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imposta minima globale

Imposta minima globale, cosa cambia per i gruppi domestici

L'intervento di Raffaello Fossati, dottore commercialista, ed Edoardo Belli Contarini, avvocato, dello studio Fantozzi, sulla Gmt, l'imposta minima globale che dall'1 gennaio 2024 si applicherà ai gruppi con fatturato importante non solo multinazionali ma anche nazionali (tipo utilities o grande distribuzione)

 

Il Consiglio dei Ministri del 16 ottobre u.s. ha emanato il decreto “in materia di fiscalità internazionale”, collegato alla “manovra 2024” recante la versione aggiornata della prima bozza di decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2022/2053, con il quale viene istituita l’imposta minima globale ovvero la c.d. Global Minimum Tax o “GMT” (cfr. artt. 8 e ss.); ciò in sintonia anche con l’art. 3, lett. e) della legge delega di riforma fiscale 111/2023 e a seguito della consultazione pubblica del medesimo decreto conclusasi il 2 ottobre.

L’imposta minima garantirà che le grandi imprese multinazionali assolvano un livello minimo di imposizione sul reddito prodotto in ciascuna delle giurisdizioni in cui viene svolta l’attività d’impresa. Tale forma di prelievo integrativo si basa sulle c.d. “Model Rules” dell’OCSE, funzionali ad essere recepite nel diritto nazionale come un sistema di approccio comune; inoltre, il Minimum Tax Implementation Handbook, pubblicato dall’OCSE l’11 ottobre, fornisce una panoramica delle disposizioni chiave e degli aspetti principali che i funzionari della politica fiscale e delle amministrazioni devono considerare nel valutare le diverse opzioni di attuazione.

Con particolare riguardo al contesto nazionale, il decreto di recepimento della normativa europea prevede l’applicazione della GMT, con decorrenza 2024, anche per i gruppi nazionali di rilevanti dimensioni; a tal proposito, Assonime e Confindustria, in sede di consultazione pubblica, avevano richiesto che per tali gruppi si applicasse l’esclusione per un periodo transitorio di cinque anni prevista sia dalle Model Rules sia dalla Direttiva UE.

Tuttavia, il testo del decreto ha confermato che le società appartenenti ai gruppi domestici, con un ammontare di ricavi, come da bilancio consolidato, superiore alla soglia di 750 milioni di euro in almeno due degli ultimi quattro anni – considerata l’applicabilità della normativa dal 2024, il periodo di osservazione comprende il periodo 2020-2023 – saranno soggette ai seguenti obblighi tributari:

a) la compilazione e l’invio dell’apposita “comunicazione rilevante” e della relativa dichiarazione annuale, al fine di notiziare l’amministrazione finanziaria nei termini prestabiliti, cioè di regola 15 mesi decorrenti dalla chiusura dell’esercizio, estesi fino a 18 mesi per il primo periodo di applicazione;

b) l’imposizione minima nazionale, qualora l’aliquota effettiva, per diverse ragioni, risulti inferiore a quella prestabilita nella misura minima del 15%, da assolvere con versamento di un acconto pari al 90% dell’importo dovuto entro 11 mesi dalla chiusura dell’esercizio e del saldo entro l’invio della comunicazione e della dichiarazione di cui sopra.

La verifica della debenza dell’imposta minima integrativa va effettuata per ogni esercizio, partendo dall’utile di bilancio consolidato e tenendo conto del rapporto tra le imposte rilevanti rettificate e i redditi rilevanti rettificati, da determinarsi con i criteri all’uopo prestabiliti per tutte le società del gruppo. Qualora all’esito di tali calcoli si riscontri un carico impositivo inferiore alla predetta soglia di accesso alla c.d. “top up tax”, corrispondente all’aliquota effettiva inferiore al 15% (ad. es, per effetto di crediti d’imposta “non qualificati”), insorge l’obbligo di assolvere l’imposta integrativa per ciascuna entità, adempimento questo, imputabile in genere in capo alla capogruppo, in qualità di responsabile in solido insieme alle altre società del gruppo.

Sono comunque contemplate delle riduzioni del reddito assoggettabile ad imposta integrativa, vuoi al fine di attutirne l’impatto, vuoi soprattutto per tenere conto dell’esercizio di talune “attività economiche sostanziali” svolte in seno al gruppo come desumibili dal sostenimento delle spese salariali e del valore delle immobilizzazioni materiali.

Al fine di garantire il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi suddetti, anche qualora non sia dovuta alcuna imposta integrativa, il decreto legislativo di attuazione della “Direttiva GMT” prevede l’irrogazione di severe sanzioni per i gruppi inadempienti, per un importo fino ad un milione di euro.

Infine, tra gli adempimenti formali, va tenuto presente che già nei bilanci relativi all’esercizio 2023 la capogruppo dovrà fornire l’indicazione dell’eventuale impatto della GMT; a tal proposito assume rilievo la consultazione sul principio contabile OIC 25 – Imposte sul reddito, in scadenza l’8 novembre.

Per la tipologia delle attività commerciali svolte, potrebbero più facilmente rientrare in questo nuovo perimetro normativo, scattando i relativi obblighi formali e di pagamento integrativo, i soggetti operativi nel settore della distribuzione al dettaglio, le utilities, oltre ovviamente alle holding.

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