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Reddito Di Cittadinanza

Giustizia civile, la spinta del governo alla mediazione per accelerare i tempi

L'intervento di Giuseppe Carà, consigliere nazionale Unimpresa

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.10.2023, n. 255 il Decreto ministeriale n. 150 del 24.10.2023, recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141- decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Un decreto atteso a lungo da organismi di mediazione, enti di formazione e mediatori per rafforzare e incentivare ulteriormente il ricorso alle forme di risoluzione alternativa dei conflitti, valorizzando la giustizia complementare, anche alla luce della revisione sistematica del decreto legislativo n. 28/2010.

Le recenti novità normative rappresentano il frutto di un’attenzione crescente nei confronti dei sistemi della giustizia alternativa e la testimonianza di una maturata consapevolezza circa l’importanza degli stessi per il miglioramento e la crescita del tessuto economico e sociale, anche in vista degli obiettivi previsti dal PNRR.

La revisione del decreto legislativo n. 28/2010 contiene spunti di indubbio interesse.

Il primo tema che cattura immediatamente l’attenzione è, senz’altro, rappresentato dall’estensione dell’ambito di operatività della mediazione obbligatoria, estesa alle materie dell’associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

Viene ribadita con forza, anche sulla scorta delle numerose pronunce giurisprudenziali susseguitesi negli ultimi anni, l’importanza della partecipazione personale delle parti, stabilendo che le stesse debbano partecipare personalmente alla procedura di mediazione e che, solo in presenza di giustificati motivi, le stesse possano delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

Interessanti novità attengono, altresì, alla previsione del gratuito patrocinio e alle agevolazioni fiscali connesse all’utilizzazione dello strumento della mediazione civile e commerciale.

Viene previsto e disciplinato il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, qualora venga raggiunto l’accordo di conciliazione, così come un sistema ben definito di incentivi fiscali connessi all’utilizzazione degli strumenti ADR.

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Viene innalzato il limite di esenzione dall’imposta di registro, nonché il valore del credito di imposta riconosciuto alle parti nel caso in cui si raggiunga un accordo in mediazione.

In virtù di dette previsioni, il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

Ebbene, in questo quadro di riferimento si inserisce il citato decreto ministeriale n. 150/2023 che dà finalmente completa attuazione alle novità introdotte dalla Riforma Cartabia, definendo e disciplinando l’istituzione del registro degli organismi di mediazione, degli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141-octies, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, degli enti di formazione, dei mediatori e dei formatori e introducendo novità importanti correlate alle indennità e alle spese del procedimento.

Il predetto decreto disciplina i requisiti per l’iscrizione nel registro degli organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell’elenco degli enti di formazione, i requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori, la procedura di iscrizione nel registro, nella sezione speciale degli organismi ADR e nell’elenco degli enti di formazione, gli obblighi degli iscritti, i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori, la vigilanza, le procedure di contestazione, le cause di sospensione e cancellazione dal registro, dalla sezione speciale e dall’elenco degli enti di formazione, e gli effetti della sospensione e cancellazione, le indennità del primo incontro, la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e i criteri di approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.

Alla luce delle novità di cui al decreto gli organismi di mediazione iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel registro previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180, e che entro il 30 aprile 2023 hanno presentato istanza di mantenimento dell’iscrizione, dovranno attestare al responsabile del registro, entro nove mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento ai requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 4, 5 e 6.

Nello stesso termine, saranno chiamati a trasmettere il regolamento di procedura aggiornato in conformità all’articolo 22 unitamente, per gli organismi privati, alla tabella redatta in conformità all’articolo 32 o corredato della dichiarazione di adozione della tabella di cui all’allegato A.

L’approvazione del citato decreto rappresenta indubbiamente un tassello importante ai fini della completa attuazione della riforma della giustizia, con specifico riferimento ai sistemi di risoluzione alternativa dei conflitti.

Il segnale è chiaro e mira a puntare alla costruzione di un sistema di qualità in cui tutte le parti coinvolte (organismi di mediazione, enti formazione, mediatori, avvocati, COA, magistratura e istituzioni universitarie) sono chiamate a fornire un contributo importante e determinante per la diffusione e l’affermazione della cultura delle ADR.

La giustizia consensuale e complementare non è chiamata a prendere il posto, né a sostituirsi al sistema della giustizia ordinaria ma, piuttosto, ad affiancarla e ad integrarla, nel rispetto delle reciproche differenze e peculiarità, offrendo a cittadini e imprese uno spazio alternativo e diverso in cui sperimentare un’“altra” modalità di risoluzione dei conflitti e delle controversie.

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