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Vitalizi

I vitalizi degli ex senatori: fatti e leggende

L'intervento di Francesco Gandolfi sui vitalizi degli ex senatori

Il vitalizio ha natura previdenziale? La risposta, giuridicamente fondata, è affermativa.

Esso è infatti definito come una prestazione economica erogata a chi, per parte della propria vita lavorativa, non ha fruito di redditi da lavoro e quindi dei connessi benefici previdenziali, in ragione di una carica elettiva (come dimostra il primo comma dell’articolo 68 del decreto legislativo 165/2001, valevole per i dipendenti pubblici, nonché il secondo e quinto comma dell’articolo 88 del d.p.r 361/1957). Per un giurista è poi di immediata evidenza il rinvio all’articolo 69 della Costituzione, laddove si introduce il concetto di indennità parlamentare.

È sufficiente riflettere sul significato della parola “indennità”, per capire che bisogna “tenere indenne” qualcuno da qualcosa. In particolare, la Costituzione si preoccupa di evitare, alla persona che decida di ricoprire una carica elettiva, di subire un pregiudizio economico connesso alla rinuncia di esercitare un’attività lavorativa. Ecco perché il vitalizio è collegato alla durata della carica elettiva e commisurato sulla quantità di indennità percepita.

Domanda: è possibile un sistema differente? La risposta è affermativa anche in questo caso, ovvero sarebbe sufficiente tornare al principio della gratuità della carica, stabilito ad esempio dall’articolo 50 dello Statuto Albertino. Tuttavia, ciò richiederebbe una modifica costituzionale, con annesso procedimento aggravato, e ad ogni modo potrebbe valere soltanto pro futuro.

Ora, stante la dimostrata affinità giuridica fra pensione e vitalizio, peraltro esplicitamente confermata dall’articolo 49, secondo comma, lettera a, del testo unico delle imposte sui redditi, ne consegue, come corollario, l’intangibilità dello stesso trattamento sia nell’an, che nel quantum che nel quomodo, come da costante giurisprudenza costituzionale. Ossia: il trattamento deve essere vincolato al sistema normativo vigente al momento della nomina, o delle nomine, a parlamentare, cioè deve valere ‘allora per ora’.

Altra domanda: sarebbe possibile ignorare questo assunto? La risposta è negativa, in quanto comporterebbe la violazione del principio base su cui si fonda la convivenza: quello della certezza del mantenimento delle proprie posizioni giuridiche soggettive.

Un’ultima riflessione. Da un punto di vista politologico, verrebbe da pensare che la misura promossa dal Movimento Cinque Stelle, oltre che tesa ovviamente a raggranellare voti, voglia provvedere a comminare una sorta di sanzione per una classe politica (quella passata, rappresentata dagli ex parlamentari) colpevole di tutti i mali, o di gran parte dei mali, che affliggono l’Italia. In ciò ravviso la ratio di introdurre un trattamento in peius nei confronti dei vitalizi in essere, ovviamente ben mascherata sotto la dicitura “misura di equità”.

Ebbene, giuridicamente questa espressione non sussiste per due ragioni. La prima è che l’articolo 54 della Costituzione, laddove prevede il necessario requisito di onorabilità relativo all’eletto, lo riferisce, per l’appunto, a chi è eletto, non a chi lo è stato. A questo principio è informata, ad esempio, la cosiddetta legge Severino.

La seconda ragione è che le sentenze della Corte Costituzionale 3/1966 e 113/1968 vietano di sospendere, ridurre o, in qualsiasi modo, limitare, il trattamento pensionistico (che come precedentemente dimostrato è assimilabile al vitalizio) nei riguardi di persone che ne sono percettrici, persino in caso di condanna penale, a meno che tale trattamento previdenziale non derivi da redditi da lavoro illecito.

Ultima domanda: vogliamo arrivare a dire che l’ufficio di parlamentare, e quindi la connessa indennità, è un’attività illecita? Se sì, allora lo stesso Presidente Fico sta svolgendo attualmente tale attività illecita. Se no, il provvedimento di riduzione del vitalizio è attualmente incostituzionale. Tertium non datur, persino nell’ipotesi in cui si dimostrasse la completa indegnità, passata e presente, degli ex parlamentari.

Francesco Gandolfi , dottore in giurisprudenza

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