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Covid-19, come tutelare aziende e filiere strategiche

Idee e proposte per tutelare aziende e filiere strategiche. L'intervento Massimo Ortolani, consulente e analista finanziario

Una delle tematiche difensive di maggiore pregnanza sul piano dei rischi sistemici, che la pandemia ha fatto emergere, concerne la difesa degli asset produttivi strategici ed i rischi di una eccessiva concentrazione – nell’area asiatica ed in Cina in specifico – delle filiere produttive cui fanno in gran parte capo le catene globali del valore. Come noto si tratta di filiere connesse non solo alla produzione di vaccini, e di prodotti medicali in generale, quanto anche alla generica produzione di input intermedi industriali, capaci di bloccare, in caso di pandemia, le produzioni finali dislocate in Italia e nel resto del mondo.

Si imporrebbe, dunque, un importante compito anche per l’Intelligence economica, (1) se chiamata a identificare/selezionare singole filiere, e singole aziende, ai fini di un sostegno alla rilocazione di dette produzioni per ragioni di sicurezza nazionale. E, più in particolare, nell’intento di definire una strategia industriale da gestire in auspicabile cooperazione con la UE nel periodo immediatamente post-pandemico. Per riattrarre e diversificare in aree dei paesi membri o prossime – si pensi ad alcuni paesi dell’Est-Europa, alle aree Obiettivo 2, o all’Africa mediterranea – alcune produzioni essenziali alla cosiddetta filiera della salute. Azione che appare ora più necessaria che opportuna, e ispirata al criterio di accorciare e ad un tempo diversificare le supply chain, mantenendo all’interno dei confini nazionali ciò che è fortemente strategico.

Naturalmente ciò dovrebbe comportare sovvenzioni ed aiuti pubblici più attrattivi di quelli ad oggi erogati per sostenere il processo inverso, ovvero di investimento all’estero (Legge n. 100/90, interventi della Cooperazione allo sviluppo, ecc). Così come cofinanziamenti UE a valere sui Fondi strutturali da dedicare a siffatte operazioni di back-shoring in linea on le nuove modalità di “aiuti di Stato maggiorati”, attualmente in fase di deliberazione a Bruxelles. Vale a dire garanzie statali per prestiti concessi da intermediari finanziari, sovvenzioni dirette e vantaggi fiscali selettivi, prestiti pubblici a tasso agevolato a imprese, oltre a garanzie per le banche che finanzino l’economia reale. Si tratta di agevolazioni che dovrebbero chiaramente compensare sia i maggiori della rilocazione, che quelli occulti – di natura “assicurativa” – ascrivibili all’opzione di potere evitare alle future filiere produttive rischi di natura geopolitica come quello recentemente emerso.

Ma la nozione di essenzialità sottesa a tali interventi non potrebbe disgiungersi, in tale crisi pandemica, da quella di “strategicità”, ascrivibile in Italia alle consuete applicazioni della normativa nazionale del Golden Power. Infatti,sia i tracolli di borsa per le aziende quotate, che le ristrettezze di liquidità da cui le aziende (anche non quotate) verranno colpite, generano la comprensibile preoccupazione che “organismi esteri “privati – o a etero-direzione pubblica” – possano approfittarne per comprare a prezzi predatori aziende appunto “strategiche”. E tutto ciò con riguardo sia ad organismi già normativamente oggetto di tutela G.P., sia relazione alle filiere come sopra descritte e non ancora oggetto di tale tutela, e spesso identificabili nel novero delle grandi e piccole imprese dotate di avanzata tecnologia proprietaria, ovvero eroganti servizi di strategica rilevanza ai fini della tutela del risparmio e della salute pubblica. Si sta infatti pensando a comparti quali: finanziario ed assicurativo, robotica, tecnologie spaziali, biochimico, farmaceutico, nanotecnologie, infrastrutture critiche (acqua), trattamento dei dati personali e media, ecc.

Ai fini della definizione della lista delle imprese eleggibili a queste ampliate tutele del G.P. non servirebbe avvalersi tanto dei modelli econometrici, dell’analisi input-out put e dell’Intelligenza artificiale. Quanto invece delle informazioni desumibili dalle richieste di brevetto, nonché da quelle reperibili dall’Intelligence nei modi che le sono consueti. In particolare per stimare l’elevato contenuto valoriale insito nella tecnologia proprietaria anche di una piccola start-up.

Mentre rimarrebbe pur sempre il compito più difficile per l’Intelligence economica, quello di stabilire in forma sofisticata ed attendibile i criteri analitici di spartiacque, in base ai quali scegliere ad es. una banca di determinate dimensioni/diversificazioni/radicazioni operative rispetto ad altre, ovvero una impresa della robotica che detenga tecnologia fortemente innovativa, e per questo molto più appetibile a potenziali acquirenti occulti – anche della UE – rispetto ad un’altra impresa dello stesso comparto.

Una mission istituzionale da compiere tenendo conto delle passate interlocuzioni tra la vigilanza italiana del Golden Power italiano e l’Antritrust UE, in relazione all’ applicazione operativa dei criteri della “sicurezza e dell’ordine pubblico”; e ora anche delle indicazioni presenti nel Regolamento UE n 452 in tema di controllo degli investimenti esteri diretti – che entrerà in vigore ad Ottobre prossimo – nonché della Guidance recentemente emanata in materia dalla Commissione UE.

In particolare laddove fa esplicito riferimento al settore sanitario, assimilandone l’importanza a quella di ambiti già da tempo oggetto di attenzione da parte del legislatore europeo: “In addition, public health has been recognised by the Court of Justice of the European Union as an overriding reason in the general interest. Overriding reasons of general interest recognised by the Court of Justice in relation to other Treaty freedoms include also protecting consumers, preserving the financial equilibrium of the social security system, achieving social policy objectives, that could possibly be relevant in emergency situations. Furthermore, the Treaty provides for safeguards in case of serious difficulties, or threat thereof, for the operation of the Economic and Monetary Union (Article 66 TFEU) and for balance of payments for Member States outside the euro area (Article 143/144 TFEU). In case of foreign investment from third countries in companies with valuations on capital markets that are considered well below their true or intrinsic value, the possibility to introduce restrictions could be considered taking into account the actual or potential impact of those investments on the safeguard of the abovementioned public interests (for instance whether they may lead to over-reliance on foreign investors from third countries for the provision of essential supplies or essential services). In terms of appropriateness of those measures, their potentially adverse impact on companies and the economy at large should also be considered and possibly mitigated.”

Per ciò che concerne invece i mercati finanziari va aggiunto che, sul piano dei rischi generabili dall’operare dei mercati borsistici, la Consob (2) ha già deliberato l’abbassamento dal 3% all’1% della soglia di comunicazione delle partecipazioni per le società con capitalizzazione superiore ai 500 milioni, oltre ad avere sospeso le vendite allo scoperto per tre mesi. (3)

Ma è del pari evidente che, per le società quotate, in tale emergenziale contesto per i risultati di bilancio seri rischi possono emergere anche da attività di Insider Trading, per la cui prevenzione potrebbero risultare opportune anche azioni di Intelligence. (4)

A parere dello scrivente, infine, dovrebbe essere concesso che la Bce possa in prospettiva finanziare, a tassi negativi, il comparto bancario dei paesi della Uem per l’acquisto di titoli pubblici emessi dai rispettivi Stati – o dai veicoli di loro Fondi – solo per capitalizzare aziende strategiche in crisi, in relazione a loro temporanee nazionalizzazioni.

Note:

(1) La maggiore integrazione delle filiere produttive “rilevanti” all’interno dei paesi dell’area Uem può generare un beneficio potenziale aggiuntivo a quello dell’assenza della volatilità di cambio, e di carattere strategico. Consistente nella possibilità di concordare, tra i paesi della Uem, politiche di complementarità produttiva ai fini dell’integrazione delle filiere cui dedicare gli aiuti di Stato, così da eliminare ridondanze di capacità produttiva nelle unità produttive all’interno di uno stesso paese. E ciò in linea con l’assunto che la sanità debba essere considerata un “bene pubblico” all’interno dell’intero mercato Ue. Si tratterebbe di un programma di politica industriale su base europea che verrebbe a coinvolgere anche le produzioni di quelle di aziende con codici Ateco non specifici del settore sanitario/medicale, ma che generano i necessari input intermedi, ovvero che consentono il mantenimento e la funzionalità degli impianti ed apparecchiature del comparto sanitario.

(2) In tali casi di soglie ridotte si costringono a venire allo scoperto anche quegli acquirenti che, coordinandosi tra loro, “potrebbero successivamente” cedere in blocco le loro modeste quote a un acquirente che già possedesse quote rilevanti nella società quotata target. La Consob e l’Intelligence avrebbero però, nel frattempo, la possibilità di effettuare le dovute verifiche. Al riguardo si deve ricordare anche che, in base all’art 13 del DL 148/17, convertito con L.172 dello stesso anno, sono state introdotte norme modificative del Testo Unico della Finanza (Art. 120: cosiddette “norme antiscorrerie”), obbliganti gli acquirenti di quote di società emittenti quotati. In base alle quali l’acquirente che abbia superato la prevista soglia di partecipazione deve comunicare alla Consob se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli, nonché se intende acquisire il controllo dell’emittente, o comunque esercitare un’influenza sulla gestione della società e – in siffatti casi – la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera.

(3) Ma rischi indiretti possono ricondursi anche alle conseguenze della illiquidità sui mercati finanziari e borsistici, che potrebbe causare serie anomalie nella formazione dei prezzi e dei tassi di interesse su taluni titoli. Da questo punto di vista Ai fini della tutela degli asset strategici da acquisiti predatori sui mercati borsistici, potrebbe essere opportuno esaminare il decorso delle vendite all’estero (sull’Eurex) di titoli di Stato italiani. Pur in presenza della decisione presa dall’ESMA di ridurre la soglia di notifica alle autorità di vigilanza delle posizioni nette corte secondo l’art. 28 del Regolamento 236, una scommessa contro l’Italia che colpisse i BTP ed elevasse la percezione del rischio paese, risulterebbe deleterea nella misura in cui si riflettesse sul livello dei rating di aziende nazionali quotate e, per tale via, anche sulle loro quotazioni di borsa.

(4) Si veda al riguardo quanto questo allarme sia già percepito in Francia.

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