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Banca D'Italia

I rischi delle criptoattività e la bontà del futuro euro digitale. Timori e auspici della Banca d’Italia

Estratto delle Considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, tenute nel corso dell'assemblea annuale

 

La diffusione di prodotti, processi e canali distributivi innovativi richiede il rafforzamento dei presidi per la tutela della clientela e la corretta gestione dei dati personali; la loro regolamentazione beneficia del confronto con utenti e operatori di mercato. Un aumento significativo dei livelli di alfabetizzazione finanziaria è condizione necessaria affinché le capacità di scelta dei clienti si rafforzino e le norme e l’azione di vigilanza possano meglio proteggere i consumatori.

Il ricorso alle tecnologie dei registri distribuiti (distributed ledger technologies, DLT) può migliorare l’efficienza nell’offerta dei servizi finanziari e recare benefici significativi per gli utenti. La riduzione dei tempi dei pagamenti e dei costi collegati alla emissione e alla circolazione degli strumenti finanziari favorisce l’ampliamento della platea degli investitori, accresce lo spessore dei mercati di attività sinora considerate poco liquide. Su questo fronte anche in Italia, come in altri paesi europei, sono in corso di definizione iniziative di sperimentazione, in coerenza con la prossima introduzione nell’Unione europea del regime pilota per le infrastrutture di mercato basate su DLT (Pilot Regime for Market Infrastructures based on DLT Regulation).

Queste tecnologie vengono utilizzate per l’emissione e lo scambio di criptoattività. Questa denominazione, per la quale mancano ancora tassonomie condivise a livello internazionale, fa riferimento a strumenti tra loro molto eterogenei. Un’importante distinzione va fatta tra le criptoattività emesse a fronte di attività reali o finanziarie (fully-backed stablecoins) e quelle prive di tale supporto. Le prime, se adeguatamente regolamentate ed emesse da soggetti ben identificati, possono mantenere un valore relativamente stabile nel tempo e fornire servizi all’economia. Le altre – tra cui le cosiddette stablecoins con meccanismi di stabilizzazione basati su regole automatiche che adeguano l’offerta alle variazioni della domanda (algorithmic stablecoins) – sono prive di un valore intrinseco, connotate da un’elevata volatilità e, di conseguenza, esposte a significativi rischi di vendite improvvise; esse vengono per lo più utilizzate con finalità speculative. A seconda delle loro caratteristiche, le criptoattività possono quindi presentare diversi livelli di rischiosità, di cui la regolamentazione, nel disciplinarne la diffusione, deve tenere conto.

Va nella giusta direzione la proposta della Commissione europea di un regolamento sui relativi mercati (Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCAR), che prevede sia regole comuni per l’emissione e l’offerta al pubblico di criptoattività sia requisiti per la prestazione di servizi a esse collegati, come l’acquisto, la custodia e la vendita. Restano tuttavia questioni aperte, come la possibilità che gli utenti accedano ai mercati delle criptoattività senza il coinvolgimento di operatori regolamentati. Siamo consapevoli del permanere di ulteriori rischi, spesso non sufficientemente compresi dagli utenti, che possono derivare dal ricorso a portafogli elettronici che consentono lo scambio automatico di criptoattività, senza l’intervento di fornitori di servizi (i cosiddetti unhosted wallets), e dalla fruizione di servizi finanziari attraverso programmi informatici (smart contracts) resi disponibili direttamente da soggetti non sottoposti a controlli (finanza decentralizzata, o DeFi). Un ordinato sviluppo di questi fenomeni non potrà prescindere dalla definizione di standard e prassi in grado di costituire un riferimento non soltanto per gli intermediari vigilati, ma per tutti i soggetti coinvolti. Stiamo intensificando, per condividerli con le altre autorità di controllo, gli approfondimenti necessari per accrescere la trasparenza e l’affidabilità di queste nuove forme di intermediazione finanziaria.

Al di là delle distinzioni tra criptoattività, occorre avere ben presente che anche gli strumenti emessi ricorrendo alle DLT da soggetti chiaramente identificati sarebbero passività di enti privati, e come tali caratterizzate dal rischio di insolvenza. L’unico strumento in circolazione privo di tale rischio è il contante emesso della banca centrale. È sulla base di questa consapevolezza che la Banca d’Italia contribuisce, nell’ambito dell’Eurosistema, al progetto per la possibile introduzione dell’euro digitale. Una valuta digitale della banca centrale rappresenterebbe un’ancora per la fiducia del pubblico nella moneta; fungerebbe da complemento al contante e ai mezzi di pagamento elettronici esistenti, nonché allo sviluppo privato di strumenti digitali affidabili. Affinché ciò sia possibile l’euro digitale dovrà soddisfare le aspettative degli utenti garantendo protezione dei dati personali, sicurezza e facilità di utilizzo, favorendo l’innovazione e accompagnando la trasformazione digitale dell’economia. La decisione sulla sua possibile emissione sarà presa nei prossimi anni alla luce dei risultati delle attività in corso.

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