skip to Main Content

Pensioni

Come continua l’accanimento contro le pensioni medio-alte

L'intervento di Michele Poerio (Presidente nazionale FEDER.S.P.eV.) e Carlo Sizia (Comitato direttivo nazionale FEDER.S.P.eV.) sui progetti del governo in materia di pensioni

In pieno agosto (6/08) è stato presentato il disegno di legge R. Molinari (Lega) e F. D’Uva (M5S), Atto 1071 della Camera, con l’obiettivo dichiarato di contribuire all’incremento delle pensioni minime e sociali dai 450 ai 780 €/mese mediante il “taglio” delle pensioni di importo lordo oltre gli 80.000 €/anno.

Questo ddl, che dovrebbe proseguire il suo iter come “collegato” alla prossima legge di bilancio, per intanto: a) contravviene agli impegni del “contratto di Governo”, che prevede il “taglio” delle pensioni “superiori ai 5.000 € netti/mese” (il ddl in esame, invece, opera il taglio già a partire da poco meno di 4.000 € netti/mese); b) inoltre non opera il taglio limitatamente agli importi delle pensioni (impropriamente definite “d’oro”) “non giustificate dai contributi versati”.

Anche se il provvedimento in questione non avesse per obiettivo l’equità previdenziale, bensì “ l’equità sociale”con finalità di sostegno alle famiglie più povere, il ddl risulterebbe assolutamente inadeguato perché dal “furto” operato ai danni di un limitato numero di pensionati non potrebbero ricavarsi più di 350-400 milioni di €/anno, a fronte dei circa 4 mld. di €/anno necessari per incrementare di 330 €/mese tutte le pensioni minime e sociali, come anzidetto.

Limitiamoci tuttavia ad approfondire gli aspetti previdenziali del ddl per evidenziare come esso sia “iniquo, arbitrario e anticostituzionale”, che è anche il giudizio dato dal prof. Alberto Brambilla, Responsabile del Centro Studi Itinerari Previdenziali e candidato della Lega alla prossima Presidenza INPS.

1. Il sistema proposto dal ddl non porta ad un taglio delle pensioni oltre gli 80.000 € lordi/anno sulla base di un ricalcolo relativo ad un eventuale scostamento tra contributi versati e misura della pensione goduta (applicando cioè logiche di calcolo contributivo anche alle pensioni già liquidate con calcolo totalmente o parzialmente retributivo, cosa, peraltro, impossibile per mancanza dei dati di tutte le “strisce contributive” relative agli attuali pensionati), ma ad un taglio pensionistico secco proporzionale ad un eventuale anticipo di pensionamento (peraltro in allora garantito dalla legge) rispetto ad una nuova età di pensionamento per vecchiaia, fissata ora dal Governo. Per far comprendere l’assurdità del criterio, basti pensare che il dott. Sizia è andato in pensione di vecchiaia l’1/04/2007, collocato d’ufficio dalla propria amministrazione al compimento dei 65 anni d’età, ma ora l’attuale Governo stabilisce (per allora, cioè 11 anni fa) una soglia per la pensione di vecchiaia, dall’ 1/01/2007 al 31/12/2009, di 65 anni e 9 mesi.

Vengono, insomma, stravolti tutti i consolidati principi costituzionali in materia previdenziale, ribaditi in decine di sentenze della Corte Costituzionale:
a) la necessaria proporzionalità tra retribuzione goduta e pensione maturata;
b) i criteri di uguaglianza e ragionevolezza all’interno della omogenea categoria dei pensionati;
c) il doveroso adeguamento nel tempo di tutte le pensioni in godimento;
d) il concetto stesso di pensione quale “retribuzione differita” quando il rapporto sinallagmatico si è ormai interamente e definitivamente esaurito, quanto alla prestazione del lavoratore, con la conclusione del suo rapporto di lavoro ed il versamento dei contributi previsti in base alle leggi in vigore nei tempi e la conseguente sacralizzazione del quantum pensionistico di competenza;
e) il principio stesso della irretroattività delle leggi, la cui legittimità, secondo la Corte Costituzionale, è condizionata dal rispetto di fondamentali principi costituzionali tra cui quello del legittimo affidamento, che è “la fiducia del cittadino nella sicurezza giuridica, essenziale elemento dello stato di diritto che non può essere leso da disposizioni retroattive che trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori” (sentenza 445/2002).

2. Le disposizioni del ddl Molinari-D’Uva hanno evidentemente carattere permanente, visto che sono destinate a sostenere riforme strutturali, siano esse intese come contributo a favore delle pensioni minime, sia quale sostegno sociale alle famiglie più povere.
Anche sotto questo aspetto il ddl non regge sotto il profilo della legittimità e coerenza.

Infatti tutte le penalizzazioni finora intervenute in danno dei trattamenti previdenziali in godimento (mancata o ridotta indicizzazione delle pensioni, contributi di solidarietà variamente mascherati) sono stati accettati, obtorto collo, dalla Corte Costituzionale purché si trattasse sempre di interventi temporanei giustificati da impellenti esigenze di finanza pubblica (sentenze 316/2010 , 116/2013 e 70/2015). Ed invece il ddl in esame interviene in modo permanente e definitivo ai danni di quegli stessi pensionati che hanno già patito, in 8 degli ultimi 11 anni (cioè nel 72,72 % dello stesso periodo), il blocco totale della perequazione automatica nel 2008, 2012 e 2013, nonché una indicizzazione più che dimezzata nel periodo 2014-2018, oltre che in ragione del contributo di solidarietà introdotto dal Governo Letta nel triennio 2014-2016.

Ecco perché non si può che parlare di “accanimento” contro lo stesso limitato gruppo di pensionati, motivato da esclusive ragioni demagogiche, populistiche, propagandistiche.

I pensionati bersagliati in questione, solo negli ultimi 11 anni, hanno già visto le loro pensioni decurtate in termini nominali di non meno del 15% , per non parlare della maggior perdita in termini di valore reale del loro assegno, anche senza contare il gravame fiscale introdotto dai primi anni 2000 attraverso le addizionali regionali e comunali.

Sotto il profilo della coerenza, occorre osservare:
a) che, in nome dell’equilibrio tra contributi e prestazioni previdenziali, si chiede un contributo previdenziale aggiuntivo (sotto forma di taglio) proprio a chi ha versato di più per alimentare la pensione di chi non ha mai lavorato, o ha lavorato in modo discontinuo o ha evaso, ovvero ha comunque un rapporto contributi/prestazioni di gran lunga peggiore;
b) che, se si tratta di un contributo di solidarietà, non lo si può imporre con legge pescando solo dalle tasche di un limitato numero di pensionati, ma ricorrendo alla leva fiscale secondo i principi di universalità e progressività, di cui all’art 53 della Costituzione. Occorre infatti ricordare che i redditi dei pensionati non hanno dei privilegi, in termini di carichi fiscali, rispetto agli altri redditi, come non possono avere penalizzazioni ad personam motivate da odio o invidia sociale.

3. Occorre infine analizzare il ddl in questione sotto il profilo del principio costituzionale dell’uguaglianza tra i cittadini, anche in materia di diritti previdenziali e di diritti quesiti (art. 3 Cost.).

Sotto questo aspetto non emergono che discriminazioni evidenti:
a) all’interno della stessa categoria dei pensionati, tra chi non ha mai subito penalizzazioni sulle proprie pensioni (titolari di trattamenti fino a tre volte il minimo INPS) e chi le ha sempre patite (titolari di trattamenti oltre le 6-8 volte il minimo INPS) e chi le penalizzazioni le ha subite contemporaneamente sia in termini di mancata o ridotta indicizzazione sia di imposizione dei cosiddetti contributi di solidarietà (titolari di pensione oltre i 90.000 € lordi/anno), nonostante i meccanismi che hanno da sempre operato per ridurre i rendimenti previdenziali in rapporto al crescere delle retribuzioni, ovvero per limitare la percentuale di indicizzazione delle pensioni in godimento in rapporto al valore crescente dell’assegno;

b) tra titolari di redditi da pensione e titolari di altri redditi;
c) tra le categorie che hanno un ordinamento previdenziale che prevede una più elevata età pensionabile (professori universitari e magistrati) e chi no (insegnanti, forze di polizia, carabinieri e militari in genere);
d) tra pensionati del Sud e quelli del Nord del Paese che, storicamente, è risaputo ricorrano maggiormente alle pensioni anticipate o di anzianità, le più penalizzate dal ddl;
e) e che fine farebbero gli oneri sostenuti da coloro che hanno fatto la ricongiunzione onerosa, o sostenuto il riscatto di laurea, o la contribuzione volontaria per raggiungere i requisiti? I contributi anzidetti verrebbero forse restituiti, in quota parte, dallo Stato?
f) E che dire del fatto che sarebbero completamente esclusi dai tagli quanti si sono avvantaggiati dal calcolo esclusivamente retributivo della rendita, come gli iscritti ai fondi speciali prima del 1996, nonché i percettori di integrazioni al minimo, di maggiorazioni sociali, di quattordicesima mensilità, che percepiscono tutti rendite maggiorate del 30-50% rispetto ai contributi versati, ma il cui assegno non supera i 4.000 € netti/mese?

Chi è il responsabile del ddl che abbiamo fin qui analizzato? Certamente il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico,Luigi Di Maio, a cui parziale discolpa va riconosciuto il fatto di non essere competente in materia, ma i “mandanti” di un provvedimento così scombinato sono i professori Boeri e Patriarca, a cui bisogna riconoscere una qualche competenza in materia di pensioni, ma anche ignoranza sui principi costituzionali e sulle sentenze della Corte, i quali da anni sono accecati da anacronistiche ideologie di ispirazione catto-comunista, che vorrebbero trasferire risorse previdenziali da chi le pensioni le ha maturate e meritate sulla base dei contributi versati a chi gode oggi di pensioni senza, o con una insufficiente, base contributiva, ancora una volta confondendo assistenza e previdenza, i cui bilanci non sarebbero in sofferenza senza il peso improprio dei carichi di chiara natura assistenziale.

Di fronte ad un ddl del tutto insostenibile sotto il profilo logico, economico e di legittimità, verrebbe la tentazione di lasciar fare giustizia dalla Corte Costituzionale. E tuttavia recentemente la Corte Costituzionale ci ha abituato a giravolte sulla stessa materia a distanza di soli 2 anni: ad esempio la sentenza 70/2015 è stata sconfessata (nelle argomentazioni e nelle conclusioni) dalla sentenza 250/2017, così come la sentenza 173/2016 aveva sconfessato contemporaneamente la sentenza 70/2015 della stessa Corte in materia di indicizzazione delle pensioni in godimento, nonché la sentenza 116/2013, che aveva dichiarato incostituzionale il contributo di solidarietà introdotto dal d.l. 98/2011 (Governo Berlusconi-Tremonti).

Sono proprio queste sentenze zoppe, ambigue, contraddittorie (in particolare le sentenze 250/2017 e 173/2016) che esigono che la Corte Costituzionale torni ad essere un Organismo sicuramente “terzo” rispetto a Governo e Parlamento, a partire dalle modalità di elezione dei suoi membri, mentre le sentenze “correttive” prima citate fanno sembrare la Corte un Organo ancillare dello Stato, attento a “porre una toppa” alle malefatte dei legislatori in carica, piuttosto che garantire un ordinato divenire legislativo in coerenza con i principi sanciti dalla Carta vigente, per come sta scritta e non stravolta da interpretazioni elastiche e di parte.

Non depone bene anche la decisione 10/19 luglio 2018 della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha dichiarato irricevibili , per manifesta infondatezza, i nostri ricorsi contro la riforma del meccanismo perequativo delle pensioni, ritenendo che gli effetti “ non siano tali da esporre gli interessati al rischio di disporre di mezzi di sussistenza insufficienti”. Lo stesso relativismo caratterizza la sentenza 250/2017 della nostra Corte Costituzionale, che giudica la nuova disciplina del d.l. Poletti 65/2015 ( che aveva del tutto disatteso il giudicato della Corte, di cui alla sentenza 70/2015) capace di realizzare “un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica”.

Si badi, tuttavia, come la Corte non si spinga a giudicare “ ragionevole” il bilanciamento anzidetto.

Quindi, poiché la materia è troppo grave e delicata, la FEDER.S.P.eV. avverserà, in ogni modo e sede, il ddl Molinari-D’Uva, specie di questi tempi in cui principi, diritti e valori non pare abbiano peso per lavoratori e pensionati, nonché per stimolare Governo e Parlamento ad affrontare le cause vere del deficit e del nostro debito, come sprechi, inefficienza, evasione, corruzione, malversazione, confusione burocratica e gestionale, a cominciare dalla mancata, ma doverosa, distinzione nel bilancio INPS tra contributi e prestazioni previdenziali e risorse e prestazioni di natura squisitamente assistenziali.

Anche i giovani lavoratori, come i futuri pensionati, debbono riflettere su quanto possa essere dannoso l’indebolimento delle tutele giuridiche, a cominciare dalla applicazione retroattiva delle norme in materia previdenziale, che mascherano in realtà discriminazioni di natura tributaria a nostro danno.

Che valore possono avere le promesse fatte oggi, se poi possono essere disattese o modificate con effetto retroattivo?

Se Matteo Salvini e Luigi Di Maio continueranno a procedere fuori da ogni criterio di ragionevolezza, attenti solo ad annunci privi di credibilità ma carichi di vuota propaganda, rischieranno la fine dei loro predecessori.

Guai a credere ai sondaggi elettorali favorevoli, specie se distanti dal cimento elettorale ed alla vigilia di una difficile legge di bilancio, affrontata, peraltro, da forze di Governo disomogenee come impostazione, priorità, tipologia di elettorato di riferimento.

Prof. Dott. Michele Poerio (Presidente nazionale FEDER.S.P.eV.)
Dott. Carlo Sizia (Comitato direttivo nazionale FEDER.S.P.eV.)

Back To Top