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Decreto Aprile, ecco la bozza integrale (di maggio)

Che cosa prevede il decreto "Nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19". La bozza integrale

Un pacchetto di 44 norme per il sostegno ai redditi e la protezione del lavoro.

E’ quello contenuto in una prima bozza del decreto con le nuove misure anticoronavirus che dovrebbe andare in Cdm entro metà settimana.

Si va, come annunciato, dal rinnovo delle misure già previste con il decreto Cura Italia, come Cig e cassa in deroga all’introduzione del nuovo Rem, il reddito di emergenza. Confermato lo stop per altri 3 mesi ai licenziamenti. Previsti altri 15 giorni di congedi speciali e altri 600 euro di bonus babysitter.

I licenziamenti saranno sospesi per cinque mesi. Dunque il periodo di sospensione dei licenziamenti viene ampliato da due mesi a cinque rispetto alla precedente formulazione.

L’indennità di 600 euro verrà erogata anche ad aprile ai beneficiari che l’avevano ricevuta a marzo. Inoltre, alle partite Iva che hanno subito una riduzione del 33% del reddito a marzo e aprile, iscritti alla gestione separata e che non sono non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio pari a 1000 euro.

Secondo la bozza, inoltre, la stessa cifra di 1000 euro andrà ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del decreto. Indennità di 1000 euro anche ai lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, mentre a quelli in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, andranno 600 euro anche ad aprile.

Detrazione fiscale fino a 300 euro per i centri estivi dei figli fino a 16 anni. Lo prevede la bozza del nuovo decreto anti-Coronavirus. Lo sconto fiscale vale per le spese sostenute nel 2020 per le famiglie con redditi fino a 36mila euro e si può usufruire per la parte di spese non coperte da “eventuali altri contributi pubblici”.

 

 

DECRETO LEGGE “APRILE”

Nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

CAPO I

MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27

 

Art. 1

(Modifiche all’articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale)

 

  1. All’articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1 le parole “per i lavoratori” sono sostituite dalle seguenti: “per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non”;
  3. b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: “Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.”.

 

Art. 2

(Modifiche all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

 

  1. All’articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’at­tività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di diciotto settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1088, n. 153.”;
  3. b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: “per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva”;
  4. c) al comma 2, secondo periodo, le parole: “entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo” sono sostituite a dalle seguenti parole: “entro la fine del mese di inizio del periodo”.
  5. d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e di anzianità di impiego di cui all’articolo 8, della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazione salariali CISOA con causale COVID19, sono concesse dalla Sede dell’INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di concessione del trattamento salariale in deroga ai sensi dell’articolo 22.”;

  1. e) al comma 6, secondo periodo, le parole: “80 milioni” sono sostituite dalle eseguenti: “1 miliardo”;
  2. f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.”;

  1. g) al comma 8, le parole: “23 febbraio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “25 marzo 2020”;
  2. h) al comma 9, primo periodo, dopo le parole “da 1 a 5” sono inserite le seguenti: “e 7”; le parole “pari a 1.347, 2 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “pari a ….milioni di euro”.

 

Art. 3

(Modifiche all’articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

  1. All’articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, le parole: “nove settimane” sono sostituite dalle seguenti: “diciotto settimane e comunque entro il 31 ottobre 2020”;
  3. b) al comma 5, le parole: “pari a 338,2 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “pari a ….milioni di euro “….”

 

 

Art. 4

(Modifiche all’articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga)

 

  1. All’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, primo periodo, le parole “nove settimane” sono sostituite dalle seguenti: “diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020”.
  3. b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di ……..milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.”
  4. c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
  5. il quinto periodo è soppresso;
  6. al sesto periodo le parole: “dal predetto Ministero” sono sostituite dalle seguenti: “dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.”.
  7. d) il comma 5-ter è sostituito dal seguente: “Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione di copertura del relativo fabbisogno finanziario con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previsti dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.”
  8. e) Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all’ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso con la modalità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”.

 

Art. 5

(Misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali)

  1. Al fine di favorire la celere disponibilità di reddito da parte dei lavoratori in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dagli articoli 19 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione, trasmettendo la relativa domanda entro la fine del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale richiesto, le Amministrazioni competenti autorizzano la domanda e i datori di lavoro comunicano all’Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto. L’Inps dispone il pagamento delle prestazioni entro la fine del mese stesso.

 

Art. 6

(Riconoscimento di un trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario con causale “Covid 19 – obbligo permanenza domiciliare”)

  1. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata delle misure previste dai predetti provvedimenti e comunque nei limiti temporali previsti al comma 1. Alle domande presentate ai sensi del secondo periodo sono allegati i provvedimenti della pubblica autorità che interessano i Comuni ove sono domiciliati o residenti i lavoratori beneficiari.”
  2. All’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata delle misure previste dai predetti provvedimenti e comunque nei limiti temporali previsti al comma 1. Alle domande presentate ai sensi del secondo periodo sono allegati i provvedimenti della pubblica autorità che interessano i Comuni ove sono domiciliati o residenti i lavoratori beneficiari.”

 

Art. 7

(Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti)

 

  1. All’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 30 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.”;
  3. b) al comma 6, le parole: “, di età compresa tra i 12 e i 16 anni” sono sostituite dalle seguenti: “di anni 16”.
  4. c) al comma 8, dopo le parole: “baby sitting” sono aggiunte le seguenti: “ovvero per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia” e le parole: “600 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1200 euro”
  5. All’articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, al comma 3 le parole: “1000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “2000 euro”.

 

Art. 8

(Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

 

  1. All’articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “e di ulteriori  complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio  e giugno 2020.”

 

Art. 9

(Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

 

  1. All’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “fino al 30 aprile 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 luglio 2020”.

 

 

Art. 10

(Modifiche all’articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità)

 

  1. All’articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.”.

 

Art. 11

(Modifiche all’articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità)

 

  1. All’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “per due mesi” sono sostituite dalle seguenti: “per quattro mesi”.

 

Art. 12

(Modifiche all’articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore)

 

  1. All’articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) nella rubrica le parole: “contributi alle imprese” sono sostituite dalle seguenti: “contributi alle imprese e agli enti del terzo settore”;
  3. b) al comma 1, dopo le parole: “dei processi produttivi delle imprese” sono aggiunte le seguenti: “nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;
  4. c) al comma 1, dopo le parole: “alle imprese” sono aggiunte le seguenti: “e agli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

 

Art. 13

(Modifiche all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

 

  1. All’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “300 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “800 milioni”.

 

Art. 14

(Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)

 

  1. All’articolo 46, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, le parole: “60 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque mesi” ed è aggiunto infine il seguente periodo: “Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.”.
  3. b) dopo il comma 1, è aggiunto infine il seguente comma: “1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, di cui all’articolo 22, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.”.

 

Art. 15

 (Modifiche all’articolo 61 in materia di termini per il versamento di ritenute e contributi)

 

  1. All’articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: “u) servizi degli istituti di bellezza.”;
  3. b) al comma 5, primo periodo, le parole: “31 maggio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2020” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020”.

 

Art. 16

(Modifiche all’articolo 64 in materia di credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore)

 

  1. All’articolo 64, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: “ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione” aggiungere le seguenti: “nonché agli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

 

Art. 17

(Modifiche all’articolo 95 in materia di sospensione dei versamenti dei canoni per immobili pubblici in locazione o concessione in favore degli enti del terzo settore)

 

  1. All’articolo 95 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) nella rubrica, dopo le parole: “per il settore sportivo” sono aggiunte le seguenti: “e per gli enti del Terzo settore”;
  3. b) al comma 1, dopo la parola: “dilettantistiche”, sono aggiunte le seguenti: “nonché per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383”;
  4. c) al comma 1, le parole: “impianti sportivi” sono sostituite dalle seguenti: “immobili”.

Art. 18

(Modifiche all’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

 

  1. L’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

“2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.”.

 

CAPO II

ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

 

Art. 19

(Reddito di emergenza)

 

  1. È istituito, a decorrere dal mese di maggio 2020, il Reddito di emergenza, di seguito denominato “Rem”, quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui al comma 2. Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di luglio 2020.
  2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda e nelle mensilità in cui il beneficio viene erogato, salvo diversa specificazione, dei seguenti requisiti:
    1. residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
    2. un valore del reddito familiare, nel mese precedente la richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio di cui al comma 6;
    3. un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000;
    4. un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.
  3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge.
  4. Nel caso di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello di cui al comma 6, il Rem può essere richiesto ad integrazione della somma goduta per un importo tale per cui il cumulo dei due benefici sia pari alla somma di cui al comma 6.
  5. Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del Rem:
    1. il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
    2. il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ed è riferito ad una data mensilità secondo il principio di cassa;
    3. il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
  6. Il Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo comunque non superiore a 800 euro mensili.
  7. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.
  8. In riferimento alla richiesta, riconoscimento ed erogazione del Rem si applicano le medesime modalità del reddito di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Rem è comunque richiesto tramite modello di domanda predisposto dall’INPS e presentato secondo le modalità stabilite dall’Istituto.
  9. Il Rem è erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda.
  10. Le eventuali variazioni nel possesso dei requisiti sono comunicate all’INPS, nelle modalità indicate dall’Istituto, entro il decimo giorno successivo al mese in cui è occorsa la variazione. Il beneficio è sospeso dalla mensilità successiva a quella in cui la variazione nel possesso dei requisiti è intervenuta.
  11. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera e), l’INPS e l’Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE.
  12. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
  13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a………….. si provvede….

 

Art. 20

(Disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza)

 

  1. In relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall’emergenza epidemiologica, per le domande di riconoscimento del beneficio previsto dal decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, presentate dal 1° luglio 2020 sino al 30 ottobre 2020, i requisiti di accesso sono così modificati:
  2. a) con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b):

1) la soglia del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al numero 1) è incrementata da 9.360 euro a 10.000 euro;

2) la soglia del valore del patrimonio immobiliare di cui al numero 2), è incrementata da 30.000 euro a euro 50.000;

3) la soglia del valore del patrimonio mobiliare di cui al numero 3) è incrementata da 6.000 euro a 8.000 euro oltre agli incrementi ivi previsti;

  1. b) con riferimento al godimento di beni durevoli, il requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), non
  2. I criteri di accesso al reddito di cittadinanza, come temporaneamente modificati al comma 1, rilevano solo in relazione all’attribuzione dei ratei mensili spettanti sino al 31 dicembre 2020. Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti previgenti, il beneficio continua ad essere riconosciuto nelle modalità di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4.
  3. Nei casi di cui al comma 1, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lett. b), n. 4, dell’articolo 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementato sino ad un massimo di 2,3.

 

Art. 21

(Sorveglianza sanitaria)

 

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
  2. Per i datori di lavoro che ai sensi dell’ articolo 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non è fatto obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali delle Aziende Sanitarie locali o dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro , su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Con decreto interministeriale del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro delle economie e finanze acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, viene definita la relativa tariffa per l’effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al comma 2 non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  3. Per i lavoratori che risultino temporaneamente inidonei alla mansione, è riconosciuta, per l’intero periodo di durata dell’inidoneità, un’indennità pari all’80% della retribuzione, erogata dall’INPS.
  4. Per la finalità di cui al comma 3 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo sorveglianza sanitaria COVID-19”, con una dotazione iniziale pari a ….
  5. Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative l’INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite massimo di 105 milioni di euro.

 

Art. 22

(Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19)

 

  1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
  2. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
  3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020pari a 1000 euro.
  4. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
  5. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che in osservanza dei provvedimenti di urgenza emanati dall’Autorità per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato la propria attività o abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2020, rispetto al fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2019, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio pari a 1000 euro. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti. L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato o corrispettivi di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
  6. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  7. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  8. E’ riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
  9. a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  10. b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  11. c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  12. d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  13. I soggetti di cui al comma 9, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
  14. a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
  15. b) titolari di pensione.
  16. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 15 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro per ciascun mese.
  17. Non hanno diritto all’indennità di cui al comma 10 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  18. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di …. milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  19. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 sono altresì riconosciute ai soli percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino al raggiungimento della somma complessiva di 600 euro se l’importo del reddito di cittadinanza in godimento è inferiore a 600 euro.
  20. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 27, 28, 29 e 38 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020.
  21. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede a valere…..

 

Art. 23

(Indennità per i lavoratori domestici)

 

  1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva non superiore a 20 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 400 euro, per ciascun mese. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla medesima data, uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 20 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 600 euro, per ciascun mese. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le indennità di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col dator di lavoro e che vi sia stata una comprovata riduzione di almeno il 25 per cento dell’orario complessivo di lavoro.
  3. Le indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del 2020 ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge, né è cumulabile con la NASPI e non spetta ai percettori del reddito di emergenza di cui all’articolo 18. Dette indennità sono altresì riconosciute ai soli percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino al raggiungimento della somma complessiva di 600 euro se l’importo del reddito di cittadinanza in godimento è inferiore a 600 euro.
  4. L’indennità di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
  5. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di …. milioni di euro per l’anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

 

Art. 24

(Nuova indennità per i lavoratori di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

 

  1. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come rifinanziato dall’articolo 11 del presente decreto, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
  2. a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  3. b) titolari di pensione.
  4. L’articolo 34 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 23 è abrogato.

 

 

Art. 25

(Divieto di cumulo tra indennità)

 

  1. Le indennità di cui agli articoli 22, 23 e 24 non sono tra loro cumulabili, non sono cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

 

Art. 26

(Trattamenti di integrazione salariale)

 

  1. Per l’anno 2020, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono concedere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale, utilizzando le risorse residue di cui all’articolo 44, comma 6-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, previo accertamento delle stesse.

Art. 27

(Fondo Formazione)

 

  1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato Fondo Nuove Competenze, costituito presso l’ANPAL Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.
  2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l’ANPAL una quota delle risorse disponibili nell’ambito dei rispettivi bilanci.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse.

 

Art. 28

(Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali)

 

  1. Ai fini della rendicontazione da parte di Regioni, Ambiti territoriali e Comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.
  2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, anche a valere su risorse finanziarie relative alle annualità precedenti, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all’emergenza Covid-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all’approvvigionamento di dispositivi di protezione e all’adattamento degli spazi.
  3. Le suddette amministrazioni, con riferimento ai servizi sociali assicurati mediante contratti di appalto di servizi possono, nei limiti delle risorse disponibili, riconoscere le spese aggiuntive degli appaltatori in relazione ai costi di fornitura dei servizi e alla necessaria riprogrammazione delle modalità di espletamento degli stessi a seguito dell’emergenza Corìvid-19, su richiesta degli appaltatori, nei termini di cui al comma 2, se ritenuti preferibili rispetto a quanto già previsto dalla normativa corrente, con particolare riferimento alle norme di cui al Capo II del Titolo V del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50, e del Capo XII del Titolo II del Libro IV del codice civile, ovvero dalle altre norme emanate per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
  4. Ai fini del rafforzamento dei servizi sociali necessaria a fronteggiare l’aumento dei bisogni sociali anche legati all’emergenza Covid-19 e alla connessa necessità di riorganizzare gli stessi servizi sociali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emana appositi avvisi per il finanziamento di progetti di Comuni, anche in forma associata, Ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 3, lett. a, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e altre Amministrazioni Pubbliche per un ammontare complessivo di 90 milioni. Gli avvisi definiscono le specifiche condizioni di partecipazione e gli ambiti di intervento, con particolare riferimento ai bisogni di bambini e adolescenti, a quelli dei senza fissa dimora e al necessario rafforzamento dei servizi domiciliari. I relativi progetti, anche definiti mediante coprogettazioni, sono finanziati nei limiti dei progetti ammissibili e delle risorse disponibili a legislazione vigente del Programma Operativo Nazionale PON Inclusione approvato con Decisione della Commissione Europea n. 10130 del 18 dicembre 2014 e da ultimo modificato con Decisione della Commissione Europea n. 1848 del 19 marzo 2020.

Art. 29

(Detraibilità dall’imposta personale sui redditi delle spese per la frequenza a centri estivi)

 

  1. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera i-decies) sono aggiunte le seguenti: “i-undecies) limitatamente all’anno 2020, le spese, per un importo non superiore a 300 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per la frequenza di persone di età minore di 16 anni a centri estivi, diurni o residenziali e a centri di aggregazione giovanile. La detrazione può essere usufruita nei limiti dell’ammontare non coperto da eventuali altri contributi pubblici.

 

Art. 30

(Attività di formazione a distanza)

 

  1. A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale ( I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ( I.F.T.S.), tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dai medesimi Istituti di istruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

 

Art. 31

(Coordinamento del Fondo sociale europeo)

 

  1. In considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul sistema economico e sociale e della necessità che per contrastarli sia anche assicurata piena integrazione e complementarietà tra i programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e le politiche nazionali, al fine di assicurare il più efficace ed efficiente coordinamento tra le politiche per l’occupazione, incluse le politiche attive del lavoro, le politiche per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà, le politiche per l’istruzione, la formazione e l’apprendimento permanente e le politiche per il miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. all’articolo 3, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Al Ministero del lavoro e delle politiche sociale competono, altresì, la promozione e il coordinamento, in raccordo con l’Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo.”;
    2. all’articolo 9, comma 1, la lettera f) è soppressa.
    3. Al fine di assicurare il trasferimento dall’ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni di cui al comma 1, un ufficio dirigenziale di livello non generale e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali sono trasferite dall’ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire dall’ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché delle modalità e procedure di trasferimento, si provvede con le medesime procedure e nei medesimi termini previsti per il riordino dell’organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8. Con il medesimo decreto è altresì rideterminata la dotazione organica dell’ANPAL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Art. 32

(Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL)

 

  1. Le prestazioni di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 22 – 23 -24 del presente decreto. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

 

Art. 33

(Sospensione incremento contribuzione contratto a tempo determinato)

 

  1. In via eccezionale e per agevolare la ripresa delle attività produttive il contributo addizionale di cui al comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, non è dovuto per i contratti a tempo determinato rinnovati entro la data del 31 agosto.

 

Art. 34

(Incentivo lavoro agricolo)

  1. In relazione all’emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020. I compensi percepiti non rilevano ai fini dei requisiti reddituali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), punto n. 1) e punto n. 4) previsti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26.

 

Art. 35

(Assunzioni INL)

 

  1. L’Ispettorato può provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, anche in deroga all’articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché, al fine di una tempestiva disponibilità dei mezzi, in deroga agli obblighi di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come modificato dall’articolo 1, comma 581, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. 2. Al fine di reintegrare le proprie dotazioni organiche l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale delle aree funzionali nei limiti del budget assunzionale relativo al personale cessato nell’anno 2019, al netto di quanto già utilizzato ai sensi della legge 19 giugno 2019, n. 56. A tal fine l’Ispettorato aggiorna il piano dei fabbisogni per il triennio 2020-2022 in funzione della esigenza di potenziare i controlli connessi all’emergenza epidemiologica. Le procedure concorsuali di cui al presente comma nonché quelle ancora da attivare a seguito delle autorizzazioni già concesse sono svolte con modalità semplificate per titoli e colloquio da effettuare anche a distanza. Con avviso pubblico del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono indicate le modalità di selezione, i titoli richiesti per la partecipazione ed i relativi punteggi, le materie su cui verte il colloquio orale e il punteggio minimo da conseguire per il superamento della prova. L’Ispettorato comunica al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze il numero delle unità di personale per le quali sono attivate le procedure concorsuali di cui al presente comma.

 

Art. 36

(Disposizioni in materia di vigilanza sul lavoro)

 

  1. In via eccezionale, per far fronte all’emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali si avvale in via diretta, oltre che dell’Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del decreto del Ministro dell’Interno 15 agosto 2017.

Art. 37

(Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297)

 

  1. All’articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297 al primo periodo, dopo la parola: “richiesta” è soppressa la parola: “dell’interessato” ed è inserito il seguente periodo: “mediante accredito sul conto corrente del beneficiario”.
  2. All’articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297 al secondo periodo, dopo la parola: “il fondo” è inserito il seguente periodo: “previa esibizione della contabile di pagamento” e dopo le parole: “dei datori di lavoro” è inserito il seguente periodo: “e degli eventuali condebitori solidali”.

 

Art. 38

(Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)

 

  1. Per il mese di aprile 2020, l’indennità di cui all’articolo 22, comma 3, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 150 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 150 milioni di euro per l’anno 2020.
  3. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
  4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
  5. Il limite di spesa previsto dall’art. 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come convertito, è innalzato sino a 120 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell’art. 96, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 70 milioni di euro.
  6. All’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come convertito, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro».
  7. Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo si provvede mediante _____.

 

Art. 39

 (Disposizioni in materia di terzo settore)

  1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: “legge 23 dicembre 1996, n. 662”, sono aggiunte le seguenti: “, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa.”.

Art. 40

 (Incremento Fondo Terzo settore)

 

  1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 120 milioni di euro per l’anno 2020.
  2. Al fine di sostenere interventi degli enti di cui al comma precedente attraverso capaci di generare un significativo impatto sociale sulle comunità di riferimento, la prima sezione del Fondo di cui all’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2020.
  3. All’onere derivante dall’attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

 

Art. 41

(Osservatorio Nazionale sul Lavoro)(DA DEFINIRE)

 

  1. Ai fini di monitorare l’evoluzione del mercato del lavoro nelle fase di riavvio delle attività produttive conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid 19 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio Nazionale sul Mercato del Lavoro, di seguito denominato “Osservatorio”, per favorire l’elaborazione di adeguate strategie occupazionali attraverso il confronto, l’analisi e il monitoraggio sul mondo del lavoro e la sua evoluzione.
  2. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottarsi entro trenta novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto della presente disposizione, disciplina la composizione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio, prevedendo che siano rappresentati il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della funzione pubblica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), l’Agenzia Nazionale Per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia), Unioncamere, le associazioni maggiormente comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro. L’Osservatorio può essere integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro, designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  4. L’Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:
  5. a) studio, analisi ed elaborazione dei dati relativi all’occupazione elaborati anche dagli Enti pubblici e dagli osservatori già esistenti;
  6. b) formulazione di una metodologia unica e condivisa di raccolta, elaborazione e condivisione dei dati ufficiali sull’occupazione;
  7. c) individuazione e definizione di nuovi ruoli, mestieri e professioni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto della introduzione di nuove tecnologie e dei mutamenti conseguenti all’emergenza epidemiologica;
  8. d) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;
  9. e) ottimizzazione supporto all’individuazione dell’offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti dall’introduzione di industria 4.0 dall’evoluzione tecnologica e dalla digitalizzazione del mercato del lavoro;
  10. f) definizione di linee guida per garantire efficienza ed efficacia al funzionamento e all’azione, sull’intero territorio nazionale, dei Centri per l’impiego;
  11. g) misurazione e valorizzazione dell’impatto dell’utilizzo dei fondi pubblici sull’occupazione, sulle pari opportunità e sull’inclusione e lo sviluppo sociale;
  12. h) elaborazione e promozione di indirizzi e strategie per realizzare sinergie tra gli attori pubblici e privati per l’efficace utilizzo delle risorse destinate all’occupazione e alla formazione professionale;
  13. i) diffusione e condivisione della reportistica prodotta dall’Osservatorio attraverso l’utilizzo dei mezzi di comunicazione;
  14. l) definizione di un sistema di monitoraggio per l’individuazione dei parametri di misurazione dei risultati delle azioni avviate e dell’impatto occupazionale conseguito.
  15. Nell’ambito dei componenti di cui al comma 3, è costituito un Comitato esecutivo che assicura il rispetto degli obiettivi istituzionali dell’Osservatorio di cui al comma 4.
  16. In relazione a specifiche tematiche l’Osservatorio ha facoltà di invitare alle proprie riunioni rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, il cui apporto sia ritenuto utile in relazione agli obiettivi di cui al comma 4.
  17. L’Osservatorio presenta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza annuale, una relazione sull’attività svolta.
  18. Ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Art. 42

 (Norma spese per acquisto di beni e servizi Inps)

  1. 1. Allo scopo di consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all’erogazione delle prestazioni finalizzate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell’emergenza epidemiologica COVID-19, le spese per acquisto di beni e servizi dell’Istituto nazionale della Previdenza Sociale, individuate con riferimento al piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, possono, in deroga alle disposizioni normative vigenti, essere incrementate in misura non superiore al dieci per cento dello stanziamento previsto in sede di bilancio preventivo originario 2020 nel corso dell’esercizio 2020 e in misura non superiore al cinque per cento del medesimo stanziamento nel corso dell’esercizio 2021.

 

Art. 43

(Indennità lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga)

  1. L’articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è sostituito dal seguente:

“251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n.92.”

  1. L’articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2018, n.145, così come sostituito dall’art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 è sostituito dal seguente:

“253. All’onere derivante dall’attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell’articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le regioni e le province autonome concedono l’indennità di cui al comma 251, previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.”

 

Art. 44

 (Disposizioni settore poligrafici)

  1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con decorrenza entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, salvo il caso di dolo dell’interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato. Ai fini della determinazione del diritto al trattamento pensionistico di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell’interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.

 

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