Dalla Gazzetta Ufficiale al Servizio Sanitario Nazionale, l’osteopatia, dopo un’attesa durata dodici anni dal primo passo istituzionale, approda definitivamente tra le professioni sanitarie riconosciute. Con la pubblicazione dell’ultimo decreto attuativo sull’equipollenza dei titoli, si è concluso il 22 maggio 2026 un complesso iter normativo, trasformando una pratica diffusa in una disciplina sanitaria pienamente integrata e regolamentata nell’area della prevenzione e promozione della salute.
IL COMPIMENTO DI UN PERCORSO STORICO
La pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale rappresenta il “compimento di un percorso” e la “consacrazione di un impegno collettivo” che, secondo Mauro Longobardi, Presidente del Registro Osteopati d’Italia (ROI), ha permesso di evitare il rischio che l’osteopatia venisse “assorbita come semplice specializzazione di altre professioni sanitarie”.
L’iter, ricorda Quotidiano Sanità, ha attraversato tappe fondamentali come la Legge 3/2018, che ha individuato la professione, il Dpr 131/2021, che ne ha definito il profilo, e il Decreto Interministeriale 1563/2023, che ha stabilito l’ordinamento didattico universitario. Questo approdo normativo riconosce infine le competenze costruite in decenni di attività, come sottolineato anche da Diego Catania, Presidente della Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, il quale ha confermato la disponibilità ad “accogliere gli Osteopati nei nostri Ordini”.
DUE PERCORSI PER L’EQUIPOLLENZA DEI TITOLI
Il decreto stabilisce criteri rigorosi per il riconoscimento dei titoli pregressi, distinguendo i professionisti in base al loro background formativo. Per chi possiede un titolo di osteopata conseguito al termine di un corso almeno triennale senza essere già un operatore sanitario, sono richieste 2.400 ore di formazione teorica (equivalenti a 96 CFU) e 1.000 ore di tirocinio pratico supervisionato nell’ambito dell’apparato muscolo-scheletrico. Diversamente, per coloro che sono già in possesso di una laurea abilitante in un’altra professione sanitaria, il monte ore teorico minimo è fissato a 1.500 ore (60 CFU), mentre rimane invariato l’obbligo delle 1.000 ore di tirocinio. In entrambi i casi, la didattica deve essere stata erogata da docenti con laurea coerente alla materia d’insegnamento e, per le discipline cliniche, da laureati magistrali in Medicina e Chirurgia.
VALORIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA
Una disposizione fondamentale del provvedimento riguarda la possibilità di compensare eventuali carenze nel tirocinio pratico attraverso l’attività professionale già svolta. L’esperienza lavorativa può essere valutata qualora il tirocinio non raggiunga le 1.000 ore, a condizione che sia stata esercitata per almeno 36 mesi, anche non continuativi, in un arco temporale che parte dall’entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018 e arriva fino ai 24 mesi successivi alla pubblicazione dell’accordo in Gazzetta Ufficiale. Tale attività deve essere rigorosamente provata tramite il possesso di partita Iva, contratti di collaborazione e documentazione fiscale che certifichi l’effettivo svolgimento della professione nei periodi dichiarati.
GLI ELENCHI SPECIALI E IL TERMINE DI ABILITAZIONE
Per gestire la fase transitoria, il decreto istituisce presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione degli elenchi speciali ad esaurimento. Possono richiedere l’iscrizione, entro il termine del 31 agosto 2026, coloro che hanno iniziato o concluso un corso di formazione almeno triennale e possiedono il diploma di scuola secondaria superiore. Tuttavia, l’iscrizione a tali elenchi non garantisce l’immediato passaggio all’albo.
Gli iscritti hanno infatti 6 anni di tempo per sostenere un esame di abilitazione presso le Università dove sono attivi i corsi di laurea in Osteopatia, a “pena di decadenza” e conseguente cancellazione dall’elenco. Una volta superato l’esame, l’ateneo rilascia l’attestato di laurea o di equipollenza che permette l’iscrizione definitiva all’albo professionale.
MISURE COMPENSATIVE E NUOVO ASSETTO ACCADEMICO
L’ammissione all’esame di abilitazione richiede il completamento di misure compensative per un totale di circa 30 CFU in aree tematiche specifiche. Il percorso include conoscenze di medicina legale, etica e deontologia (3 CFU), management sanitario (3 CFU), sicurezza sul lavoro e radioprotezione (3 CFU), nonché tecniche di primo soccorso e rianimazione (3 CFU). Sono inoltre previsti 12 CFU in conoscenze interdisciplinari medico-chirurgiche e 6 CFU dedicati a strategie di prevenzione e promozione della salute. Per chi è già professionista sanitario, tali crediti possono essere riconosciuti in base al precedente percorso formativo.
Il decreto sancisce inoltre che, dal 1° settembre 2026, la formazione abilitante sarà esclusiva competenza delle Università previo accreditamento del MUR, chiudendo definitivamente la stagione delle scuole private per i nuovi aspiranti osteopati. Infine, il provvedimento assicura l’invarianza finanziaria, stabilendo che “non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.




