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Cosa serve davvero per migliorare prevenzione e sicurezza sul lavoro

Lavoro, prevenzione, salute e sicurezza: il governo, le risorse, le parti sociali. Le polemiche non servono. L'intervento di Alessandra Servidori

In attesa dell’incontro previsto l’8 maggio tra governo e parti sociali sulle risorse stanziate nel CdM del 30 aprile le polemiche stanno a zero. Infatti l’accordo, se proprio si vuole, c’è già ed è già stato approvato dalla Conferenza Stato Regioni, che come si sa è l’organismo autorevole che con la sua composizione vara gli interventi più corposi con il parere di tutti: istituzioni e parti sociali.

È stato siglato il 17 aprile l’accordo Stato-Regioni-Province che attua quanto introdotto nel 2021 e che con la decisione del governo ne ha la copertura finanziaria che è veramente la questione più complessa. Si tratta di importanti modifiche all’art 37 del dlgs 81/2008 TU – cioè il testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – più volte novellato soprattutto in materia di formazione dei lavoratori e dai loro rappresentanti già previsto dal decreto 146/2021.

Siamo clamorosamente in ritardo poiché l’accordo andava recepito entro il giugno del 2022 per provvedere alla rivisitazione, modifica in materia di formazione per garantire la durata e i contenuti dei moduli obbligatori a carico anche del datore di lavoro e non solo preposto, le verifiche di apprendimento dei discenti, l’aggiornamento obbligatorio costante.

L’allegato A dell’Accordo è fondamentale perché stabilisce le responsabilità del datore di lavoro (già peraltro declinate dall’art 18 del TU) nonché l’art 97 sempre del TU del datore di lavoro dell’impresa affidataria, chiarendo così la questione dei pericolosi sub appalti, dei cantieri mobili, alla redazione dei piani di sicurezza. Per il preposto oltre l’obbligo di formazione di base e specialistica vi è la responsabilità di assicurarsi che tutti i lavoratori siano informati e formati e, se non rispettati gli obblighi, si ferma l’attività.

Gli obiettivi dei corsi coinvolgono cinque aree. Conoscenze e competenze, obblighi e responsabilità penali, civili, amministrative, il sistema istituzionale della prevenzione, ruolo degli organi di vigilanza, organizzazione e gestione, protezione aziendale, strumenti di comunicazione.

Attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e da quel momento i datori di lavoro hanno 24 mesi per concludere il corso di formazione. Dunque le risorse per sviluppare questo importante accordo sono fondamentali e si aggiungono in ambito Inail a quelle già in vigore. Peraltro è del mese scorso l’accordo tra la Fondazione Consulenti del lavoro e Inail per fare formazione.

Ci auguriamo che vi siano le professionalità e le competenze giuste in punta di diritto per realizzare seriamente questo accordo poiché la materia è complicata, articolata e non priva di rischi. Infatti la Cassazione ha chiarito che la responsabilità per gli infortuni sul lavoro è principalmente del datore di lavoro, che ha l’obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, il lavoratore ha anche responsabilità, come l’utilizzo corretto dei DPI e la segnalazione di eventuali rischi. La condotta colposa del lavoratore può escludere la responsabilità del datore di lavoro solo se è assolutamente eccezionale e imprevedibile.

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