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Come e perché la Corte dei Conti sfruculia il progetto del governo con Kkr sulla rete Tim

Analisi dei rilievi della Corte dei Conti all'intervento del Mef sulla rete di Tim. L'ipotesi della holding con il fondo americano Kkr non sembra contemplata dal decreto Giorgetti. L'intervento di Dario Denni, fondatore di Europio Consulting

 

L’attenzione della Corte dei Conti sull’operazione che il Mef vorrebbe intraprendere con Kkr sulla rete di Tim stupisce per lo spessore delle osservazioni tecnico-giuridiche piuttosto che per quelle economiche che la magistratura contabile propone al governo, in modo molto chiaro e piuttosto efficace ancorché ci troviamo di fronte ad un parere non vincolante.

In via preliminare viene rilevato che nella relazione integrativa trasmessa dal Ministero alla Corte e dalle altre attività istruttorie, verrebbe ad emergere un’operazione molto più complessa rispetto a quella autorizzata dal Dpcm che perimetra l’intervento dello Stato ad una partecipazione in NetCo e non contempla altre ipotesi. Infatti, dalla nota integrativa sembrerebbe che il Mef vorrebbe partecipare ad una holding insieme a Kkr ed altri investitori che andrebbe a controllare un veicolo societario che a sua volta andrà a finalizzare l’operazione su NetCO, a valle del passaggio della rete di Tim a Fibercop.

Dal momento che il Dpcm autorizza solo una semplice partecipazione del Mef a Netco e ne stanzia regolarmente i fondi, la Corte dei Conti rileva – e questo è il punto giuridico più importante di tutto il parere – che ogni altra operazione più complessa e non contemplata dal Dpcm potrebbe essere nulla ai sensi del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Grave danno se ciò fosse vero.

Quindi è chiaro che il parere della Corte dei Conti si è limitato solamente ad analizzare quanto disposto dal Dpcm, non potendo in alcun modo analizzare ipotesi societarie più complesse che in esso non sono previste. Già questo è sufficiente per assegnare un diverso valore al parere che ne consegue in quanto, non essendo ancora ferma l’operazione esatta che si intende realizzare, la Corte dei Conti non può che limitarsi ad analizzare quella prevista dal Dpcm, in quanto finora è l’unica ipotesi congelata da una norma anche se forse non è esattamente quella che dovrebbe realizzarsi sulla base della costituzione di due ulteriori società distinte da Netco.

Ora è chiaro che Fibercop già oggi possiede la rete secondaria di Tim. Qualora dovesse realizzarsi Netco, anche la rete primaria di Tim finirebbe in Fibercop in cui è già presente Teemo Bidco, una società controllata da Kkr. Ne deriva che il Dpcm sembrerebbe concentrarsi solo sulla partecipazione del Mef in Netco a valle dell’estensione di Fibercop dalla rete secondaria a tutta la rete primaria di Tim. Un’ipotesi che però non combacia perfettamente con la supposta partecipazione del Mef in una holding con Kkr e altri investitori privati, e che a sua volta controlla un veicolo che possiede Netco. Complicato ma chiarissimo.

Nell’andare poi a valutare i singoli elementi economici, al netto del fatto che non si conosce il perimetro dell’operazione, emergono chiaramente dei difetti di completezza nelle informazioni che quindi non rendono possibile un’analisi approfondita. Dunque anche in questo caso, il parere della Corte non può che essere limitato a ricordare i principi giuridici che sottendono alla legittimità di un intervento dello Stato nell’economia, ed in particolare in questo speciale settore. Dunque è chiaro che non basta dichiarare che il business in sé è profittevole ma occorrerà dimostrare che è sostenibile economicamente, finanziariamente e patrimonialmente. E per farlo va tenuto conto anche dei rischi avversi all’operazione che si vuole realizzare. In questo solco va anche una sintetica analisi della normativa sugli aiuti di Stato che nel richiamare l’operazione di mercato fa chiari riferimenti ad un soggetto economico che avrebbe interesse a realizzare un’operazione simile, oppure, in via analogica, occorrerà fare riferimento ad un’operazione di intervento pubblico che abbia le caratteristiche idonee a dimostrare le condizioni di legittimità dell’intervento.

Questi ultimi temi sembrano piuttosto di interesse competitivo e per un’analisi più approfondita si dovrà attendere il parere dell’Autorità Antitrust, anch’essa inevitabilmente chiamata a fornire un parere. Parere non vincolante, come sempre, ma tutt’altro che irrilevante.

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