto che gli importi fasulli siano al di sotto dei 100 mila euro. Lo prevede il decreto fiscale, per effetto delle modifiche concordate negli incontri tra i partiti di maggioranza che hanno preceduto il consiglio dei ministri di lunedì notte.

Il reato oggetto di riforma è quello di cui all’art. 2 del dlgs 74/2000, che reprime la frode fiscale realizzata mediante l’impiego di fatture false, ovvero l’ipotesi di evasione considerata più insidiosa, in quanto la dichiarazione non si limita a indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, ma è supportata da un impianto contabile e documentale fasullo.

Ciò detto, nella bozza di decreto che circolava sino a pochi giorni fa, “pareva che si sarebbe aumentato solo il limite massimo di pena (passando da sei a otto anni di reclusione), ma non quello minimo (lasciandolo a un anno e mezzo): scelta giustificata dal fatto che il reato in esame non prevede soglie di punibilità e che quindi, a prescindere dal quantum sottratto a tassazione, qualora in dichiarazione ci si avvalga di fatture false (anche una sola fattura per poche centinaia di euro sarebbe sufficiente), la condotta fa scattare la rilevanza penale”, ha scritto Italia Oggi.

Sarebbe stato così affidato al giudice il compito, discrezionale pur secondo i parametri previsti dalla legge, di calibrare la sanzione all’interno di un ampio range, sino a mantenersi vicino al minimo edittale laddove avesse ritenuto l’evasione di modesta entità.

Invece – ha sottolineato Italia Oggi – “a conclusione del Cdm il ministro della giustizia Alfonso Bonafede ha reso noto che anche il limite minimo viene innalzato, addirittura a quattro anni di reclusione”.

Quale contraltare tuttavia, spunta un’attenuante, ovvero si prospetta di conservare l’attuale trattamento sanzionatorio (da un anno e sei mesi a sei anni) se l’ammontare degli elementi passivi fittizi resta al di sotto dei 100 mila euro: in altre parole, è il legislatore a circoscrivere le condotte che, pur integranti il reato, risultino meno offensive dell’interesse erariale e a prevedere per esse una minor pena.

In realtà, “l’inserimento di un’ipotesi attenuata in seno all’art. 2 è già stata sperimentata in passato (si veda tabella in pagina): originariamente la norma si chiudeva con un terzo comma, per cui se l’ammontare degli elementi passivi fittizi era inferiore a 154.937,07 euro, si applicava la reclusione da sei mesi a due anni”, ha concluso Italia Oggi.

ECCO LE NOVITA’ TRATTE DA UN BREVE ESTRATTO DI UN ARTICOLO DEL SOLE 24 ORE:

Particolarmente pesanti le misure di aggressione ai patrimoni sospetti di essere stati costituiti attraverso fatti di evasione. Si estende così ai reati tributari più gravi (con riferimento alla pena prevista) e nello stesso tempo caratterizzati dal superamento di soglie rilevanti (100mila euro) di imposta evasa o, a seconda della struttura del delitto, di redditi sottratti all’imposizione fiscale, uno strumento di contrasto generalmente impiegato contro la criminalità organizzata, costituito dalla confisca di sproporzione o allargata, con conseguente possibilità di sequestro funzionale alla medesima.

Con la misura verranno colpiti i beni di cui il condannato in via definitiva anche dopo patteggiamento non è in grado di dimostrare la provenienza legittima, con inversione quindi dell’onere della prova.Nello schema di decreto legge, che potrebbe essere pubblicato già sulla «Gazzetta» di domani, è poi previsto l’inserimento nella lista dei reati presupposto previsti dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle imprese (decreto n. 231 del 2001) dei reati tributari e, segnatamente, della dichiarazione fraudolenta attraverso fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Per questo delitto viene prevista una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (ogni quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro). L’introduzione della norma, inoltre, spiega il ministero della Giustizia, permetterà di superare le incertezze interpretative sull’applicabilità del decreto 231/2001 ai delitti tributari quando questi sono reati scopo dell’associazione per delinquere (in questo caso è prevista la responsabilità delle persone giuridiche) o reati presupposto dei delitti di riciclaggio o autoriciclaggio.

Nello stesso tempo, la norma permetterà di applicare la confisca anche per equivalente del profitto del reato fiscale confluito nelle casse della persona giuridica a beneficio della quale il delitto è stato commesso. Lo schema predisposto interviene poi reato per reato, introducendo una serie di modifiche secondo tre direttrici: aumento delle misure detentive, estensione dell’area del penalmente rilevante, introduzione di ipotesi attenuate quando l’evasione ha dimensioni modeste.

Per la dichiarazione fraudolenta con uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la pena passerà dagli attuali 1 anno e 6 mesi di detenzione nel minimo e 6 nel massimo, a un minimo di 4 anni e massimo di 8.

Con la previsione però che, se l’ammontare degli elementi passivi privi di fondamento è inferiore a 100mila euro, la proporzione della detenzione resta la medesima.Dichiarazione fraudolenta con altri artifizi: le nuove sanzioni saranno comprese fra 3 e 8 anni, a fronte degli attuali 1 anno e 6 mesi e 6, mentre per la dichiarazione infedele il minimo attuale di 1 raddoppia e il massimo da 3 passa a 5, la soglia di rilevanza penale si abbassa dagli attuali 150mila di imposta evasa a 100mila (erano 50.000 prima delle modifiche del Governo Renzi), come pure si abbassa da 3 a 2 milioni l’ammontare complessivo degli attivi sottratti al Fisco, cancellata infine l’area di esenzione penale per le valutazioni scorrette in una proporzione inferiore al 10 per cento.

Ma modifiche investono anche il reato di omessa dichiarazione con nuove sanzioni comprese in una finestra tra 2 e 6 anni, la falsa fatturazione e documentazione con 4 e 8 anni di pena (oggi sono 1 anno e 6 mesi e 6), l’occultamento e distruzione di documenti contabili, con nuove pene da 3 a 7 anni (adesso da 6 mesi a 2 anni).

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