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Terzo Settore

Terzo settore e Pa, integrazione sussidiaria possibile per l’economia sociale

Il post di Alessandra Servidori       

I giovani e non solo si sono avvicinati sempre di più al sistema dell’economia sostenibile per capire concretamente come ci si può addentrare e trovare occupazione soddisfacente e possedere o creare i requisiti necessari per ridurre le disuguaglianze (oggi maggiormente amplificate anche dall’emergenza pandemica) e indirizzare le imprese al rispetto e alla tutela ambientale.

La riforma del terzo settore ha sistematizzato i settori sociale, sanità, istruzione e ricerca, che sono quelli a maggiore occupabilità (con la realizzazione anche del Registro Unico Nazionale). Tuttavia, sotto il profilo gestionale, siamo ancora lontani dall’aver compreso che è indispensabile dotarsi di alcuni criteri e ordinamenti fiscali che possono rappresentare sia per le imprese no profit che per le imprese lucrative una opportunità di dotarsi di regole di autentica responsabilità sociale scambiandosi in termini sussidiari metodi, strategie, informazioni di mercato.

Le imprese  che si occupano dei bisogni sociali hanno più successo e rispondono meglio alla crisi.

Un Paese è più forte se in possesso di una buona coesione sociale, se possiede delle reti associative, mutualistiche forti e radicate, tuttavia, per raggiungere questo intento, è necessario che ci sia sempre di più un numero di cittadini capaci di cooperare per un obiettivo comune assumendosi delle responsabilità.

È stata sottolineata più volte in questi giorni la riforma della pubblica amministrazione che prevede un numero di assunzioni dedicate ad alcuni settori strategici, senza però menzionare la possibile ed auspicabile integrazione tra il rapporto che intercorre tra pubblica amministrazione e imprese del terzo settore dove piuttosto che ridurre gli operatori delle imprese non lucrative a banali fornitori, bisognerebbe valorizzarli considerando l’importante contributo che apportano alla società, definendoli partner.

Gli artt.55 e 56 del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 fanno riferimento a co-programmazione e co-progettazione che, non solo sono stati ben delineati, ma recentemente sono stati richiamati dalla sentenza n.131 del 26.06.2020 della Corte Costituzionale che rappresenta una svolta nei rapporti tra pubblica amministrazione e terzo settore.

La sentenza mira a sottolineare che tra imprese non profit e pubblica amministrazione non vi è un contro-interesse bensì un interesse generale, affinché si realizzino obiettivi per il bene comune così come previsto dall’art.118 comma 4 della Costituzione in virtù del principio della sussidiarietà orizzontale.

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