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Condono, ecco cosa cambia (e cosa resta) con il testo finale del decreto fiscale sulla integrativa speciale

L'approfondimento del commercialista Giuliano Mandolesi sul condono come emerge dal testo finale del decreto fiscale sulla integrativa speciale

L’ultima bozza del DL FISCALE stravolge e rivoluziona l’articolo 9 contenente la disposizione sulla tanto discussa “integrativa speciale” che, oltre alla parte sullo scudo penale, è interessata da numerose modifiche.

COSA CAMBIA – SALTA LO SCUDO PENALE

Viene completamente tagliato il comma che depenalizzava i reati penali.

Benché alcuni di essi come quello di INFEDELE DICHIARAZIONE ed OMESSO VERSAMENTO IVA abbiano limiti troppo alti per essere raggiunti con l’integrativa speciale, gli interessati dovranno fare i conti però con le altre tipologie di reati dunque si potrà fare dunque pace con il fisco ma non con la giustizia.

COSA RESTA – L’ALIQUOTA ED IL PERIODO CONDONABILE

Non cambia l’aliquota sostitutiva del 20% sui maggiori redditi dichiarati così come non subisce variazioni l’arco temporale interessato, si potranno dunque integrare le dichiarazioni relative agli anni d’imposta 2013-2016

COSA CAMBIA – IL LIMITE INTEGRABILE

Nella nuova bozza tutti i contribuenti con redditi imponibili fino a 100 mila euro potranno integrare fino a 30 mila euro mentre i soggetti con redditi oltre i 100 mila euro potranno integrare non più del 30% di quanto già dichiarato fino ad un massimo di 100 mila euro.

Il tetto massimo dei 100 mila euro inoltre non è più per singola imposta ma per anno.

COSA RESTA – LE IMPOSTE CONDONABILI

La sanatoria riguarda le imposte sui redditi e relative addizionali, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, l’Irap e ritenute e contributi previdenziali.

Anche l’Iva è condonabile ma va versata integralmente con lo sconto di soli interessi e sanzioni applicando l’aliquota ordinaria del 22% o, se calcolabile, sulla base dell’aliquota media tra le diverse utilizzate.

COSA CAMBIA – VIA LE ATTIVITA’ ESTERE

Escono dall’ambito applicativo del condono, quindi non si potranno integrare i dichiarativi con attività patrimoniali o finanziarie detenute all’estero così come non sono sanabili le eventuali correlate imposte.

COSA RESTA – BISOGNA ESSERE IN REGOLA

Potranno presentare la dichiarazione integrativa speciale solo coloro che hanno presentato le dichiarazioni per gli anni d’imposta 2013-2016 e non si potrà utilizzare l’agevolazione se contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie.

COSA CAMBIA

Incentivo dagli effetti distorsivi per l’intera popolazione di contribuenti, la nuova versione della norma non comprende più l’allungamento triennale dei termini di decadenza per gli accertamenti.

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