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Quota 100

Come Draghi cambierà marcia sulle norme anti corruzione

’La corruzione può trovare alimento nell’eccesso e nella complicazione delle leggi. La semplificazione normativa, dunque, è in via generale un rimedio efficace per evitare la moltiplicazione di fenomeni corruttivi’’, si legge nel Pnrr del governo Draghi. Sarà finalmente l'inizio di una svolta? Il commento di Cazzola

 

Una delle più importanti innovazioni che Mario Draghi ha introdotto nel dibattito politico è contenuta nel discorso svolto dal premier all’apertura dell’anno giudiziario della Corte dei Conti pochi giorni dopo che il suo governo aveva ottenuto il voto di fiducia delle Camere.

A mio avviso, in quell’occasione Draghi ha colto nel segno ed indicato uno degli snodi del malfunzionamento della Pubblica Amministrazione. ‘

’Due sono le parole chiave di questa relazione (tra Europa e Italia nell’ambito del Pnrr, ndr): fiducia e responsabilità. Fiducia tra istituzioni e persone che le compongono, responsabilità nei confronti dei cittadini. È necessario sempre trovare – ha aggiunto Draghi – un punto di equilibrio tra fiducia e responsabilità: una ricerca non semplice, ma necessaria. Occorre, infatti, evitare gli effetti paralizzanti di quella che viene chiamata la “fuga dalla firma”, ma anche regimi di irresponsabilità a fronte degli illeciti più gravi per l’erario. Tenendo conto peraltro che, negli ultimi anni, il quadro legislativo che disciplina l’azione dei funzionari pubblici si è “arricchito” (è evidente l’amara ironia, ndr) di norme complesse, incomplete e contraddittorie e di ulteriori responsabilità anche penali. Tutto ciò ha finito per scaricare sui funzionari pubblici responsabilità sproporzionate che sono la risultante di colpe e difetti a monte e di carattere ordinamentale; con pesanti ripercussioni concrete, che hanno talvolta pregiudicato l’efficacia dei procedimenti di affidamento e realizzazione di opere pubbliche e investimenti privati, molti dei quali di rilevanza’’.

In sostanza, Draghi in quel discorso ha messo in evidenza il vero ‘’vincolo esterno’’ che blocca il Paese: l’azione della magistratura che ha trasformato il diritto penale in un arbitro di ogni azione ed iniziativa anche di politica economica, sulla base di una presunzione – spesso assoluta per quanto riguarda la magistratura inquirente – di sventare onnipresenti fenomeni di corruttela.

A questo proposito Filippo Sgubbi -nel suo ‘’ Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi’’ edito da Il Mulino nel 2019 – aveva denunciato l’anomalo comportamento della magistratura e gli effetti prodotti a scapito di un normale vivere civile.

‘’L’apparato penale – spiegava Sgubbi – costruito per definire l’area dell’illecito e per legittimare l’applicazione delle sanzioni, diventa il supporto per l’adozione di scelte decisionali di governo economico-sociali’’. La ‘’distorsione istituzionale’’ era così spiegata: ‘’La decisione giurisprudenziale diventa – secondo il giurista – una decisione non soltanto di natura legislativa, quale regola di comportamento, ma anche di governo economico-sociale imperniato sull’opportunità contingente’’.

Ma la critica (‘’le norme penali così assumono un ruolo inedito. Sono fattori non di punizione, ma di governo’’) non si fermava qui. ‘’Il sequestro di aree, di immobili, di un’azienda o di un suo ramo, il sequestro di un impianto industriale e simili incide direttamente sui diritti dei terzi. Con tali provvedimenti cautelari reali – proseguiva Sgubbi – la magistratura entra con frequenza nel merito delle scelte e delle attività imprenditoriali, censurandone la correttezza sulla base di parametri ampiamente discrezionali della pubblica amministrazione e talvolta del tutto arbitrari’’.

Sono riflessioni pertinenti nel momento in cui il Paese si appresta a partecipare ad una grande operazione di natura economica sostenuta da importanti risorse in grado di cambiare il corso della sua storia. Ovviamente non sono in discussione le esigenze di legalità e correttezza amministrativa, né la vigilanza e la repressione nei confronti delle possibili infiltrazioni delle organizzazioni criminali. Ma è tutto un altro paio di maniche manifestare – come è stato attribuito a Piercamillo Davigo – il seguente orientamento: ‘’Non è più semplice mandare un ufficiale di polizia giudiziaria sotto copertura – ecco la proposta del Grande Inquisitore – a partecipare a una gara d’appalto e quando qualcuno la vincerà, dicendo ‘’tu questa gara non la devi vincere’’ lo arresta così facciamo prima?’’.

Se non vogliamo che le missioni del Pnrr, prima ancora che da Bruxelles, siano vagliate dalle procure è necessario cambiare mentalità e disarmare le norme che consentono gli abusi (di ciò si tratta se si fa caso a come i teoremi delle procure finiscono molto spesso nel nulla – ovvero nell’insussistenza del fatto – quando si arriva alla sentenza di un giudice terzo). Il Pnrr sembra voler promuovere un diverso orientamento.

Sotto il titolo ‘’Abrogazione e revisione di norme che alimentano la corruzione’’ troviamo scritto: ‘’La corruzione può trovare alimento nell’eccesso e nella complicazione delle leggi. La semplificazione normativa, dunque, è in via generale un rimedio efficace per evitare la moltiplicazione di fenomeni corruttivi’’.

In sostanza, sembra di capire (e condividere) che sono le norme contro la corruzione ad alimentarne la diffusione. Infatti, il testo prosegue denunciando che: ‘’Vi sono, in particolare, alcune norme di legge che possono favorire più di altre la corruzione. Si rende, dunque, necessario individuare prioritariamente alcune di queste norme e procedere alla loro abrogazione o revisione. Ad esempio – prosegue il documento – vanno riviste e razionalizzate le norme sui controlli pubblici di attività private, come le ispezioni, che da antidoti alla corruzione sono divenute spesso occasione di corruzione. È necessario eliminare le duplicazioni e le interferenze tra le diverse tipologie di ispezioni’’.

Si arriva poi al sancta sanctorum della legge Severino, il vero scivolone populista del governo Monti: ‘’Occorre semplificare le norme della legge n. 190/2012 sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; e le disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013, sull’inconferibilità e l’incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico. Al tempo stesso, occorre evitare che alcune norme nate per contrastare – la musica dell’obiettivo non cambia ma raggiunge toni più elevati – la corruzione impongano alle amministrazioni pubbliche e a soggetti privati di rilevanza pubblica oneri e adempimenti troppo pesanti. È il caso delle disposizioni sulla trasparenza che prevedono – tra l’altro – obblighi di pubblicazione di numerosi atti; obblighi non sempre giustificati da effettive esigenze di conoscibilità dei cittadini e assai onerosi per gli uffici, soprattutto degli enti minori. È il caso, inoltre, delle norme che contemplano ben tre tipi di accesso ai documenti e alle informazioni amministrative. Un’unica piattaforma per la trasparenza amministrativa alleggerirà gli obblighi di pubblicazione delle varie amministrazioni su proprie piattaforme; un unico accesso alle informazioni pubbliche è idoneo ad avere evidenti effetti di sicurezza’’.

Molto opportunamente questo brano – seguono poi i tempi e le modalità di applicazione – non si trova nel capitolo della Riforma della Giustizia, ma in quello della Semplificazione e Concorrenza; a prova che l’impianto teoretico contro la corruzione non solo produce effetti contrari ma rappresenta la gran parte di quegli ostacoli sul cammino dell’economia e dello sviluppo che di solito vengono definiti, genericamente ed eufemisticamente, ‘’ritardi burocratici’’.

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