Via Nazionale chiede alle banche maggiore attenzione sull’antiriciclaggio e spedisce una nota a Palazzo Altieri. L’Abi, a sua volta, ha trasmesso, con una circolare interna, ai presidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali degli istituti di credito nazionali alcuni chiarimenti sull’applicazione delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019 come modificate dal Provvedimento del 1° agosto 2023 che recepisce gli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio.
L’ESPONENTE RESPONSABILE PER L’ANTIRICICLAGGIO
Come si diceva, la nota interna mandata dall’associazione bancaria presieduta da Antonio Patuelli (nella foto con Fabio Panetta, governatore della Banca d’Italia) fornisce alcune spiegazioni a cominciare dall’incarico di esponente responsabile per l’antiriciclaggio che può essere attribuito all’ad – se verificati i requisiti richiesti e in assenza di conflitto di interessi – o anche a un amministratore “privo di altre deleghe che, per effetto della nomina, acquisisce la qualifica di amministratore esecutivo e, in quanto tale, deve rispettare i requisiti e i criteri di idoneità previsti per tale ruolo”. Di sicuro però l’esponente responsabile per l’antiriciclaggio non può delegare “a terzi lo svolgimento dei propri compiti”. La nota poi chiarisce che le succursali di intermediari esteri, sia Ue sia extra Ue, stabilite in Italia sono destinatarie delle Disposizioni e dunque “l’incarico di esponente responsabile si intende assegnato agli esponenti delle succursali” mentre non può “essere attribuito a un componente dell’organo di amministrazione della casa madre”. E ancora: non c’è l’obbligo di formalizzare la nomina di un sostituto del responsabile; l’incarico può essere affidato “al componente dell’organo di amministrazione della capogruppo cui è attribuito anche il ruolo di esponente responsabile antiriciclaggio per la capogruppo”.
I PRESIDI ANTIRICICLAGGIO
Per quanto riguarda il parere della funzione antiriciclaggio, Bankitalia rileva che la sua acquisizione “in caso di clientela ad alto rischio è richiesta solo in relazione all’apertura e alla prosecuzione di rapporti continuativi, come previsto dagli Orientamenti”. Certamente è obbligatorio acquisire il parere della funzione antiriciclaggio “in relazione a ogni rapporto continuativo per cui il Decreto impone l’approvazione di un alto Dirigente, senza eccezioni” in quanto si tratta di rapporti che “il legislatore ha già valutato in via astratta come ad alto rischio”.
I TEMPI PER METTERSI IN REGOLA
Infine, da Via Nazionale si evidenzia che il provvedimento entra in vigore dopo 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 16 agosto 2023). Perciò, i destinatari delle Disposizioni devono essere conformi a tutte le previsioni introdotte con il provvedimento a partire dal 14 novembre 2023. Fa eccezione soltanto la nomina dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio, che può essere posticipata fino al primo rinnovo degli organi sociali e comunque non oltre il 30 giugno 2026.